Disegno
di legge N. 1334
DISEGNO
DI LEGGE
Art. 1.
(Costituzione
delle Aziende integrate ospedaliero-universitarie)
1. Ai sensi degli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, al fine di
assicurare la completa integrazione tra l’attività didattica e di ricerca delle
facoltà di medicina e chirurgia e l’attività assistenziale, alla data di
entrata in vigore della presente legge sono costituite e dotate di personalità
giuridica di diritto pubblico le Aziende integrate ospedaliero-universitarie,
ove non esistenti in base a norme regionali. Nelle predette aziende
confluiscono, in particolare:
a)
le aziende ospedaliere costituite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere a)
e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ove non già
oggetto di successiva disciplina legislativa regionale;
b)
i soggetti di diritto pubblico operanti in ambito ospedaliero-universitario,
comunque denominati, costituiti prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
c)
i policlinici universitari di diritto pubblico a gestione diretta, nonché i
presidi e le aziende ospedaliere nei quali insiste la prevalenza del corso di
laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza
dell’università, ancora non trasformati ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517.
2. Sono fatte comunque salve le
sperimentazioni gestionali, già avviate con specifici protocolli regionali
d’intesa, sottoscritti e approvati dai competenti organi regionali in data
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e fino ad un anno
successivo a tale data, salvo che sia verificata la compatibilità di tali
sperimentazioni con le aziende integrate di cui al comma 1.
3. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le
università statali stabiliscono, mediante appositi protocolli d’intesa, i
criteri per la definizione della struttura delle aziende di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi della disciplina recata in materia dal decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e secondo gli indirizzi indicati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2001. Nei
successivi trenta giorni, sono adottati gli atti aziendali di cui all’articolo
3, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999.
Art. 2.
(Trasferimento
di immobili di proprietà dello Stato)
1. I beni immobili
del patrimonio indisponibile dello Stato, comunque in uso alle università
statali per le finalità istituzionali delle facoltà di medicina e chirurgia,
sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà alle università stesse. I beni
del demanio dello Stato comunque in uso alle università statali per le finalità
istituzionali delle facoltà di medicina e chirurgia e tutti i beni immobili,
per i quali è in corso di verifica l’interesse culturale sono concessi in uso
gratuito, finché permane l’utilizzo istituzionale, e il concessionario esercita
i diritti del proprietario e ne assume gli oneri, nei limiti imposti dalla
natura demaniale del bene. L’esito negativo della verifica dell’interesse
culturale determina il trasferimento in proprietà. I verbali di consistenza, redatti
dalle università e dall’Agenzia del demanio entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, costituiscono titolo per la
trascrizione da parte delle università medesime senza oneri, diritti o tributi.
2. La concessione
di cui al comma 1 costituisce, a favore delle aziende, titolo di accesso a
finanziamenti o altre sovvenzioni comunque denominate previsti dalla normativa
in favore del soggetto proprietario del bene.
3. Le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano altresì ai beni immobili di proprietà dello
Stato già trasferiti in proprietà alle università statali, per le loro finalità
istituzionali.
4. Entro trenta
giorni dalla trascrizione dei verbali di consistenza, le università statali
concedono in uso gratuito alle aziende integrate ospedaliero-universitarie, di
cui all’articolo 1, i beni immobili di cui sono proprietarie ovvero
concessionarie, anche ai sensi del comma 1, e che sono già adibiti ad attività
assistenziali collegate alle attività istituzionali delle facoltà.
Art. 3.
(Verifica
dell’attuazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2)
1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute
e il Ministero dell’università e della ricerca procedono alla verifica dello
stato di attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, nominando, in caso di
constatati inadempimenti, sentite la regione e l’università interessate, un
commissario ad acta, secondo modalità che non comportino oneri
finanziari aggiuntivi.
2. Alla verifica
dello stato di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 provvedono,
entro lo stesso termine indicato al comma 1, il Ministero della salute, il
Ministero dell’università e della ricerca e il Ministero dell’economia e delle
finanze, che, in ipotesi di verificati inadempimenti, sentite la regione e
l’università interessate, nominano un commissario ad acta, con modalità
che non comportino oneri finanziari aggiuntivi.
Art. 4.
(Controllo
del rischio clinico)
1. Al fine di
promuovere l’adozione, nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, di
misure di controllo e gestione del rischio clinico, incluso il rischio di
infezioni nosocomiali, nonché di monitoraggio degli errori e degli eventi
avversi connessi a procedure diagnostiche e terapeutiche, è autorizzata la
spesa di 200.000 euro per l’anno 2007 e di l milione di euro a decorrere
dall’anno 2008.
2. Alla copertura della spesa di
cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2007,
dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 806, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per la parte relativa ai 5 milioni finalizzati alle
iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute, e per gli anni 2008
e 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per gli anni 2008 e 2009, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
(Norme
in materia di personale di università e accademie)
1. L’articolo 6,
comma 8-bis, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 è soppresso.
2. Al fine di
consentire la piena attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i
direttori dell’Accademia nazionale di arte drammatica e dell’Accademia
nazionale di danza cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 6.
(Disposizioni
finanziarie)
1. Dall’attuazione delle
disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.