CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO -
VETERINARIA
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE II
BIENNIO 2004-2005
In data 5 luglio 2006 alle ore 12.00 ha avuto luogo
l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali
dell'area dirigenziale IV nelle persone di:
Per l'ARAN:
Cons. Raffaele Perna – (Presidente): firmato
Per le Organizzazioni e
Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali
|
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Confederazioni sindacali
|
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CGIL MEDICI
|
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CGIL
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FED. CISL MEDICI COSIME
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firmato
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CISL
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firmato
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FED MEDICI aderente alla UIL FPL
|
firmato
|
UIL
|
firmato
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CIVEMP (SIVEMP – SIMET)
|
firmato
|
|
|
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo)
|
firmato
|
|
|
UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr)
|
firmato
|
|
|
CIMO ASMD
|
firmato
|
CONFEDIR
|
firmato
|
ANAAO ASSOMED
|
firmato
|
COSMED
|
firmato
|
ANPO (ammessa con riserva)
|
firmato
|
|
|
Al termine della riunione le parti sottoscrivono
l'allegato contratto ad eccezione delle seguenti sigle: CGIL MEDICI e
CGIL.
INDICE
PARTE I - Disposizioni generali Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenze
PARTE II – Trattamento economico biennio 2004 –
2005 CAPO I : Trattamento economico dei dirigenti con
rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo Art. 2 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare
nel biennio 2004 - 2005 Art. 3 Incrementi contrattuali e stipendi tabellari
dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento nel biennio
2004- 2005 Art. 4 Ex medici condotti equiparati
CAPO II: Biennio 2004 – 2005 Retribuzione di
posizione minima contrattuale dei dirigenti Art. 5 La retribuzione di posizione minima unificata
dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo Art. 6 La retribuzione di posizione minima unificata
dei dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo Art. 7 La retribuzione di posizione minima unificata
per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o
ad esaurimento
CAPO III: Condizioni di lavoro Art. 8 Turni di guardia notturni
CAPO IV Art. 9 Effetti dei benefici
economici
CAPO V: I FONDI AZIENDALI Art. 10 Fondo per l'indennità di specificità medica,
retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e
indennità di direzione di struttura complessa Art. 11 Fondi per il trattamento accessorio legato
alle condizioni di lavoro Art. 12 Fondo per la retribuzione di risultato e per
la qualità della prestazione individuale Art. 13 Una
tantum
PARTE III - NORME FINALI E
TRANSITORIE Art. 14 Conferme Allegato 1
N.B: non vengono riportate le Dichiarazioni a verbale e congiunte
PARTE I
Disposizioni generali
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenze
1. Il presente contratto collettivo nazionale, che
concerne il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, riguarda la parte
economica di tale biennio e si applica a tutti i dirigenti medici,
odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario
Nazionale, individuati dall'art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo
alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2,
quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di
contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti
a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni
gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in
fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente
contratto sino all'individuazione o definizione, previo confronto con le
organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto,
della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di
lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto
collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di
destinazione.
3. Sono confermate tutte le disposizioni previste
dall'art. 1, commi da 3 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al CCNL del
quadriennio normativo 2002 – 2005, I biennio economico che è indicato nel
testo come "CCNL del 3 novembre 2005".
PARTE II
Trattamento economico biennio 2004 – 2005
CAPO I
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di
lavoro esclusivo e non esclusivo
Art. 2
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel
biennio 2004 - 2005
1. Dall'1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2005, lo
stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari a
rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall'art. 35 del CCNL
stipulato il 3 novembre 2005, è incrementato di € 60,00 lordi mensili.
Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della
tredicesima mensilità, è rideterminato in € 38.978,00.
2. Dall'1 febbraio 2005 lo stipendio tabellare di cui
al comma 1 è incrementato di ulteriori € 81,00 lordi mensili. Dalla stessa
data lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima
mensilità, è rideterminato in € 40.031,00.
