CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1998 - 2001
DELL'AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
PARTE ECONOMICA BIENNIO 2000 - 2001
A seguito del parere favorevole espresso in data 5 maggio 2000
dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL del secondo
biennio economico 2000-2001 dell'area della dirigenza medica e veterinaria
del S.S.N. nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 6
giugno 2000, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo
accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, il giorno 8 giugno 2000 alle ore 10,30 ha avuto luogo
l'incontro tra:
l'ARAN:
nella persona del Presidente – Prof. Carlo Dell'Aringa ... Firmato
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
OO.SS. di categoria
|
Confederazioni sindacali
|
ANAAO/ASSOMED ... Firmato
|
COSMED ...Firmato
|
CIMO – ASMD .... Firmato
|
|
UMSPED (AAROI - AIPAC – SNR) … Firmato
|
|
CIVEMP (SIVEMP - SIMET) .... Firmato
|
|
FED. CISL MEDICI - COSIME … Firmato
|
CISL …Firmato
|
FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO) …
Firmato
|
|
ANPO … Firmato (ammessa
con riserva, a seguito di sospensiva ed in attesa di giudizio definitivo)
|
|
CGIL MEDICI … Firmato
|
CGIL … Firmato
|
FED. UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP … Firmato
|
UIL … Firmato
|
Al termine della riunione, le parti, dopo aver dato corso alla
correzione degli errori materiali di seguito elencati, hanno sottoscritto
l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla dirigenza
medica e veterinaria del S.S.N. biennio economico 2000-2001.
II biennio di parte economica 2000-2001
Art. 5: art. 27 ….del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000;
Art. 5, comma 3 ultimo punto: Dirigenti con esperienza professionale nel SSN
sino a 5 anni;
Art. 5, comma 5 : precisare dopo art. 31 del CCNL stipulato in data 8 giugno
2000;
Art. 5, comma 6: precisare dopo art. 32, comma 2 del CCNL stipulato in data 8
giugno 2000;
Art. 9, comma 5: "comma 4 …. del CCNL 5.12.1996 è disapplicato"
Tavola 2, nota (3) ultimo periodo: dopo "(…) della retribuzione di
posizione che varia tra" correggere "18.049.000 e 12.063.000"
Tavole 1 e 2 corrette con nota (5) per errori materiali dovuti al mancato
coordinamento di esse con il testo dell'art. 39 del CCNL 1998-2001 di parte
normativa.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1998 - 2001
DELL'AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
PARTE ECONOMICA BIENNIO 2000 - 2001
INDICE
PARTE PRIMA
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1 - Campo di applicazione
CAPO II : Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro
esclusivo
Art. 2 - Incrementi contrattuali e stipendio tabellare
Art. 3 - Equiparazione
Art. 4 - Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti
di nuova assunzione
Art. 5 - Indennità di esclusività del rapporto di lavoro
CAPO III: Trattamento economico dei rapporti di lavoro ad esaurimento
Art. 6 - Incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e
dei veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo
CAPO IV : Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro
non esclusivo
Art. 7 - Trattamento economico fondamentale
Art. 8 - Effetti dei benefici economici
CAPO V: I fondi aziendali
Art. 9 - Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di
posizione, equiparazione , specifico trattamento per i dirigenti con incarico
di direzione di struttura complessa
Art. 10 - Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni
di lavoro e per la retribuzione di risultato e per la qualità della
prestazione individuale
CAPO VI: Disposizioni finali
Art. 11 -Verifiche
Art. 12 - Disposizioni particolari
- Tabelle
- Dichiarazioni congiunte n.d.r.: si omettono le dichiarazioni
congiunte
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELL'AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
II BIENNIO ECONOMICO 2000 - 2001
PARTE I
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto concerne il secondo biennio economico - 1 gennaio
2000 - 31 dicembre 2001 – del CCNL relativo al quadriennio 1998-2001.
2. Gli effetti economici del presente contratto, secondo i criteri di cui
all'art. 49 del CCNL relativo al quadriennio 1998 – 2001 per la parte
normativa ed al primo biennio di parte economica 1998–1999, stipulato in data
8 giugno 2000, si applicano ai dirigenti già in servizio presso le aziende
alla data del 1 gennaio 2000 ovvero assunti successivamente.
3. Per le semplificazioni del testo del presente contratto si rinvia all'art.
1 del CCNL indicato nel comma 2.
CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO
ART. 2
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare
1. Dal 1 luglio 2000 al 30 giugno 2001, l'incremento mensile lordo degli
stipendi tabellari previsti per il ruolo e livello unico dei dirigenti medici
e veterinari dall' art. 36 del CCNL relativo al I biennio economico,
stipulato in data 8 giugno 2000, è di L. 50.000.
