CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO
DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'
STIPULATO IL 7 APRILE 1999
A seguito del parere favorevole espresso in data 20 giugno 2001 dal Comitato
di Settore sul testo dell'accordo integrativo del CCNL del personale del
comparto Sanità, stipulato il 7 aprile 1999 nonché dell'ulteriore atto di
indirizzo dello stesso in data 16 luglio 2001 e dell'autorizzazione
governativa intervenuta il 7 settembre 2001, la Corte dei Conti, in data 20
settembre 2001, ha certificato l'attendibilità dei costi quantificati per il
medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio.
Lo stesso giorno 20 settembre 2001 alle ore 18,00 ha avuto luogo l'incontro
tra:
l'ARAN:
Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI - Presidente ...firmato......
Organizzazioni sindacali:
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Confederazioni sindacali:
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CGIL FP sanità
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firmato
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CGIL
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firmato
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CISL FPS
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firmato
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CISL
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firmato
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UIL FPL
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firmato
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UIL
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firmato
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RSU: Snatoss,Adass,Fase, Fapas,Sunas,Soi
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firmato
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USAE
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firmato
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FIALS
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firmato
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CONFSAL
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firmato
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Al termine della
riunione, le parti suindicate, dopo aver dato corso alla correzione degli
errori materiali di seguito elencati, hanno sottoscritto l'allegato Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del CCNL del 7 aprile 1999.
Errori
materiali corretti nel testo del CCNL:
- Art. 7 (servizio di pronta disponibilità), comma 14,
ultimo rigo, il comma cui deve farsi riferimento è il n.6 e non il 4;
- Art. 12 (aspettativa), comma 10, dopo le parole "l'art. 27 del
CCNL 1 settembre 1995" aggiungere "come modificato ed integrato dal
CCNL del 22 maggio 1997. ";
- Art. 44 (trattamento di trasferta), comma 11, la parola
"indennità" va sostituita con la parola "trattamento";
- Art. 45 (trattamento di trasferimento), comma 5, il comma cui deve
farsi riferimento è il n. 2 e non il 3.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO
DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'
STIPULATO IL 7 APRILE 1999
TITOLO I
Norme generali
Capo I
ART. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale destinatario del
CCNL stipulato il 7 aprile 1999 ed ha le seguenti finalità:
a) completare il processo di trasformazione della disciplina del
rapporto di lavoro riconducendo alla disciplina pattizia gli istituti non
ancora regolati dai contratti collettivi vigenti;
b) disciplinare gli istituti relativi alle flessibilità del rapporto di
lavoro;
c) armonizzare con i CCNL della dirigenza gli istituti comuni al comparto.
d) modificare ed integrare la normativa contrattuale vigente considerando gli
eventuali mutamenti legislativi.
2. Per quanto
riguarda i riferimenti normativi e le abbreviazioni si richiama l'art. 1 del
CCNL del 7 aprile 1999, precisando che i riferimenti normativi si intendono,
comunque, comprensivi di tutte le modificazioni ed integrazioni nel frattempo
intervenute. Il D. Lgs. 19 giugno 1999, come modificato ed integrato dai D.
Lgs. nn. 49, 168 e 254 tutti del 2000, viene indicato con D. Lgs. n. 229 del
1999. Le Leggi nn. 53/2000, 1204/1971 e successive modificazioni ed
integrazioni citate nel presente contratto sono confluite nel T.U. n.
151/2001.
CAPO II
Diritti sindacali
ART. 2
Diritto di assemblea
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad
assemblee sindacali, in idonei locali concordati con le aziende per n. 12 ore
annue pro capite senza decurtazione della retribuzione
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi
possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di
interesse sindacale e del lavoro:
- singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni
sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art.1, comma 5 del CCNQ
del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
- dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti , con le
modalità dell'art. 8, comma 1 dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU
del 7 agosto 1998;
- da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui
al primo alinea, congiuntamente con la RSU.
3. Per quanto non
previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del
diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre
prerogative sindacali.
4. È disapplicato l'art. 26 del DPR 384/1990.
ART. 3
Patronato sindacale
1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi
rappresentare dai Sindacati ammessi alle trattative nazionali, ai sensi
dell'art. 47-bis del D. Lgs. 29/1993 o dall'Istituto di Patronato sindacale,
per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e
previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Azienda.
2. É disapplicato l'art. 33 del DPR 384/1990.
TITOLO II
Disciplina del rapporto di lavoro
CAPO I
Classificazione del personale
ART. 4
Modifiche ed integrazioni alla categoria B: Operatore socio sanitario
1. Ad integrazione dell'art. 19 del CCNL 7 aprile 1999 è istituito il profilo
dell'operatore socio sanitario, inserito nella categoria B, livello economico
Bs. Di conseguenza l'allegato 1 al CCNL del 7 aprile 1999, dove sono
ricomprese le declaratorie della relativa categoria e dei profili è
modificato dall'allegato 1 al presente CCNL.
2. Il profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza, inserito nella
categoria B livello iniziale è considerato ad esaurimento con l'istituzione,
nelle dotazioni organiche di ciascuna azienda, del profilo dell'operatore
socio sanitario.
3. Le aziende provvedono con oneri a proprio carico alla istituzione nella
dotazione organica del nuovo profilo ritenuto necessario sulla base delle
proprie esigenze organizzative.
4. Alle selezioni per la copertura dei posti di operatore socio sanitario
sono ammessi gli operatori tecnici addetti all'assistenza sino al loro
completo esaurimento, in possesso dello specifico titolo di operatore socio
sanitario. Per i passaggi dalla posizione economica B alla posizione BS si
applicano le procedure previste dall'art. 15, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999.
5. Per il primo biennio dal termine di cui al comma 2, possono,
altresì, partecipare alle selezioni interne di cui al comma 4 anche i
dipendenti collocati in categoria A, in possesso dello specifico titolo di
operatore socio sanitario e cinque anni di esperienza professionale, ferma
rimanendo la priorità di passaggio degli operatori tecnici addetti
all'assistenza in quanto ad esaurimento.
ART. 5
Modifiche alle categorie C e D: Profili sanitari e dell'assistente sociale
1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 9 del CCNL II biennio economico
2000-2001, con il passaggio dalla categoria C alla categoria D degli
operatori professionali sanitari e dell'operatore professionale Assistente
sociale, l'allegato 1 al CCNL del 7 aprile 1999 è sostituito dall'allegato 1
al presente contratto, con le seguenti modifiche:
a) sono soppressi i profili professionali degli operatori
professionali sanitari e dell'operatore professionale Assistente sociale
presenti nella declaratoria della categoria C;
b) gli stessi profili sono inseriti nella categoria D, con la denominazione,
rispettivamente, di collaboratore professionale sanitario e di collaboratore
professionale assistente sociale.
c) La descrizione dei profili, delle attività di competenza e dei requisiti
di accesso dall'esterno e dall'interno indicate nell'allegato 1 al CCNL del 7
aprile 1999 è sostituita dall'allegato di cui al comma 1 che modifica le
categorie C e D.
2. La posizione di
coordinatore prevista dall' art. 10, del CCNL II biennio economico 2000-2001
è conferita dalle aziende al personale appartenente ai profili interessati in
possesso di una esperienza professionale complessiva in categoria C e/o D di
cinque anni. Tale esperienza è ridotta di un anno per il personale in possesso
del certificato di abilitazione a funzioni direttive. I criteri generali per
il conferimento sono definiti dalle aziende con le procedure di concertazione
di cui all'art. 6 , comma 1 lettera b) del CCNL 7 aprile 1999.