Art. 3
Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei
medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento nel biennio 2004 -
2005
1. Dall'1 gennaio 2004, lo stipendio tabellare
previsto per i dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 44 del CCNL 3
novembre 2005, con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo ai
sensi dell'art. 13 del CCNL medesimo, è incrementato dell'importo mensile
a fianco di ciascuno indicato: a) Dirigenti medici: € 32,40 b) Dirigenti veterinari: € 41,36 Dall'1 gennaio 2004 lo stipendio tabellare annuo
lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è quindi rideterminato
rispettivamente in: € 22.535,74 per i medici € 28.773,99 per i veterinari 2. Dall'1 febbraio 2005 gli stipendi tabellari di cui
al comma 1 sono ulteriormente incrementati dell'importo mensile lordo a
fianco di ciascuno indicato : a) Medici: € 41,68 b) Veterinari: € 53,22 Dall'1 febbraio 2005, lo stipendio tabellare annuo
lordo, per tredici mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente in:
€ 23.077,58 per i medici € 29.465,85 per i veterinari
Art. 4 Ex medici condotti ed
equiparati
1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 13 del CCNL 3
novembre 2005, il trattamento economico omnicomprensivo di € 6.352,03
previsto dall'art. 48, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005 per gli ex
medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, è
rideterminato, a decorrere dall'1 gennaio 2004, in € 6.472,72 e, a
decorrere dall'1 febbraio 2005, in € 6.675,98. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è
corrisposto mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di
dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
CAPO II Biennio 2004 -
2005
Retribuzione di posizione
minima contrattuale dei dirigenti
Art. 5 La retribuzione di posizione
minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo
1. A decorrere dall'1 gennaio 2004, la retribuzione
di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro
esclusivo di cui all'art 42, comma 1, tavola A) del CCNL del 3 novembre
2005 è così rideterminata:
|
Retribuzione di posizione minima contrattuale
unificata al 31 dicembre 2003 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata dal 1 gennaio 2004 |
Dirigente incarico struttura complessa: area
chirurgica |
8.196,51 |
999,60 |
9.196,11 |
Dirigente incarico struttura complessa: area
medicina |
7.116,08 |
867,84 |
7.983,92 |
Dirigente incarico struttura complessa: area
territorio |
6.583,09 |
802,80 |
7.385,89 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex
modulo funzionale DPR 384/1990 |
5.735,36 |
435,60 |
6.170,96 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8
giugno 2000 |
2.374,32 |
435,60 |
2.809,92 |
Dirigente equiparato |
2.374,32 |
|
2.374,32 |
Dirigente < 5 anni |
0,00 |
|
0,00 |
2. A decorrere dall'1 febbraio 2005 la retribuzione
di posizione del comma 1 è ulteriormente rideterminata nel modo
seguente:
|
Retribuzione di posizione minima contrattuale
unificata al 31 gennaio 2005 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata dal 1 febbraio 2005 |
Dirigente incarico struttura complessa: area
chirurgica |
9.196,11 |
1.236,72 |
10.432,83 |
Dirigente incarico struttura complessa: area
medicina |
7.983,92 |
1.073,64 |
9.057,56 |
Dirigente incarico struttura complessa: area
territorio |
7.385,89 |
993,24 |
8.379,13 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex
modulo funzionale DPR 384/1990 |
6.170,96 |
539,04 |
6.710,00 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8
giugno 2000 |
2.809,92 |
539,04 |
3.348,96 |
Dirigente equiparato |
2.374,32 |
|
2.374,32 |
Dirigente < 5 anni |
0,00 |
|
0,00 |
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione
di posizione del comma 2 è ulteriormente rideterminata nel modo
seguente:
|
Retribuzione di posizione minima contrattuale
unificata al 30 dicembre 2005 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata dal 31 dicembre 2005 |
Dirigente incarico struttura complessa: area
chirurgica |
10.432,83 |
222,60 |
10.655,43 |
Dirigente incarico struttura complessa: area
medicina |
9.057,56 |
193,32 |
9.250,88 |
Dirigente incarico struttura complessa: area
territorio |
8.379,13 |
178,80 |
8.557,93 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex
modulo funzionale DPR 384/1990 |
6.710,00 |
97,08 |
6.807,08 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8
giugno 2000 |
3.348,96 |
97,08 |
3.446,04 |
Dirigente equiparato |
2.374,32 |
|
2.374,32 |
Dirigente < 5 anni |
0,00 |
|
0,00 |
4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono
riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale
eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si
aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente
attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.
Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
5. I destinatari della retribuzione minima
contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito
un incarico lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i
quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta:
parte fissa € 4.100,66, parte variabile € 2.520,30, (divenuta di €
2.374,32 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 42 del CCNL 3
novembre 2005). 6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.446,04
costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima
contrattuale nell'ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett.
c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000. 7. Dopo l'entrata in vigore del presente contratto,
la valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL
3 novembre 2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di
indennità di esclusività è utile, in via prioritaria, anche ai fini
dell'attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra
quelli indicati nella lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 per il
quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di
posizione minima contrattuale. Tale clausola si applica anche in caso di
valutazione positiva per il rinnovo dell'incarico ai dirigenti che
possiedono la medesima esperienza professionale. Ai dirigenti cui è
conferito l'incarico previsto dal presente comma, è attribuita la nuova
retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 6. E' fatto salvo
da parte dell'azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli
indicati nelle tavole del presente articolo, secondo le vigenti
disposizioni. 8. Il fondo dell'art. 54 del CCNL 3 novembre 2005,
alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è automaticamente rideterminato
aggiungendovi la somma corrispondente agli incrementi spettanti a ciascuno
dei dirigenti interessati moltiplicati per il numero degli stessi al netto
degli oneri riflessi. 9. Sono confermati i commi da 2 a 6 dell'art. 42 del
CCNL del 3 novembre 2005.
Art. 6 La retribuzione di posizione
minima unificata per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro
esclusivo
1. A decorrere dall'1 gennaio 2004, alla retribuzione
di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari a rapporto di
lavoro esclusivo e con orario unico di cui all'art. 42, comma 1, tavola
B), del CCNL del 3 novembre 2005, sono attribuiti i seguenti incrementi
annui lordi:
|
Retribuzione di posizione minima contrattuale
unificata al 31 dicembre 2003 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata dall'1 gennaio 2004 |
Dirigente incarico struttura complessa Istituti
zooprofilattici. |
6.170,76 |
1.215,12 |
7.385,88 |
Dirigente incarico struttura complessa
territorio |
6.170,76 |
1.215,12 |
7.385,88 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex
modulo funzionale DPR 384/1990 |
5.238,08 |
932,88 |
6.170,96 |
Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8
giugno 2000 |
2.146,57 |
663,36 |
2.809,93 |
Dirigente equiparato |
2.146,57 |
227,75 |
2.374,32 |
Dirigente < 5 anni |
0,00 |
|
0,00 |
2. A decorrere dall'1 febbraio 2005, la retribuzione
di posizione del comma 1 è ulteriormente rideterminata nel modo
seguente:
|
Nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata al 31 gennaio 2005 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata dall'1 febbraio 2005 |
Dirigente incarico struttura complessa Istituti
zooprofilattici. |
7.385,88 |
993,24 |
8.379,12 |
Dirigente incarico struttura complessa
territorio |
7.385,88 |
993,24 |
8.379,12 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex
modulo funzionale DPR 384/1990 |
6.170,96 |
539,04 |
6.710,00 |
Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8
giugno 2000 |
2.809,93 |
539,04 |
3.348,97 |
Dirigente equiparato |
2.374,32 |
|
2.374,32 |
Dirigente < 5 anni |
0,00 |
|
0,00 |
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione
di posizione del comma 2 è ulteriormente rideterminata nel modo
seguente:
|
Nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata al 30 dicembre 2005 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata dal 31dicembre 2005 |
Dirigente incarico struttura complessa Istituti
zooprofilattici. |
8.379,12 |
178,80 |
8.557,92 |
Dirigente incarico struttura complessa
territorio |
8.379,12 |
178,80 |
8.557,92 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex
modulo funzionale DPR 384/1990 |
6.710,00 |
97,08 |
6.807,08 |
Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8
giugno 2000 |
3.348,96 |
97,08 |
3.446,04 |
Dirigente equiparato |
2.374,32 |
|
2.374,32 |
Dirigente < 5 anni |
0,00 |
|
0,00 |
4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 1, 2 e
3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale
eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si
aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente
attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.
Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre
2005. 5. I destinatari della retribuzione minima
contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito
un incarico lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i
quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta:
parte fissa € 4.100,66, parte variabile € 2.129,35, (divenuta di €
2.146,57 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 42 del CCNL 3
novembre 2005). 6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.446,04
costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima
contrattuale nell'ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett.
c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000. 7. Dopo l'entrata in vigore del presente contratto,
la valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL
3 novembre 2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di
indennità di esclusività è utile, in via prioritaria, anche ai fini
dell'attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra
quelli indicati nella lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 per il
quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di
posizione minima contrattuale. Tale clausola si applica anche in caso di
valutazione positiva per il rinnovo dell'incarico ai dirigenti che
possiedono la medesima esperienza professionale. Ai dirigenti cui è
conferito l'incarico previsto dal presente comma, è attribuita la nuova
retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 6. E' fatto salvo
da parte dell'azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli
indicati nelle tavole del presente articolo, secondo le vigenti
disposizioni. 8. Il fondo dell'art. 54 del CCNL 3 novembre 2005,
alle date indicate dai commi 1, 2 e 3 è automaticamente rideterminato
aggiungendovi la somma corrispondente agli incrementi spettanti a ciascun
dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il
numero degli stessi. 9. Sono confermati i commi da 2 a 6 dell'art. 42 del
CCNL del 3 novembre 2005.
Art. 7 La retribuzione di posizione
minima unificata per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di
lavoro non esclusivo o ad esaurimento
1. Per i dirigenti medici e veterinari a rapporto di
lavoro non esclusivo e con orario unico la retribuzione di posizione
minima unificata di cui all'art. 43, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005,
rimane fissata nei valori stabiliti dalle tabelle stesse al 31 dicembre
2003. 2. Analogamente si dispone per i dirigenti medici e
veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento disciplinati dall'art. 44
del CCNL 3 novembre 2005, la cui retribuzione di posizione minima
contrattuale, fatta salva l'applicazione degli artt. 49 e 50 del medesimo
contratto in caso di passaggio al rapporto di lavoro unico esclusivo o non
esclusivo, rimane quella fissata al 31 dicembre 2003 dagli artt. 46 e 47
del contratto citato. 3. Rimangono, altresì, confermate tutte le altre
clausole di cui agli articoli del CCNL 3 novembre 2005 citati nei commi
precedenti.
CAPO III Condizioni di
lavoro
Art. 8 Turni di guardia notturni
1. Le parti, fermo rimanendo per le aziende e gli
enti l'obbligo di previa razionalizzazione della rete interna dei servizi
ospedalieri per l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità
assistenziale, nel prendere atto degli esiti del monitoraggio previsto
dall'art. 16 del CCNL del 3 novembre 2005 per la rilevazione del numero
delle guardie notturne effettivamente svolte nelle aziende ed enti,
considerano sussistenti le condizioni per riesaminare con il presente
contratto le modalità di retribuzione di tutte le guardie notturne svolte
in azienda dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il
numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai
sensi dell'art. 18 del CCNL del 3 novembre 2005.
2. A tal fine, a decorrere dal 31 dicembre 2005, in
base alle risorse indicate nell'art 11, commi 2 e 3 per ogni turno di
guardia notturna in orario e fuori dell'orario di lavoro, fatto salvo
quanto previsto dal comma 1 è stabilito un compenso del valore di € 50,00.
Per la corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare
si rinvia all'allegato n 1.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del CCNL
ciascuna azienda o ente, in ragione della propria organizzazione dei
servizi ospedalieri, è tenuta a comunicare alla Regione di appartenenza se
il finanziamento del fondo disposto dall'art. 11, commi 2 e 3, sia
sufficiente alla corresponsione del compenso previsto nel comma 2,
indicando la eventuale misura in eccedenza o in difetto rispetto a quella
contrattualmente stabilita.
4. Le Regioni, nei 30 giorni successivi ,
provvederanno al riequilibrio dei fondi tra le Aziende ai sensi dell'art.
9, comma 4, del CCNL 3 novembre 2005, utilizzando – a compensazione per la
presente area dirigenziale – le risorse indicate nel comma 2, primo alinea
e nel comma 3 dell'art. 11 tenuto conto, in questo ultimo caso,
dell'eventuale già avvenuta utilizzazione di dette risorse per il
pagamento di ore di lavoro straordinario.
5. Il compenso di cui al comma 2, si cumula con
l'indennità notturna prevista dall'art. 51, comma 1 del CCNL del 3
novembre 2005.