2. Dal 1 luglio 2001 ai dirigenti del comma 1 è corrisposto l'incremento
mensile lordo di L. 96.000, che riassorbe il precedente.
3. Lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, dei dirigenti di cui
al comma 1 è così stabilito:
dal 1 luglio 2000
|
dal 1 luglio 2001
|
L. 38.232.000
|
L. 38.784.000
|
ART. 3
Equiparazione
1. In applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta
nell'art. 41, comma 1 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 la
retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti in servizio alla
data del 5 dicembre 1996 nelle posizioni funzionali di ex IX livello,
qualificato e non dell'ex DPR. 384/1990, con cinque anni di anzianità al 1
febbraio 2001 , con la medesima decorrenza è equiparata a quella dell' ex X
livello non qualificato dello stesso DPR. Dalla predetta data la retribuzione
di posizione minima per i dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 36,
comma 1 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 è, pertanto, così
determinata:
|
Medici
|
Veterinari
|
- parte fissa :
|
L. 2.000.000
|
L. 2.000.000
|
- parte variabile :
|
L. 10.820.000
|
L. 10.063.000
|
2. La retribuzione di posizione minima per i dirigenti medici e veterinari di
cui all'art. 43 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 che non abbiano optato
per il rapporto di lavoro esclusivo alla data del 14 marzo 2000, i quali si
trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è così determinata:
|
Medici
|
Veterinari
|
- parte fissa :
|
L. 1.000.000
|
L. 1.000.000
|
- parte variabile :
|
L. 5.214.000
|
L. 2.707.000
|
3. La retribuzione di posizione di cui al 1 comma spetta per intero, detratto
quanto già previsto dalla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 – II
biennio economico 1996 -1997 - ai dirigenti tuttora in servizio, ai quali
l'azienda - dopo l'entrata in vigore del contratto citato - non abbia
attribuito una retribuzione di posizione superiore al minimo; nei casi in cui
la retribuzione di posizione sia superiore al minimo contrattuale ma
inferiore a quella del comma 1, l'azienda provvede al relativo conguaglio
mentre nel caso sia superiore a quella del comma 1 ovvero al dirigente sia
stato conferito l'incarico di struttura complessa, nulla è dovuto allo stesso.
4. Per i dirigenti di cui ai commi 1 e 2 che alla data del 1 febbraio 2001
non avessero ancora compiuto cinque anni di servizio, l'equiparazione opera
al compimento del quinto anno che avviene nell'arco di vigenza del presente
contratto. Ferma rimanendo la componente di parte fissa della retribuzione di
posizione minima contrattuale, la parte variabile spettante agli stessi dal 1
febbraio 2001 è così rideterminata:
Dirigenti comma 1 :
|
Medici
|
Veterinari
|
- parte variabile :
|
L. 4.327.000
|
L. 4.028.000
|
Dirigenti comma 2 :
|
|
|
- parte variabile :
|
L. 2.516.000
|
L. 2.351.000
|
5. Sono fatti salvi i casi in cui l'azienda ai dirigenti del comma 4 abbia
già conferito incarichi di maggior valore economico rispetto al minimo contrattuale
di cui all'art. 39, comma 10 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. Il
relativo conguaglio, ove necessario, opera con le modalità del comma 3 sia al
1 febbraio 2001 che al compimento del quinto anno.
6. Con i commi 1, 2 e 4 le parti considerano definitivamente conclusa la
vertenza relativa all'equiparazione dei dirigenti di cui al presente
articolo.
7. All'incremento della retribuzione di posizione di cui ai commi 1 e 4 si
provvede con le risorse del fondo dell'art. 9, comma 3.
8. La retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo fa parte
del trattamento fondamentale di cui all'art. 35, comma 1 Lett. A) del CCNL
stipulato in data 8 giugno 2000, in quanto sostituisce quella già prevista
nella tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996
- 1997.
ART. 4
Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di nuova
assunzione
1.Per i dirigenti assunti dal 6 dicembre 1996 in poi, cui non si applicano i
benefici dell'art. 3, a decorrere dal 1 febbraio 2001, la retribuzione di
posizione minima contrattuale corrisponde ai seguenti valori:
|
Medici
|
Veterinari
|
- parte fissa :
|
L. 2.000.000
|
L. 2.000.000
|
- parte variabile :
|
L. 4.327.000
|
L. 4.028.000
|
2. I dirigenti del comma 1 raggiungono la retribuzione di posizione minima
contrattuale di cui all' art. 3, comma 1, al compimento del quinto anno di
attività, previa verifica positiva da parte del Collegio Tecnico di cui
all'art. 31 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. In caso di verifica
negativa, fatta salva l'applicazione dell'art. 34 dello stesso CCNL,
l'adeguamento avrà luogo al superamento di quella triennale successiva.