3. In deroga all'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999, ed esclusivamente per i
profili professionali dell'infermiere e dell'infermiere pediatrico, sono
ammessi alle selezioni interne previste dalla stessa disposizione i
dipendenti inseriti nelle categorie B ed A in possesso dei diplomi abilitanti,
di cui ai rispettivi decreti regolanti la professione.
CAPO II
Mansioni
ART. 6
Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente
allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a
proficuo lavoro, l'azienda non potrà procedere alla risoluzione del rapporto
di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile
tentativo per recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative
dei vari settori, anche in posizioni lavorative di minor aggravio ove
comunque possa essere utilizzata la professionalità espressa dal dipendente.
2. A tal fine, in primo luogo, l'azienda, per il tramite del collegio medico
legale della azienda sanitaria competente per territorio, accerta quali siano
le mansioni che il dipendente in relazione alla categoria, posizione
economica e profilo professionale di ascrizione, sia in grado di svolgere
senza che ciò comporti mutamento di profilo.
3. In caso di mancanza di posti, ovvero nell'impossibilità di rinvenire
mansioni compatibili con lo stato di salute ai sensi del comma 2, previo
consenso dell'interessato e purchè vi sia la disponibilità organica, il
dipendente può essere impiegato in un diverso profilo di cui possieda i
titoli, anche collocato in un livello economico immediatamente inferiore
della medesima categoria oppure in un profilo immediatamente inferiore della
categoria sottostante, assicurandogli un adeguato percorso di qualificazione.
Il soprannumero è consentito solo congelando un posto di corrispondente
categoria e posizione economica.
4. La procedura dei commi precedenti è attivata anche nei casi in cui il
dipendente sia riconosciuto temporalmente inidoneo allo svolgimento delle
proprie mansioni. In tal caso anche l'inquadramento nella posizione economica
inferiore ha carattere temporaneo ed il posto del dipendente è indisponibile
ai fini della sua copertura. La restituzione del dipendente allo svolgimento
delle originarie mansioni del profilo di provenienza avviene al termine
fissato dall'organo collegiale come idoneo per il recupero della piena
efficienza fisica.
5. Nel caso in cui il dipendente venga collocato nella posizione economica
inferiore ha diritto alla conservazione del più favorevole trattamento
corrispondente alle mansioni di provenienza, ai sensi dell'art. 4, comma 4
della legge 68/1999. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue
la dinamica retributiva del nuovo livello economico conseguito ai sensi del
comma 3 senza alcun riassorbimento del trattamento in godimento, fatto salvo
quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per causa di
servizio.
6. Al dipendente idoneo a proficuo lavoro ai sensi del comma 1 che non possa
essere ricollocato nell'ambito dell'azienda di appartenenza con le modalità
previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la
disciplina di cui all'art. 21.
7. Sull'applicazione dell'istituto l'azienda fornisce informazione successiva
ai soggetti di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999 .
8. Sono disapplicati l'art. 16 del DPR 761/1979 e art. 16 del DPR 384/1990.
CAPO III
Struttura del rapporto di lavoro
Art. 7
Servizio di pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata
reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la
struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
2. All'inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per
affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica,
ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei
servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi
delle strutture.
3. Le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l'emergenza sono definiti con
le procedure della concertazione di cui all'art. 6, comma 1 lett. b) del CCNL
7 aprile 1999.
4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio
di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità
operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a
soddisfare le esigenze funzionali dell'unità.
5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma
personale della stessa unità operativa.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai
giorni festivi . Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo
compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta
disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di L.
40.000 per ogni dodici ore.
7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni
festivi.
8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali,
comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l'indennità è
corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.
9. In caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario
ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39
del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40.
10. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di sei
turni di pronta disponibilità al mese.
11. Possono svolgere la pronta disponibilità solo i dipendenti addetti alle
attività operatorie e nelle strutture di emergenza. Sono, pertanto esclusi:
a) Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del
ruolo amministrativo;
b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico;
c) per il personale del ruolo sanitario appartenenti alla categoria D, i
profili della riabilitazione e delle caposala .
12. Ai seguenti
profili professionali è consentita la pronta disponibilità per eccezionali
esigenze di funzionalità della struttura:
a) personale del ruolo tecnico appartenente alla categoria B di
entrambe le posizioni economiche B e Bs;
b) personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello
economico Ds.
13. Le aziende
potranno valutare con le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) CCNL
7 aprile 1999, eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta
disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative.
14. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del
fondo di cui all'art. 38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999. La contrattazione
integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con
riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi di pronta
disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà destinare in tutto o
in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. d)
del CCNL 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui
al comma 6 del presente articolo.
15. E' disapplicato l'art. 18 del DPR 270/87.
ART. 8
Compensi per ferie non godute
1. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nel caso di cessazione del
rapporto di lavoro, è determinato, per ogni giornata, con riferimento
all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di
retribuzione di cui all'art. 37, comma 2, lett. c); trova in ogni caso
applicazione la disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo.
2. Il presente articolo entra in vigore dal 31 dicembre 2001.
ART. 9
Riposo compensativo per le giornate festive lavorate
1. Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20 del CCNL 1 settembre 1995
e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo
infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro
trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario festivo.
2. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di
articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del
dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario non festivo.
ART. 10
Lavoro notturno
1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a
copertura delle 24 ore.
2. Eventuali casi di adibizione al lavoro notturno, ai sensi dell'art. 2
comma 1 lett. b), punto 2 del D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 532, sono
individuati dalla contrattazione integrativa.
3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della
salute, all'introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del
datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si
applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla
durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del
lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24
ore.
4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano
l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico
competente, si applicano le disposizioni dell' art. 6, comma 1, del D.Lgs. 26
novembre 1999, n. 532. E' garantita al lavoratore l'assegnazione ad altro
lavoro o a lavori diurni.
5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennità previste dall'art.
44, comma 11, del CCNL 1 settembre 1995.
CAPO IV
Cause di sospensione del rapporto di lavoro
ART. 11
Assenze per malattia
1. Dopo il comma 6 dell'art. 23 del CCNL del 1 settembre 1995, è inserito il
seguente comma:
"6.bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie
salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio
medico legale della azienda sanitaria competente per territorio, come ad
esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da
HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente
indice di Karnosky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo
dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero
o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie,
debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura
convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso
all'intera retribuzione prevista dal comma 6, lettera a). Per agevolare il
soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite
specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il
riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove
ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di
accertamento".
ART. 12
Aspettativa
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia
formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le
esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze
personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità,
per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo
di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle
aspettative di cui al comma 8 lett. a) e b), se non siano intercorsi almeno
quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8
lett. c).
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le
medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L'aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si
cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24 del CCNL 1
settembre 1995 e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo
diverso accordo tra le parti.
5. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per
l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi
pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità, sono utili
ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi
dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive
modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L'azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi
che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere
servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse
motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria
iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento,
non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di
aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto,
senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure
dell'art. 29 del CCNL 1.9.1995.
8. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è,
altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la
stessa azienda o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di
comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di
vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova.
b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la
stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre pubbliche
amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con
rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
c) per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita
lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai
sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento
interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell'11
ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche
frazionatamene e può essere cumulata con l' aspettativa di cui al comma 1 se
utilizzata allo stesso titolo.
9. È disapplicato
l'art. 47 del DPR 761/1979.
10. Il presente articolo sostituisce l'art. 27 del CCNL 1 settembre 1995,
come modificato ed integrato dal CCNL del 22 maggio 1997.
ART. 13
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i
paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di
legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative ed i
distacchi per motivi sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti il 7
agosto 1998 ed il 9 agosto 2000.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di
dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che
usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398
sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni
per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
3. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o
convivente stabile presti servizio all'estero, può chiedere una aspettativa,
senza assegni, per il tempo di permanenza all'estero del coniuge, qualora non
sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in
amministrazione di altro comparto.
4. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l' ha
originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed
eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o
in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.
5. Il dipendente non può usufruire continuativamente di periodi di
aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in
via di sviluppo e quelli previsti dai commi 2 e 3 senza aver trascorso un
periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica
alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze di
cui alla legge 1204/1971.
6. Sono disapplicati gli artt. 47 e 79 del DPR 761/1979.
ART. 14
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a
tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una
struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e
regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che
si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto
dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno
secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata
del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico
previsto dall'art. 23, comma 6, del CCNL del 1 settembre 1995; i periodi
eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di
due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti
normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale,
limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelli abituali, quando
tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di
recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i
cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado
ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1
ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire
dell'aspettativa di cui all'art. 12, comma 8 lett. c) nei limiti massimi ivi
previsti.
3. Qualora risulti – su segnalazione della struttura che segue il progetto –
che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle
previste terapie, l'azienda dispone, con le modalità previste dalle norme
vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione
lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'azienda nei 15 giorni
successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. È disapplicato l'art. 21 del DPR 384/1990.
ART. 15
Tutela dei dipendenti portatori di handicap
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a
tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una
struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali o
regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano
sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle
predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le
modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata
del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico
previsto dall'art. 23, comma 6 del CCNL del 1 settembre 1995; i periodi
eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di
due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti
normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale,
limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelli abituali, quando
tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di
recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i
cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado,
ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1
ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire
dell'aspettativa di cui all'art. 12, comma 8, lett. c) nei limiti massimi ivi
previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto –
che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle
previste terapie, l'azienda dispone, con le modalità previste dalle norme
vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione
lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'azienda nei 15 giorni
successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti
dalla legge 104/1992 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti
dal presente articolo.
6. È disapplicato l'art. 22 del DPR 384/1990.
ART. 16
Congedi per eventi e cause particolari
1. I dipendenti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause
particolari previsti dall'art. 4, comma 1 della legge n. 53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o
del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4 della legge n.
53/2000 trova, invece applicazione la generale disciplina dei permessi per
lutto, contenuta nel comma 1, seconda alinea dell'art. 21 del CCNL del 1
settembre 1995.
3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell'art.
21 del CCNL del 1 settembre 1995, con la precisazione che il permesso
retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio può
essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all'evento.
ART. 17
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di
tutela della maternità contenute nella legge n. 1204/1971, come modificata ed
integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000. Nel testo il richiamo delle
disposizioni della legge n. 1204/1971 va, pertanto, inteso comprensivo di
tutte le modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalle citate
leggi sopravvenute.
2. Oltre a quanto previsto dalle leggi di cui al comma 1, ai fini del
trattamento economico le parti concordano quanto segue:
a) Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt.
4 e 5 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche
nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spettano l'intera
retribuzione fissa mensile, di cui alle voci previste dall'art. 32 del CCNL
del 7 aprile 1999, alle lettere da a) a d) e per le lettere e) ed i), ove
spettanti, tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 10 del CCNL
relativo al II biennio economico 2000-2001, nonché le quote di incentivo
eventualmente previste dalla contrattazione integrativa.
b) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di
astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto.
Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza
presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà
di rientrare in servizio, richiedendo, previa presentazione di un certificato
medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante
periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora
non fruito a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
c) Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto
dall'art.7, comma 1, lett. a) della legge n.1204/1971, per le lavoratrici
madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di
assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche
in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini
dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera retribuzione, di
cui alla lettera a) del presente comma.
d) Successivamente al periodo di astensione di cui alla lettera a) e sino al
compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7,
comma 4 della legge n.1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori
padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino
computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita
secondo le modalità indicate nella stessa lettera c).
e) I periodi di assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di fruizione
continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano
all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche
nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano
intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
f) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal
lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n.1204/1971, la lavoratrice
madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la
indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici
giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda
può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici
giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell'originario periodo di astensione.
g) In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano
impossibile il rispetto della disciplina di cui alla lettera f), la domanda
può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del
periodo di astensione dal lavoro.
h) In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della
legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle
previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal
padre.
3. Ferma restando
l'applicazione dell'art. 3 della Legge 1204/1971, qualora durante il periodo
della gravidanza e per tutta la durata del periodo di allattamento si accerti
che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno
o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre,
l'azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso
in altre attività – nell'ambito di quelle disponibili – che comportino minor
aggravio psicofisico.
4. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell'art. 25 del CCNL
del 1 settembre 1995, come integrata dall'art. 7 del CCNL integrativo 1994 -
1997 del 22 maggio 1997.
CAPO V
Mobilità
ART. 18
Mobilità interna
1. La mobilità all'interno dell'azienda concerne l'utilizzazione sia
temporanea che definitiva del personale in struttura ubicata in località
diversa da quella della sede di assegnazione. Essa avviene nel rispetto della
categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione
economica di appartenenza del dipendente.
2. Rientra nel potere organizzatorio dell'azienda l'utilizzazione del
personale nell'ambito delle strutture situate nel raggio di dieci chilometri
dalla località di assegnazione del dipendente stesso. Detta utilizzazione è
disposta, previa informazione ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL
7 aprile 1999. Non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente
all'interno della struttura di appartenenza anche se in ufficio o servizio
diverso da quello di assegnazione.
3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e
viene attuata secondo le seguenti procedure:
a) Mobilità di urgenza:
Essa avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali
delle strutture aziendali in presenza di eventi contingenti e non
prevedibili; ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo
strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può
superare il limite massimo di un mese nell'anno solare salvo consenso del
dipendente. La mobilità di urgenza può essere disposta nei confronti dei
dipendenti di tutte le categorie . Al personale interessato, se ed in quanto
dovuta spetta l'indennità di missione prevista dall'art. 44 per la durata
della assegnazione provvisoria.
b) Mobilità ordinaria, a domanda:
Le aziende, prima dell'assegnazione dei dipendenti assunti a seguito di
procedure selettive ai sensi della legge 56/1987, o concorsuali, possono
attivare procedure di mobilità interna ordinaria con le seguenti modalità e
criteri:
1) tempestiva informazione sulle disponibilità dei posti da
ricoprire;
2) domanda degli interessati. In caso di più domande, per i dipendenti
inclusi nelle categorie C e D dovrà essere effettuata una valutazione
positiva e comparata del curriculum degli aspiranti in relazione al posto da
ricoprire. Per i dipendenti delle categorie A e B dovranno essere compilate
graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio nel solo profilo di
appartenenza del dipendente, tenendo conto anche della sua situazione
personale e familiare nonché della residenza anagrafica secondo criteri di
priorità definiti in sede di contrattazione integrativa.
c) Mobilità d'ufficio:
Le aziende, in
mancanza di domande per la mobilità volontaria , possono disporre d'ufficio
per motivate esigenze di servizio misure di mobilità interna del personale
sulla base di criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa.
