Il Ministero della
P.I. ha diramato la nota prot
12022/FR del 22 novembre 2006 con la quale
vengono date le istruzioni relativamente alla fruizione del monte ore
spettante a ciascuna Segreteria Provinciale in applicazione dell’art. 10 del
C.N.Q. del 7 agosto 1998.
Si trascrive, di
seguito, lo stralcio della suddetta nota.
Permessi sindacali
retribuiti
I dirigenti delle OO.SS.
rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco
sindacale, possono fruire, ai sensi dell’art.10
del citato Contratto stipulato il 7.8.98 nel limite del monte ore a
ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:
- l’espletamento del loro
mandato;
- partecipazione a
trattative sindacali;
- partecipazione a convegni
e congressi di natura sindacale.
I suddetti permessi non
possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad
assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni
caso, i dodici giorni nel corso di tutto l’anno scolastico. Nella singola
istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione
integrativa, il cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite massimo di
dodici giorni nel corso dell’anno scolastico, può essere diversamente modulato
previo accordo tra le parti.
Si precisa che, nel caso di
fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un
numero di ore pari all’orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale
che ne usufruisce.
Le associazioni sindacali rappresentative comunicano per
iscritto all’Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari
dei permessi. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali
successive modifiche.
Si precisa inoltre che
qualora le OO.SS. indicate nell’allegato prospetto, avessero già usufruito
dall’1.9.2006 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore
utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino
al 31.8.2007.
Nell’utilizzo dei permessi
deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della
struttura o unità operativa – comunque denominata – di appartenenza del
dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va
previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le
modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell’effettiva
utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra
nella responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza dello
stesso.
Per quanto attiene i dirigenti
sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa
sindacale si richiama l’attenzione della S.V. sul contenuto del comma 8 dell’art.7 del
CCNQ del 7.8.98 dove è precisato che i citati dirigenti “non possono usufruire
di permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di urgenza è
ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per
l’espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere
recuperato nell’arco dello stesso mese”.
Cumuli di permessi
sindacali retribuiti
Il contratto
collettivo nazionale del 27.1.99, all’art.6, comma 1, prevede che i
permessi sindacali, giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali
possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola,
al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica,
vale a dire al personale ATA ed ai Dirigenti Scolastici. Le modalità attuative
di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri
aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo
nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.
Permessi sindacali non
retribuiti
Nel richiamare l’attenzione
della S.V. sulle modalità e procedure previste dall’art.12
del citato Contratto del 7.8.98, si precisa che i dirigenti delle
associazioni sindacali indicati all’art.10 hanno diritto a permessi sindacali
non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale.
Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
Il contratto collettivo
quadro del 3 agosto 2004, all’art. 3 comma 2, prevede che i permessi
sindacali spettanti alle RSU sono
pari a 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
La S.V. vorrà, pertanto,
invitare i dirigenti scolastici a determinare, per il periodo
1.9.2006-31.8.2007, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU,
secondo le modalità sopra indicate, e comunicarlo alle RSU stesse. Il
contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i
componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse ovviamente nel
rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate.
Si richiama l’attenzione
della S.V. sull’art.4,
punto 3 lett.b del CCNL del 24.7.03 del comparto scuola ove è previsto che
l’esercizio dei permessi sindacali è oggetto di contrattazione collettiva
integrativa regionale.
|