3. Nei casi in cui l'azienda, sulla base dell' art. 57, comma 6 del CCNL del
5 dicembre 1996, abbia già conferito incarico di valore economico superiore
al minimo contrattuale, si applica l'art. 3, comma 5.
4. All'incremento della retribuzione di posizione di cui al comma 1 si
provvede con le risorse del fondo dell'art. 9, comma 3.
5. La retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo fa parte
del trattamento fondamentale di cui all'art. 35, comma 1 Lett. A) del CCNL
stipulato in data 8 giugno 2000, in quanto costituisce il minimo contrattuale
per tale voce. Essa sostituisce quella prevista dal comma 11 dell'art. 39 del
CCNL stipulato in data 8 giugno 2000.
ART. 5
Indennità di esclusività del rapporto di lavoro
1. In applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta nell'
art. 42 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, con la presente clausola
viene disciplinata, a decorrere dal 1 gennaio 2000, l'indennità per
l'esclusività del rapporto dei dirigenti medici e veterinari.
2. L'indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici
mensilità. Essa costituisce un elemento distinto della retribuzione che non
viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno
riferimento gli incrementi contrattuali.
3. L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, che non determina forme
di automatismo, è fissata nelle seguenti misure annue lorde:
·
Dirigente con incarico di direzione
di struttura complessa
|
L. 31.994.000
|
·
Dirigente con incarichi art. 27 lett.
b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza
professionale nel SSN superiore a quindici anni
|
L. 24.000.000
|
·
Dirigente con incarichi art. 27,
lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza
professionale nel SSN tra cinque e quindici anni
|
L. 17.610.000
|
·
Dirigente con esperienza
professionale nel SSN sino a cinque anni
|
L. 4.363. 000
|
4. L' esperienza professionale di cui al comma 3 è quella
maturata al 31 dicembre 1999.
5. Il passaggio alla fascia superiore dell' indennità, per i dirigenti cui
non è conferito l'incarico di direzione di struttura complessa, è
condizionato all'esito positivo della verifica triennale di cui all'art. 31,
comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. In caso di mancato
superamento essa sarà attribuita alla successiva verifica triennale se
positiva. Il mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura
complessa determina l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia
immediatamente inferiore.
6. In caso di non coincidenza dei tempi tra la verifica e la maturazione
dell'esperienza professionale, la verifica è anticipata dall'azienda al
trimestre immediatamente successivo al conseguimento del requisito ed è
effettuata, con le stesse modalità previste dall'art. 31 e 32 del CCNL
stipulato in data 8 giugno 2000. L'indennità - se la verifica è positiva –
decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza
richiesta.
7. Nella prima applicazione l'indennità è finanziata con le seguenti risorse
derivanti :
A) A livello nazionale:
1) dall'art. 72, comma 15, L. 448/1998;
2) dall'art. 28, commi 8, 10 e seguenti, della legge 488/1999;
B) A livello regionale:
1) dall'1,2 % del monte salari annuo aziendale, calcolato con
riferimento al 1997, quale risorsa aggiuntiva messa a disposizione delle
Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992, a decorrere
dall'1 gennaio 2000.
C) A livello aziendale:
1) dai risparmi derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5 e 12
dell'art. 72 della legge 448/1998.
8. Per effetto della diversa distribuzione dei dirigenti nelle
aziende in rapporto all' esperienza professionale nonché dei risparmi citati
nella lettera C) del comma precedente e per l'attribuzione delle risorse
aggiuntive di cui alla lettera B) dello stesso comma, si procede alla
ripartizione delle predette risorse in sede regionale nell'ambito delle
procedure di perequazione previste dall'art. 7 senza pregiudizio per la
corresponsione dell'indennità di esclusività di rapporto alle scadenze
previste dal comma 3.
9. Alla corresponsione dell'indennità ai dirigenti che revochino l'opzione
per il rapporto non esclusivo successivamente al 14 marzo 2000, provvede
l'azienda con le risorse del proprio bilancio, attribuendo nel primo
inserimento – che decorre comunque dal primo gennaio dell'anno successivo
alla revoca ai sensi dell'art. 48 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000,
la misura corrispondente all'esperienza professionale di cui al comma 3. Al
personale di nuova assunzione compete la misura iniziale dell'indennità. A
coloro che hanno optato per il rapporto esclusivo nel periodo ricompreso tra
l' 1 gennaio ed il 14 marzo 2000, l'indennità decorre dalla data
dell'opzione.