4. Alla contrattazione per la definizione dei criteri di cui alle lettere b),
punto 2, e c) del comma precedente si applica la procedura dell'art. 4, comma
5 del CCNL 7 aprile 1999.
5. La mobilità interna dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del CCNQ
del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la
mobilità d'urgenza, può essere predisposto solo previo nulla osta delle
rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il
dirigente ne sia componente, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del medesimo
CCNQ.
6. Sono abrogati l'art. 39 del DPR 761/1979 e l'art. 11 del DPR. 384/1990.
ART. 19
Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto
e con altre amministrazioni di comparti diversi
1. La mobilità volontaria dei dipendenti tra le aziende e tutti gli enti del
comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse – in
presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dipendente
che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda di
destinazione e nel rispetto della categoria, profilo professionale,
disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente
stesso.
2. Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga
concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di un
mese.
3. Nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data
posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere
superiore a tre mesi.
4. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo
personale segue il dipendente trasferito.
5. Al fine di favorire la mobilità esterna, le aziende ed enti, nell'ambito
della programmazione annuale del fabbisogno del personale individuano i posti
da mettere a disposizione a detto titolo nelle varie categorie e profili
professionali. Le aziende possono ricorrere anche ad apposito bando al quale
deve essere data la maggiore pubblicità possibile. In tal caso, in mancanza
di domande pervenute nei termini, procedono sulla base delle domande
eventualmente presentate anche dopo la scadenza.
6. In caso di più domande rispetto ai posti messi a disposizione l'azienda
procede ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al
curriculum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto
al posto da ricoprire. A parità di valutazione possono altresì essere prese
in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione del nucleo
familiare, numero dei famigliari, distanza tra le sedi etc.) o sociali.
7. Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità intercompartimentale dei
dipendenti purchè le amministrazioni interessate abbiano dato il proprio
nulla osta. La comunicazione del nulla osta o del suo diniego da parte
dell'azienda di appartenenza è effettuata entro un mese dalla data della
domanda.
8. Sono disapplicati gli artt. 40, 41, 42 del DPR 761/1979 e gli artt. 12,
13, 14, 15 del DPR 384/1990 e art. 9 del CCNL del 22 maggio 1997.
ART. 20
Comando
1. Per comprovate esigenze di servizio dell'azienda la mobilità del
dipendente può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando tra
aziende ed enti del comparto anche di diversa regione ovvero da e verso altre
amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso, nel
rispetto della categoria, profilo professionale e disciplina, ove prevista,
del dipendente.
2. Il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il
consenso del dipendente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio
carico l'azienda o l'amministrazione di destinazione. Il servizio prestato in
posizione di comando è equiparato al servizio prestato presso l'azienda di
provenienza.
3. Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non può essere
coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità.
4. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti dal dipendente comandato, sono
considerati disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti.
5. Il comando può essere disposto anche nei confronti del dipendente per il
quale sia in corso il periodo di prova, purché la conseguente esperienza
professionale sia considerata utile a tal fine dall'azienda e previa
individuazione delle modalità con le quali le amministrazioni interessate ne
formalizzeranno l'avvenuto superamento.
6. Per finalità di aggiornamento, il dipendente può chiedere un comando
finalizzato per periodi di tempo determinato presso centri, istituti e
laboratori nazionali ed internazionali od altri organismi di ricerca che
abbiano dato il proprio assenso.
7. Il comando del comma 6 è senza assegni e non può superare il periodo di
due anni nel quinquennio, ferma restando l'anzianità di servizio maturata nel
periodo di comando agli effetti concorsuali.
8. Ove il comando sia giustificato dall'esigenza dell'azienda per il
compimento di studi speciali o per l'acquisizione di tecniche particolari ,
al dipendente comandato sono corrisposti gli assegni e, per un periodo non superiore
a sei mesi, il trattamento di missione.
9. Sono disapplicati gli artt. 44 e 45, commi 4 e segg. del DPR 761/1979.
Art. 21
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
1. E' confermata la disciplina degli accordi di mobilità di cui all'art. 33
del CCNL del 1 settembre 1995, che a decorrere dal presente contratto possono
essere stipulati anche tra amministrazioni di comparti diversi.
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 35, comma 6, del D. Lgs.
n.29/1993, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso
articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale
dichiarato in eccedenza ad altre aziende del comparto e di evitare il
collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare
diversamente nel proprio ambito, l'azienda interessata comunica a tutte le
aziende ed enti del comparto operanti nell'ambito regionale, l'elenco del
personale in eccedenza distinto per categoria e profilo professionale per
conoscere la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di
tale personale.
3. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di
diverso comparto di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 29/1993
presenti sempre a livello provinciale e regionale, al fine di accertare
ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti.
4. Le aziende del comparto comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla
richiesta di cui al comma 1, l'entità dei posti vacanti nella dotazione
organica di ciascuna categoria, profilo e posizione economica, per i quali,
tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al
passaggio diretto del personale in eccedenza. Le amministrazioni di altri
comparti, qualora interessate, seguono le medesime procedure.
5. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono
indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con
la specificazione di eventuali priorità; l'azienda dispone i trasferimenti
nei quindici giorni successivi alla richiesta.
6. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso
posto, l'azienda di provenienza forma una graduatoria sulla base dei seguenti
criteri:
- dipendenti portatori di handicap;
- situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a
carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito;
- maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
- particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei
conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in
tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, è accertata sulla
base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente;
- presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
La ponderazione dei
criteri e la loro integrazione viene definita in sede di contrattazione
integrativa.
7. Per la mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione integrativa
può prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine
di favorirne la ricollocazione e l' integrazione nel nuovo contesto
organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente.
CAPO VI
Formazione
ART. 22
Diritto allo studio
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi –
anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'azienda – appositi
permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per
ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo
indeterminato presso ciascuna azienda all'inizio di ogni anno, con
arrotondamento all'unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi
destinati al conseguimento di titoli di studio universitari,
post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute,
o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i
relativi esami. Nell'ambito della contrattazione integrativa potranno essere
previste ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il
conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche
organizzati dall'Unione Europea anche finalizzati alla acquisizione di
specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di
integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto
delle priorità di cui al comma 4.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli
esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al
lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai
sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente
ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi
e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami
previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti
l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per
la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando,
per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla
lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si
trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
5. Nell'ambito di
ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata,
nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media
inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari,
sulla base di un'adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5
sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti
che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio
per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine
decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono
definite nell'ambito delle procedure di cui all'art. 4, comma 2, punto V del
CCNL 7 aprile 1999.
7. L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano
oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9,
comma 2 del CCNL 7 aprile 1999.
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti
interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato
di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione agli
stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con
l'azienda, l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In
mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono
considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o
riposi compensativi per straordinario già effettuato.
9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un
tirocinio, l'amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto
delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione
della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo
stesso.
10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il
dipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare,
per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art.
21, comma 1, primo alinea del CCNL del 1 settembre 1995.