6. Le parti prendono atto che l'art. 16, comma 2, del
CCNL 3 novembre 2005, è tuttora in vigore. Pertanto, qualora si proceda al
pagamento delle ore di lavoro straordinario per l'intero turno di guardia
notturna prestato fuori dell'orario di lavoro, non si dà luogo
all'erogazione del compenso del comma 2. Detto compenso compete, invece,
per le guardie fuori dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero
dell'orario eccedente.
CAPO IV
Art. 9 Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti
dall'applicazione dei capi I e II del presente contratto hanno effetto
sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità
alimentare dell'art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, sull'equo indennizzo,
sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla
retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e
variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate:
- del CCNL 8 giugno 2000: indennità di cui all'art.
37, comma 2; assegni personali previsti dall'art. 38, commi 1 e 2 e
dall'art. 43, commi 2 e 3 data la loro natura stipendiale; indennità
dell'art. 40; - dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8
giugno 2000, II biennio economico.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione
dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del
trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio
contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti
dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti
dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso
e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la
retribuzione di posizione minima contrattuale.
CAPO V
I fondi aziendali
Art. 10
Fondo per l'indennità di specificità medica,
retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e
indennità di direzione di struttura complessa
1. Il fondo previsto dall'art. 54 dei CCNL 3 novembre
2005, I biennio economico 2002-2003 per il finanziamento dell'indennità di
specificità medica, della retribuzione di posizione, dello specifico
trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché
dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è
confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003,
attuati i commi 4 e 5 del medesimo art. 54. 2. Sono confermati i commi 2, 3 e 6 dell'art. 54 del
CCNL 3 novembre 2005. Il comma 5 del medesimo articolo ha esaurito i
proprio effetti con l'entrata in vigore del citato contratto.
3. Il fondo del comma 1, è incrementato delle risorse
individuate negli artt. 5 e 6, commi 8, a decorrere dalle scadenze
indicate nei medesimi articoli. 4. A decorrere dal 31 dicembre 2005 il fondo del
comma 1, è ulteriormente incrementato di € 3,00 mensili (per 13 mensilità)
per ciascun dirigente in servizio al 31 dicembre 2003 al netto degli oneri
riflessi. Tali risorse sono finalizzate prioritariamente ad eventuali
riallineamenti della retribuzione di posizione variabile aziendale ove
nell'applicazione della retribuzione di posizione minima unificata si
siano verificati degli scostamenti a parità di funzioni.
Art. 11 Fondi per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. Il fondo previsto dall' art. 55 del CCNL del 3
novembre 2005, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di
lavoro è confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per le
relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31
dicembre 2003, comprensivo degli incrementi di cui al comma 3, lettere a),
b) del medesimo articolo. 2. Al fine di corrispondere il compenso di cui
all'art. 8, comma 2, il fondo del presente articolo, dal 31 dicembre 2005
ed a valere dal 1 gennaio 2006, è così incrementato:
- di € 12,38 mensili per ogni dirigente medico in
servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri
riflessi;
- di € 37,79 mensili per ogni dirigente medico, in
servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri
riflessi
3. Alle risorse del comma 2 si aggiungono alla
medesima data € 7,48, mensili per ogni dirigente medico in servizio al 31
dicembre 2001, per dodici mesi al netto degli oneri riflessi già confluiti
nel fondo del comma 1 ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera c) del CCNL
del 3 novembre 2005 e sino all'entrata in vigore del presente contratto
usate provvisoriamente per remunerare le ore di lavoro straordinario.
4. Nelle aziende sanitarie ove operano anche
dirigenti veterinari, al fine di remunerare le ore di lavoro straordinario
degli stessi, alle risorse del comma 2 vanno aggiunte le seguenti:
- € 6,19 mensili per ogni dirigente veterinario in
servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri
riflessi; - € 7,48, mensili per ogni dirigente
veterinario in servizio al 31 dicembre 2001, per dodici mesi al netto
degli oneri riflessi, peraltro già confluiti nel fondo del comma 1 ai
sensi dell'art 55, comma 2, lettera c) del CCNL del 3 novembre 2005.