10. L'indennità di esclusività goduta è mantenuta anche nel trasferimento o
vincita di concorso in altra azienda o ente del comparto, fatto salvo il caso
di conferimento di incarico di direzione di struttura complessa in cui è
attribuita nella misura più elevata.
CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI RAPPORTI DI LAVORO AD ESAURIMENTO
ART. 6
Incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei
veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo
1. Gli incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari, previsti per i dirigenti
medici e veterinari indicati dall'art. 43 del CCNL stipulato in data 8 giugno
2000 sono i seguenti:
A) Dal 1 luglio 2000:
a) Dirigenti Medici già a tempo definito L. 36.000
b) Veterinari L 46.000
B) Dal 1 luglio 2001 gli incrementi tabellari sono i seguenti:
a) Medici già a tempo definito L. 33.000
b) Veterinari L. 42.000
2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, dei
dirigenti medici e veterinari di cui al comma 1 lett. a e b, alle cadenze
sottoindicate, è così stabilito:
|
1 luglio 2000
|
1 luglio 2001
|
Dirigenti medici
|
L. 24.083.000
|
L. 24.479.000
|
Dirigenti veterinari
|
L. 33.561.000
|
L. 34.065.000
|
3. Per i dirigenti medici e veterinari già di II livello dirigenziale è
conservato l'assegno personale previsto dall'art. 43, commi 2 e 3 del CCNL
stipulato in data 8 giugno 2000.
4. Il trattamento economico omnicomprensivo di L. 11.156.000 previsto per gli
ex medici condotti ed equiparati che non abbiano effettuato l'opzione per il
rapporto esclusivo, è rideterminato rispettivamente alle decorrenze del
1/7/2000 e 1/7/2001 in £ 11.289.872 ed in £ 11.412.588.
5. Sono confermate le disposizioni dell'art. 44, commi 6 e 7 del CCNL
stipulato in data 8 giugno 2000, per effetto delle quali i dirigenti di cui
al presente articolo improrogabilmente entro il 1 dicembre 2001 debbono
trasformare il proprio rapporto di lavoro anche in caso di non opzione per il
rapporto esclusivo con l'attribuzione di quanto previsto dalle medesime
clausole.
CAPO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI
con rapporto di lavoro non esclusivo
ART. 7
Trattamento economico fondamentale
1. Il trattamento economico fondamentale dei dirigenti con rapporto di lavoro
non esclusivo di cui all' art. 46 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000,
è confermato e segue la dinamica degli incrementi contrattuali prevista per i
dirigenti cui si riferisce.
ART. 8
Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del
presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso
per lavoro straordinario sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare di
cui all'art. 30, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996, sull'equo indennizzo,
sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 , si applicano alla retribuzione di posizione
complessiva nelle componenti fissa e variabile in godimento nonchè alle
indennità di cui art. 37, comma 2, agli assegni personali previsti dall'art.
38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2 e 3 data la loro natura stipendiale,
dall' art. 40 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed, infine, dall'
indennità dell'art. 5 del presente contratto.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 nonchè
gli incrementi di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto hanno effetto
integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze
e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente comma.
Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la
retribuzione di posizione minima contrattuale – parte fissa e variabile -
indicata nella tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 - II biennio
economico 1996-1997 e, per le modifiche alla stessa apportate dagli artt. 3 e
4 del presente contratto, tenuto conto delle relative cadenze temporali.
CAPO V
I FONDI AZIENDALI
ART. 9
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione,
equiparazione, specifico trattamento per i dirigenti con incarico di
direzione di struttura complessa
1. Il fondo previsto dall'art. 50 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000,
per il finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione
di posizione, dello specifico trattamento economico nei casi in cui è
mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione
di struttura complessa, è confermato . Il suo ammontare è quello consolidato
al 31.12.1999, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a
tale scadenza.
2. Il fondo, oltre ad essere integrato dalle risorse previste dall'art. 50,
comma 2, lettere a), c) e d), a decorrere dal 1 luglio 2000 è incrementato,
in ragione d'anno:
a) a decorrere dal 1 luglio 2000 di una quota, in ragione
d'anno, pari allo 0,6% del monte salari annuo della dirigenza medico –
veterinaria, calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999;
b) a decorrere dal 1 luglio 2001 di una quota, in ragione d'anno, pari allo
0,5% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999;
c) a decorrere dal 1 luglio 2000 dalle risorse relative allo specifico
trattamento economico di cui all'art. 47 comma 3.