11. Sono disapplicati l'art. 3 del DPR 23 agosto 1988, n. 395 e l'art. 20 del
DPR 384/1990
Art. 23
Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dagli artt. 5 e 6
della legge n.53/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono
concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la
stessa azienda o ente del comparto, possono essere concessi a richiesta
congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del
personale delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base
della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La
contrattazione integrativa definisce i criteri per la distribuzione e
utilizzazione della percentuale.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati
ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all'azienda o
ente una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa
che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della
stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima
dell'inizio delle attività formative.
4. La contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 2, punto V del CCNL
7 aprile 1999 individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande
presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici
con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo
possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non
risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l'azienda può
differire motivatamente – comunicandolo per iscritto - la fruizione del
congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente
tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione al
corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art.5, comma 3,
della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo
5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del
trattamento economico, alle modalità di comunicazione all'azienda ed ai
controlli si applicano le disposizioni contenute negli artt. 23 e 24 del CCNL
del 1 settembre 1995.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi
dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo
con diritto di priorità.
CAPO VII
Disposizioni di particolare interesse
ART. 24
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dipendente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio
recesso o per motivi di salute può richiedere, entro due anni dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.
2. L'azienda si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di
accoglimento il dipendente è ricollocato nella categoria e profilo rivestiti
al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato
nell'azienda all'atto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo
stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con
esclusione delle fasce retributive e della R.I.A. a suo tempo eventualmente
maturate.
3. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti
temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso
al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto
della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di
lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente
posto nella dotazione organica dell'azienda ed al mantenimento del possesso
dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché
all'accertamento dell'idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata
causata da motivi di salute.
5. Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si
applicano le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione e di divieto
di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del
trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della
ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l'art. 46.
6. È disapplicato l'art. 59 del DPR 761/1979.
ART. 25
Copertura assicurativa
1. Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la
copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, ivi
comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 26, per le eventuali
conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla
loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa
grave.
2. Nell'ambito della Commissione paritetica nazionale prevista dagli artt. 24
dei CC.NN.LL. delle aree dirigenziali del S.S.N., stipulati l'8 giugno 2000,
le parti potranno valutare l'opportunità di provvedere alla tutela
assicurativa aggiuntiva di cui ai citati artt. 24, comma 3, anche per il
personale della categoria D di cui al presente CCNL, in misura media
pro-capite di lire 10.000 mensili su base volontaria.
3. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei
dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per
adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto,
limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di
servizio. In tali casi è fatto salvo il diritto del dipendente al rimborso
delle altre spese documentate ed autorizzate dall'azienda per lo svolgimento
del servizio.
4. La polizza di cui al comma 3 è rivolta alla copertura dei rischi, non
compresi nell'assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del
mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso
del medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto.
5. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà
dell'azienda sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le
modalità di cui al comma 2, dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente
addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
6. I massimali delle polizze di cui al comma 5 non possono eccedere quelli
previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione
obbligatoria.
7. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici per morte o gli esiti
delle lesioni personali, in base alle polizze stipulate da terzi responsabili
e di quelle previste dal presente articolo, sono detratti – sino alla concorrenza
- dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo
stesso evento.
8. Sono disapplicati l'art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l'art. 19 del DPR
384/1990.
ART. 26
Patrocinio legale
1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti
del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed
all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione
che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin
dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo
assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato
per il relativo assenso.
2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in
sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i
relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di
conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle
spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse
trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore
alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi
in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile
applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con
sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi
con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua
difesa.
4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.
Art. 27
Clausole speciali
1. Per ciascun dipendente l'ufficio del personale dell'amministrazione di
appartenenza conserva in apposito fascicolo personale tutti gli atti e
documenti prodotti dall'azienda o dallo stesso dipendente ed attinenti
all'attività da lui svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e documenti conservati nel fascicolo personale è
assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti
in materia. Il dipendente, a richiesta, può prendere liberamente visione del
proprio fascicolo personale e richiedere copia a proprie spese di tutti o
parte dei documenti ivi inseriti eccetto il caso in cui essi siano utilizzati
per le progressioni interne.
3. Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una
divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo
delle prestazioni, provvede l'azienda, con oneri a proprio carico. Ai
dipendenti addetti a particolari servizi sono, inoltre, forniti tutti gli
indumenti e mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni, tenendo conto
del D. Lgs. 626/1994 e delle leggi in materia antinfortunistica, igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. L'azienda, con oneri a proprio carico, può disciplinare per speciali
esigenze connesse al particolare tipo di mansioni svolte da categorie di personale
previamente individuate, l'uso di alloggi di servizio.
Art. 28
Diritti derivanti da invenzione industriale
1. Qualora il dipendente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui
una invenzione industriale, si applicano le disposizioni dell'art. 2590 Cod.
Civ. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione nell'ambito
dell'impresa.
2. In relazione all'importanza dell'invenzione rispetto all'attività
istituzionale dell'azienda, la contrattazione integrativa può individuare i
criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi per la produttività
nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione accessoria.
ART. 29
Mensa
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e
compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di
servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con
modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che
prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva
presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo
impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di
controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può
superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella
misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR
384/1990.
ART. 30
Attività sociali, culturali e ricreative
1. Le attività sociali, culturali e ricreative, promosse nelle aziende, sono
gestite da organismi formati a maggioranza da rappresentanti dei dipendenti
in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 300/1970.
2. Sono disapplicati gli artt. 34 del DPR 270/1987 e 68, comma 3, del DPR
384/1990.
TITOLO III
FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Rapporti a termine
ART. 31
Assunzioni a tempo determinato
1. L'art. 17 del CCNL del 1 settembre 1995, come modificato ed integrato dal
CCNL stipulato il 22 maggio 1997 nonché dall'art. 41, comma 5 del CCNL 7
aprile 1999, è così sostituito:
" 1. In applicazione e ad integrazione di quanto previsto
dalla legge 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art.
23, comma 1 della legge 27 febbraio 1987, n. 56, l'azienda o ente può
stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo
determinato nei seguenti casi:
a) in sostituzione di personale assente, quando l'assenza superi
i 45 giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di
conservazione del posto dell'assente;
b) in sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, per
astensione obbligatoria o facoltativa previste dalle leggi 1204 del 1971 e
903 del 1977;
c) per assunzioni legate a particolari punte di attività per esigenze
straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia
possibile far fronte con il personale in servizio.
d) temporanea copertura di posti vacanti nei singoli profili professionali
per un periodo massimo di otto mesi, purché sia già stato bandito il pubblico
concorso o sia già stata avviata la procedura di selezione per la copertura
dei posti stessi.
e) per attività connesse allo svolgimento dei progetti finalizzati secondo la
disciplina dell'art. 7, comma 6 della legge 28 dicembre 1988, n. 554, in base
alle vigenti disposizioni".
" 2. Per la selezione del personale da reclutare in
attuazione del comma 1, le aziende ed enti applicano i principi previsti
dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207".
" 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), nel contratto
individuale è specificato per iscritto il nominativo del
dipendente sostituito" .
" 4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al
preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale ovvero anche
prima di tale data con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. In
nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato".
" 5. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o
parziale per le figure per le quali tale rapporto può essere
costituito".