5. Il totale dei dirigenti sui quali si calcolano gli
incrementi del fondo del comma 1 riguarda il complesso dei dirigenti
medici e veterinari in servizio sia pure con due distinte modalità di
calcolo degli incrementi in considerazione delle diverse condizioni di
lavoro nei presidi ospedalieri dove sono previste le guardie notturne e
gli altri servizi territoriali.
6. Negli enti diversi dalle aziende sanitarie ed
ospedaliere, l'incremento del fondo avviene nella stessa misura prevista
dal comma 2. Qualora, in ragione dell'attività svolta negli enti medesimi,
non vengano effettuati servizi di guardia notturni l'importo di € 37,79
per dirigente può essere abbassato a non meno di € 10,0 per dirigente. La
differenza non utilizzata nel fondo del comma 1 è destinata al fondo
dell'art. 10 per la retribuzione di posizione variabile aziendale.
7. La medesima possibilità di utilizzazione di parte
della quota di € 37,79 prevista nel comma 6 è consentita anche nelle
aziende ospedaliere e sanitarie qualora il finanziamento del fondo, in
rapporto alla razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia
notturna, pur consentendo di corrispondere il compenso dell'art. 8 nel
valore massimo stabilito di € 50, presenti a consuntivo un saldo stabile e
positivo, effettuata la compensazione regionale di cui all'art. 8, comma
4.
8. I principi di flessibilità del fondo del comma 1
si applicano anche per le risorse destinate alle finalità del comma 4 ove
il finanziamento risulti eccedente. La contrattazione integrativa
stabilirà la nuova destinazione delle citate risorse ai fondi dell'art. 10
o 12 finalizzate ai predetti dirigenti.
9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
contratto la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei
dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata in € 24,59. In caso di lavoro
notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 27,80 ed
in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari ad € 32,08.
Art. 12 Fondo per la retribuzione di
risultato e per la qualità della prestazione individuale
1. L' art. 56 del CCNL del 3 novembre 2005, relativo
ai fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità
della prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari sono
confermati. L' ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31
dicembre 2003. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di
cui al medesimo articolo, comma 1, ultimo periodo, le quali, comunque,
costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio
2004 ai sensi del comma 2. 2. Sono confermati i commi 2 e 4 dell'art. 56 del
CCNL del 3 novembre 2005. Il comma 3 del medesimo articolo ha esaurito i
proprio effetti con l'entrata in vigore del citato contratto.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1
gennaio 2006 il fondo del comma 1 è incrementato rispettivamente di €
12,72 mensili per ogni dirigente medico e di € 18,91 per ogni dirigente
veterinario in servizio al 31 dicembre 2003, per 13 mensilità al netto
degli oneri riflessi. 4. Dall'entrata in vigore del CCNL le risorse,
complessivamente disponibili destinate alla retribuzione di risultato che
siano eventualmente da erogare in forma di acconto ovvero per stati di
avanzamento, ai sensi dell'art. 65, comma 8 del CCNL del 5 dicembre1996,
sono ridotte al 50% con riferimento alle quote attribuibili. La parte
restante di dette risorse rimane nel fondo di cui al presente articolo ed
unitamente alle risorse di cui al comma 3, è corrisposta esclusivamente a
consuntivo in relazione al raggiungimento del risultato, nel termine
massimo di un semestre.
Art. 13 (Una tantum)
1. Ad ogni dirigente medico competono le seguenti
somme una tantum: per il 2004: € 200,20; per il 2005: € 426,88.
PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 14 Conferme
1. Nelle parti non modificate o integrate o
disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme del
CCNL del 3 novembre 2005 nonché quelle indicate nell'art. 60 del contratto
stesso.
2. Le parti si danno atto che è necessario procedere
alla correzione dei seguenti errori materiali rinvenuti nel CCNL del 3
novembre 2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica
biennio 2002-2003:
- Art. 29, comma 1: le parole "dell' articolo 26,
comma 3", sono sostituite dalle parole "dell'art. 26"
- Art. 54, comma 6: le parole "per i fini del comma
4" sono sostituite dalle parole "per i fini del comma 5".
- Nella dichiarazione congiunta n. 14 la parola
"riconferma" è abrogata.
3. Il termine previsto dall'art. 59, comma 2, del
CCNL del 3 novembre 2005, è prorogato al 30 settembre 2006.
ALLEGATO 1
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