3. Al fine di dare applicazione all' art. 41 del CCNL, stipulato
in data 8 giugno 2000, a decorrere dal 1 febbraio 2001 il presente fondo è,
altresì, integrato con una quota delle risorse derivanti dai risparmi sulla
retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, già
attribuite al fondo previsto dall'art. 47, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
Tale incremento è pari a L. 6.673.000 medie annue lorde pro – capite per ogni
dirigente di ex IX livello in servizio alla data del 5 dicembre 1996, di cui
L: 5.345.000 destinate all'applicazione dell'art. 3 e per la parte residua
all'attuazione dell'art. 4. Il fondo previsto dall'art. 47, comma 4, del CCNL
5 dicembre 1996 dal 31 dicembre 2001 viene definitivamente unificato con
quello di cui al presente articolo dove confluiscono le relative risorse,
anche per l'applicazione delle sue originarie finalità.
4. Al fine di garantire una omogenea e congrua distribuzione dei risparmi di
cui al comma 3 tra le aziende ed enti del comparto presenti nella Regione
stessa, a causa della diversa distribuzione dei dirigenti cessati dal
servizio, l'incremento del fondo di ciascuna azienda sarà assicurato previa
perequazione e compensazione a livello regionale con le modalità indicate nell'art.
7 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, Le risorse residue dopo
l'applicazione del comma 4 rimangono accreditate al fondo aziendale .
5. Dal 31 dicembre 2001 l'art. 47, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 è
disapplicato.
ART. 10
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per
la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
1. Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dall'art. 51 del
CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, per il trattamento accessorio legato
alle condizioni di lavoro. Il suo ammontare è quello consolidato al
31.12.1999.
2. E' confermato quanto previsto dall'art. 52 del CCNL, stipulato in data 8
giugno 2000, per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità
delle prestazioni per i dirigenti medici e veterinari. L' ammontare dei fondi
è quello consolidato al 31.12.1999 nel rispetto delle regole stabilite con
l'art. 52, comma 4 citato. L'incremento annuo dei fondi di risultato dell'1%
di cui al comma 5, lettera b) dell'art. 52 continua ad operare, a decorrere
dal 1 gennaio 2000, alle medesime condizioni e caratteristiche previste nella
clausola richiamata. L'incremento di cui al medesimo articolo comma 7, dall'1
gennaio 2000 concorre a finanziare l'indennità di cui all'art. 5.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 11
Verifiche
1. L'indennità di esclusività del rapporto, in quanto compensativa di una
opzione che modifica in modo irreversibile la sfera giuridica dei dirigenti
sanitari, presenta caratteristiche di stabilità e nel primo biennio di
applicazione 2000 - 2001 trova la garanzia di finanziamento nei risparmi
derivanti dai processi di riforma e razionalizzazione dei servizi sanitari in
corso.
2. A tal fine, in attuazione della riforma le Regioni attiveranno, con
adeguati provvedimenti organizzativi misure di indirizzo e controllo del
governo clinico della spesa atte a garantire risparmi di gestione certi e
consolidati, derivanti dalla qualificazione del servizio ospedaliero e
dall'incremento di produttività – anche attraverso l'applicazione degli
opportuni protocolli diagnostici e terapeutici, la razionalizzazione della
spesa sanitaria che consentirà il reperimento delle risorse necessarie al
finanziamento dell'indennità.
3. Al termine del biennio contrattuale del comma 1 si procederà ad una
verifica del processo attuativo di tale istituto e del relativo finanziamento
che continuerà ad essere assicurato dalle Regioni con voci di risparmio dalle
stesse destinate a finanziare la spesa sanitaria ed aventi la medesima
finalizzazione di cui all'art. 5, senza aggravio per il SSN.
ART. 12
Disposizioni particolari
1. Nell'arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il
finanziamento dei fondi di cui agli artt. 9 e 10 non siano impegnate nel
rispettivo esercizio economico, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno
successivo ai fondi di pertinenza.
2. Rimangono in vigore tutte le disposizioni di carattere economico previste
dal CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, non modificate dal presente
contratto.
3. Con riferimento alle norme in cui è richiesta esperienza professionale si
deve intendere:
a) ai fini del compimento del quinquennio di attività di cui
all'art. 4, l'anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN,
a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestato in
aziende o enti diversi del Comparto;
b) ai fini dell'applicazione degli artt. 3 e 5 l'anzianità complessiva, con
rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata alle date
previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti
diversi del comparto.
|