" 6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento
economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale
assunto a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni:
– le ferie sono proporzionali al servizio prestato;
– in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dagli
artt.23 e 24 del CCNL 1 settembre 1995, in quanto compatibili, si applica
l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni
nella legge 11 novembre 1983, n. 638. I periodi di trattamento economico
intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di
cui all'art. 23, comma 6 del CCNL 1 settembre 1995, salvo che non si tratti
di un periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non
può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il
periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può
in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 23 del CCNL 1
settembre 1995.
– possono essere concessi permessi non retribuiti fino a un massimo di 10
giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applica l'art. 21 del CCNL 1
settembre 1995.
- non possono essere concesse le aspettative di cui all'art. 12".
" 7. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti
dell'art. 2126 c.c. quando:
a) l'apposizione del termine non risulta da atto scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi
precedenti".
" 8. Nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2 della
legge 230/1962, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli ed
il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza originaria".
" 9. Nel caso in cui la durata complessiva del contratto a termine
superi i quattro mesi e fermi restando i limiti e le modalità di legge, il
lavoratore dovrà essere informato di quanto disposto dall'art. 23, comma 4
della legge 56/1987 in materia di iscrizione nella lista di collocamento e
relativa graduatoria".
" 10. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230/1962, il termine del
contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il
consenso del dipendente, non più di una volta e per un periodo non superiore
alla durata del contratto iniziale, quando la proroga stessa sia richiesta da
esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività
lavorativa, anche se rientrante in un'altra fattispecie tra quelle previste
nel comma 1, sempre che il dipendente assente sia lo stesso".
" 11. Il medesimo dipendente può essere riassunto con un ulteriore
contratto a tempo determinato dopo l'applicazione del comma 10, solo dopo il
decorso di dieci ovvero di venti giorni dalla data di scadenza del precedente
contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, nel
rispetto delle norme di assunzione vigenti".
" 12. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 10, la proroga o il
rinnovo del contratto a termine sono nulli quando si tratti di assunzioni
successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente
contratto".
" 13. Il rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dal
comma 1, non è richiesto ove sussistano documentati motivi di urgenza".
" 14. I documenti di cui all'art. 14 del CCNL 1 settembre 1995, per
motivi di urgenza nella copertura del posto, possono essere presentati entro
trenta giorni dalla data di presa di servizio. La mancata presentazione dei
documenti o l'accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per
l'assunzione determina la risoluzione immediata del rapporto di lavoro che
produce esclusivamente gli effetti di cui all'art. 2126 del codice civile per
il periodo effettivamente lavorato. Tale clausola deve risultare
espressamente nel contratto individuale sottoscritto ai sensi dell'art. 14
del CCNL 1 settembre 1995".
" 15. Al dipendente a tempo indeterminato, può essere concesso
dall'azienda o ente di provenienza un periodo di aspettativa, ai sensi
dell'art. 12, comma 8 lett. b) del presente contratto, per la durata del
contratto di lavoro a tempo determinato eventualmente stipulato con la stessa
o altra azienda o ente del medesimo o di altro comparto"
Art. 32
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
1. Le aziende possono stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la
disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non
continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non
fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del
reclutamento ordinario previste dal d. lgs. 29/1993.
2. I contratti di lavoro temporaneo sono stipulati nelle ipotesi di seguito
illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1:
a) nei casi di temporanea utilizzazione in profili non previsti
dagli assetti organici;
b) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti;
c) per far fronte a punte di attività e, per un periodo massimo di 60 giorni,
per attività connesse ad esigenze straordinarie, derivanti anche da
innovazioni legislative o da afflussi straordinari di utenza che comportino
l'attribuzione di nuove funzioni, alle quali non possa momentaneamente farsi
fronte con il personale in servizio;
d) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di
programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti,
per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano state avviate le
procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni
per la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non
facilmente reperibili o comunque necessari a garantire standard definiti di
prestazione, in particolare nell'ambito dei servizi assistenziali;
e) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo della
prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purché l'autonomia
professionale e le relative competenze siano acquisite dal personale in
servizio entro e non oltre quattro mesi.
3. Il numero dei
contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto massimo
del 7% calcolato su base mensile dei lavoratori in servizio a tempo
indeterminato presso l'azienda, arrotondato in caso di frazioni all'unità.
4 . Ai sensi dell'art. 2 del CCNQ, sottoscritto in data 9 agosto 2000, è
escluso il ricorso al lavoro temporaneo per il personale appartenente ai profili
professionali delle categorie A e B - posizione economica iniziale - fino
alla quarta qualifica del sistema di classificazione di cui al CCNL stipulato
il 7 aprile 1999 ovvero a profili professionali anche delle categorie C e D
addetti alla vigilanza ed a compiti ispettivi. E' rimessa alla valutazione
delle aziende la possibilità di ricorrere alla forma di flessibilità di cui
al presente articolo per le esigenze dei servizi di emergenza.
5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo non è utilizzabile per
fronteggiare stabilmente le carenze di organico. L'azienda può ricorrere a
tale flessibilità, tenendo conto dell'economicità dello strumento e della
programmabilità delle urgenze.
6. Le aziende sono tenute, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad
assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione
relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D. Lgs. 626/1994, in
particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività
lavorativa cui sono impegnati.
7. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i criteri e le
modalità per l'utilizzo dei servizi sociali eventualmente previsti per il
personale. E' possibile la corresponsione di eventuali trattamenti accessori
nell'ambito delle finalità previste dall'art. 38 del CCNL 7 aprile 1999. Le
relative risorse sono previste nel finanziamento complessivo del progetto di
utilizzo del lavoro temporaneo.
8. L'azienda comunica tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare del
potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze
di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai
sensi dell'art.7 della legge n.300/1970.
9. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso le aziende
utilizzatrici i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla
legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale
dipendente.
10. Le aziende provvedono alla tempestiva e preventiva informazione e
consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2, del CCNL 7
aprile 1999, sul numero, sui motivi, sul contenuto e sul tipo di profilo,
anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e
sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza le aziende forniscono
l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni
successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art.7,
comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196.
11. Alla fine di ciascun anno, le aziende forniscono ai soggetti sindacali
firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie alla verifica
del rispetto della percentuale fissata dal comma 3 nonché quelle di cui al
comma 8.
12. In conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto alle
aziende di attivare rapporti per l'assunzione di personale di cui al presente
articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di
lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del 28 luglio 2000,
n. 254.
13. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizione
della legge 196/97 e all'Accordo quadro stipulato il 9 agosto 2000.
Art. 33
Contratto di formazione e lavoro
1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa
informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL 7
aprile 1999, le aziende possono stipulare contratti di formazione e lavoro
nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863 e all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il numero dei
contratti di formazione e lavoro stipulabili è definito nell'ambito dei
progetti previsti dall'art. 3, comma 3 della legge 863/1984.
2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro le aziende che si
trovino nelle condizioni previste dall'art. 34 del D. Lgs. 29/1993 o che
abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in
disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, a
meno che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di profili professionali
diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per
la ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 21.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e
lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di
reclutamento nelle aziende del comparto, ivi comprese le disposizioni di
legge riferite a categorie riservatarie, precedenze e preferenze, utilizzando
procedure semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l'acquisizione di professionalità elevate;
b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza
lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al
contesto organizzativo e di servizio.
Le esigenze
organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e
lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a
tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione
del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nella
categoria D. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per
l'acquisizione di professionalità ricomprese nelle categorie A e B, posizione
economica iniziale.
6. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del
comma 4, lett. a) , nell'ambito del periodo stabilito di durata del rapporto,
è previsto un periodo obbligatorio di formazione che esclude ogni prestazione
lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai
sensi del comma 4, lett. b), il suddetto periodo non può essere inferiore a
20 ore ed è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del
rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed
anti-infortunistica.
7. Le eventuali ore aggiuntive destinate alla formazione rispetto a quelle
previste dall'art. 16, comma 5 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, non sono retribuite.
8. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo
i principi di cui all'art.14 del CCNL del 1 settembre 1995, e deve contenere
l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello
stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi,
nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici
mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di
formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
9. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti dal
comma 4 è attribuito il trattamento del livello economico corrispondente al
profilo di assunzione (Bs, C, D o Ds) dal CCNL del 7 aprile 1999 come
integrato dal CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001. Spettano,
inoltre, l'indennità integrativa speciale, e la tredicesima mensilità. La
contrattazione integrativa può disciplinare la attribuzione di compensi per
particolari condizioni di lavoro, nell'ambito delle risorse previste nel
finanziamento del progetto di formazione e lavoro, nonché la fruizione dei
servizi sociali eventualmente previsti per il personale , nell'ambito del
finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
10. La disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo
determinato di cui all'art. 17 del CCNL 1 settembre 1995, come riprodotto
all'art. 31 del presente contratto, con le seguenti eccezioni:
- Il periodo di prova è stabilito in un
mese nei contratti di prestazione effettiva per i contratti di cui al comma
4, lett. b); di due mesi per i contratti stipulati ai sensi dello stesso
comma lett. a);
- nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in
prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari
alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
11. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere
rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla
legge 10 aprile 1991, n. 125.
12. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla
scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del
completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi
oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato
per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
- malattia
- gravidanza e puerperio
- astensione facoltativa post partum
- servizio militare di leva e richiamo alle armi
- infortunio sul lavoro
13. Prima della
scadenza del termine stabilito nel comma 8 il contratto di formazione e
lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
14. Al termine del rapporto l'azienda è tenuta ad attestare l'attività svolta
ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell'attestato è
rilasciata al lavoratore.
15. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di
lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto
legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863. Le aziende disciplinano, previa concertazione ai sensi
dell'art. 6, comma 1 lett. B) del CCNL del 7 aprile 1999, il procedimento ed
i criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire,
assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al
comma 12.
16. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in
rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene
computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
17. Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro da parte
delle aziende che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui
contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di
comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili,
informandone i soggetti sindacali.
18. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro esercitano i
diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300 del
1970.
CAPO II
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 34
Orario del rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Con riferimento alle modalità di cui all'art. 23, comma 12 del CCNL 7
aprile 1999 le parti specificano che la comunicazione dell'azienda è
conseguenza dell'accordo intercorso tra essa ed il dipendente ai sensi
dell'art. 23, commi 2 e 3 del citato CCNL.
2. L'art. 24 del CCNL del 7 aprile 1999 è così integrato:
A) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera:
"c) con eventuale combinazione delle due modalità indicate nelle lettere
a) e b)."
B) il comma 4 è sostituito dal seguente:
" I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza
di un biennio dalla trasformazione anche in soprannumero oppure prima della
scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in
organico ovvero della frazione di orario corrispondente al completamento del
tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 61/2000."
C) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"5. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno
diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un
triennio dalla data di assunzione purchè vi sia disponibilità del posto di
organico o della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo
pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 61/2000."
Art. 35
Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Al fine di adeguare al D. Lgs. 61/2000 la disciplina del trattamento
economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale,
l'art. 25 del CCNL del 7 aprile 1999 è sostituito dal seguente:
"1. Nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal
presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e
della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a
tempo pieno ivi compreso il diritto allo studio."
"2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni
di lavoro supplementare di cui all'art.1, comma 2, lett. e) del
D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo
parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare
nell'arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è
ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in
presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da
concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise".
"3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari
alla retribuzione oraria calcolata sulle voci di cui all'art. 37 comma 2
lett. b) maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a
carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario."
"4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole
giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale
annuo di 20 ore, retribuite con il compenso di cui al comma 3."
"5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in
eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla
retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%."
"6. Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto
in via non meramente occasionale per più di sei mesi, l'azienda consolida il
relativo orario di lavoro a domanda del dipendente."
"7. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con
riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa
l'indennità integrativa speciale, l'eventuale retribuzione individuale di
anzianità e le indennità professionali specifiche e l'indennità di rischio
radiologico ove spettanti, corrisposte al personale con rapporto di lavoro a
tempo pieno appartenente alla stessa posizione economica e profilo
professionale"
"8. la contrattazione integrativa stabilisce i criteri per
l'attribuzione ai dipendenti a tempo parziale dei trattamenti accessori
collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti
nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione
lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente
proporzionale al regime orario adottato".
"9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo
parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia."
" 10. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato
dall' art. 8 della legge 554 del 1988 e successive modificazioni ed
integrazioni e dalle vigenti disposizioni".
" 11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I
lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di
ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della
prestazione giornaliera. Per tempo parziale verticale analogo criterio di
proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste
dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di
part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per la
parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico,
spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla
durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio,
l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto,
spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi,
fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla
durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time
verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il
preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente
lavorati."
" 12. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente
contratto e del CCNL 7 aprile 1999, in materia di rapporto di lavoro a tempo
parziale si applicano le disposizioni contenute nel D. lgs. N. 61/2000."
2. Il compenso per
lavoro supplementare o straordinario di cui ai commi 3 e 4 del sostituito
articolo 25 del CCNL 7 aprile 1999 avviene con la tariffa prevista dall'art.
34 commi 7 ed 8 del citato contratto sino al 30 dicembre 2001. Dal 31
dicembre la tariffa è aggiornata ai sensi dell'art. 39 del presente
contratto.
CAPO III
Discipline sperimentali
Art. 36
Disciplina sperimentale del telelavoro
1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della
prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti
telematici, nelle forme seguenti :
a. telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione
dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b. altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri
satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi
comprese quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della
prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il
dipendente è assegnato.
2. Le aziende,
consultano preventivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2
CCNL 7 aprile 1999, sui contenuti dei progetti per la sperimentazione del
telelavoro previsti dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 nei limiti e con le
modalità stabilite dall'art. 3 del CCNQ sottoscritto il 23 marzo 2000, al
fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie
di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e
collaudata a cura e a spese dell'azienda, sulla quale gravano i costi di
manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso
di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica
dedicata presso l'abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di
esercizio a carico delle aziende, espressamente preventivati nel progetto di
telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma
forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e
telefonici.
4. I partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati
secondo le previsioni di cui all'art. 4 del CCNQ del 23 marzo 2000.
5. Le aziende definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da
realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri
nella sede di lavoro originaria, che non può essere inferiore ad un giorno
per settimana, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 2.
6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo
parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del
dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni
giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni
di servizio in due periodi di un'ora ciascuno concordati con l'azienda
nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di un'ora. Per
effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono
configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive né
permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
7. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la
sede di lavoro, di cui all'art. 6 comma 1, ultimo periodo dell'accordo quadro
del 23/3/2000, per "fermo prolungato per cause strutturali", si
intende una interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente
ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
8. L'azienda definisce in sede di contrattazione integrativa, le iniziative
di formazione che assumono carattere di specificità e di attualità
nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6
dell'accordo quadro del 23 marzo 2000; utilizza, a tal fine, le risorse
destinate al progetto di telelavoro.
9. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora
siano intervenuti mutamenti organizzativi, le aziende attivano opportune
iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per
facilitarne il reinserimento.
10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle
quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti
dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi
contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio
o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa
autorizzazione dell'azienda.
11. Le aziende, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della
sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la
copertura dei seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del
lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti
dall'uso delle stesse attrezzature;
- copertura assicurativa INAIL.
12. La verifica
delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene
all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando
preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il
domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art.
4, comma 2, D. Lgs. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente per la parte che
lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.
13. La contrattazione integrativa definisce il trattamento accessorio
compatibile con la specialità della prestazione nell'ambito delle finalità
indicate nell'art. 38 del CCNL del 7 aprile 1999. Le relative risorse sono
ricomprese nel finanziamento complessivo del progetto.
14. È garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la
partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua
partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore è informato anche
attraverso i mezzi informatici a disposizione.
15. E' istituito, presso l'ARAN, un osservatorio nazionale a composizione
paritetica con la partecipazione di rappresentanti del Comitato di settore e
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, con riunioni
almeno annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto nel comparto e gli
eventuali problemi.
16. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al CCNQ
sottoscritto in data 23 marzo 2000 e al D.P.R. 70/1999.
TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
Istituti particolari
Art. 37
Retribuzione e sue definizioni
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del
trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa
prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a) retribuzione mensile che è costituita dal valore economico
tabellare mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A, B,
C, D) nonché per i livelli economici Bs e Ds che attualmente sono riportati
nella tabella B, colonna C, prospetto n. 2, allegata al CCNL relativo al II
biennio economico 2000-2001.
b) Retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione
mensile di cui alla lettera a) e dalle fasce economiche di cui all' art. 30,
comma 1 del CCNL 7 aprile 1999 nonché dall'indennità integrativa speciale di
cui alla tabella allegato 2 al presente contratto;
c) Retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base
mensile di cui alla lettera b), dal valore comune delle indennità di
qualificazione professionale di cui alla tabella B, colonna D, prospetto 2,
allegata al CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001, dalla
retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità di posizione
organizzativa di cui all'art. 20 del CCNL 7 aprile 1999 ove spettante, e da
altri eventuali assegni personali o indennità in godimento a carattere fisso
e continuativo comunque denominati, corrisposti per tredici mensilità.
d) Retribuzione globale di fatto annuale: è costituita dall'importo della
retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo
della tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale
titolo nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità
contrattuali percepite nell'anno di riferimento non ricomprese nella lettera
b); sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per il
trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo.
3. La retribuzione
giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di
cui al comma 2 per 26.
4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni
mensili di cui al comma 2 per 156. Per il personale che fruisce della
riduzione di orario di cui all'art. 27 del CCNL del 7 aprile 1999 il valore
del divisore è fissato in 151.
5. Le clausole contrattuali indicano di volta in volta a quale base
retributiva debba farsi riferimento per calcolare la retribuzione giornaliera
od oraria.
ART. 38
Struttura della busta paga
1. Al dipendente deve essere consegnata mensilmente una busta paga, in cui
devono essere distintamente specificati: la denominazione dell'azienda, il
nome e la categoria del lavoratore, il codice fiscale, il periodo di paga cui
la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a
formularla (stipendio, retribuzione individuale di anzianità, indennità
integrativa speciale, straordinario, turnazione, ecc. ) e l'elencazione delle
trattenute di legge e di contratto (ivi comprese le quote sindacali) sia
nell'aliquota applicata che nella cifra corrispondente. All'interno della
busta paga sono evidenziate anche le ore accantonate in applicazione
dell'art. 40.
2. In conformità alle normative vigenti, resta la possibilità del lavoratore
di avanzare reclami per eventuali irregolarità riscontrate.
3. L'azienda adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del
diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i propri dati personali, ai
sensi della legge n. 675/1996.
Art. 39
Lavoro straordinario
1. Con decorrenza 31 dicembre 2001, la misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario di cui all'art. 34, comma 7, del CCNL 7 aprile 1999, è
rideterminata dividendo per 156 la retribuzione base mensile di cui all'art.
37, comma 2, lett. b) del presente CCNL, comprensiva del rateo di tredicesima
mensilità ad essa riferita. Tale misura è maggiorata ai sensi del comma 8 del
citato art. 34. Per il personale che fruisce della riduzione di orario
di cui all'art. 27 del CCNL del 7 aprile 1999 il valore del divisore è
fissato in 151.
2. Il comma 7 dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999 è disapplicato dal 31
dicembre 2001.
ART. 40
Banca delle ore
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di
lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi
compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per
ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di
prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate
nei limiti e con le procedure di cui all'art. 34, comma 3 del CCNL del 7
aprile del 1999, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di
maturazione. L'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l'anno,
deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell' anno stesso.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in
retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui
all'art. 34, comma 8 del CCNL del 7 aprile 1999, che in rapporto alle ore
accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi
tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con
riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori
contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra
il responsabile della struttura ed il dipendente.
5. A livello di azienda sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al
monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di
iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della
norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità
aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati.
Sull'applicazione dell'istituto l'azienda fornisce informazione successiva ai
soggetti di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999 .
6. La disciplina del presente articolo decorre dall'entrata in vigore del
presente contratto.
7. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 6 del CCNL del 7 aprile
1999 nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle
ore ed i relativi riposi compensativi possono essere usufruiti
compatibilmente con le esigenze di servizio anziché entro il mese successivo
entro il termine massimo di tre mesi.
Art. 41
Bilinguismo
1. Al personale in servizio nelle aziende e negli enti aventi sede nella
regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e nelle province autonome
di Trento e Bolzano, nonché nelle altre Regioni a statuto speciale in cui
vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo
è confermata l'apposita indennità di bilinguismo, collegata alla
professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il
personale della regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.
2. La presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non risulti
disciplinato da disposizioni speciali.
Art. 42
Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative
trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della
astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un'ora. In tal
caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della retribuzione
di cui all'art. 37, comma 2, lett. b).
Art. 43
Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale
1. Al personale che usufruisce del distacco sindacale compete il trattamento
economico complessivo in atto goduto al momento del distacco, con esclusione
dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli
collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Nel trattamento economico spettante all'atto del distacco, al dipendente
cui sia stato conferito l'incarico di posizione organizzativa da almeno un
anno, l'indennità di funzione, dovrà essere corrisposta solo nella quota
prevista dall'art. 36, comma 3 del CCNL 7 aprile 1999.
3. Ai sensi dell'art. 5 del CCNQ del 7 agosto 1998, i periodi di distacco
sindacale sono equiparati a tutti gli effetti, ivi compresi quelli attinenti
al sistema classificatorio del CCNL 7 aprile 1999, al servizio prestato
nell'azienda, anche ai fini della mobilità salvo che per il diritto alle
ferie e per il compimento del periodo di prova, ove previsto, in caso di
vincita di concorso.
4. Il presente articolo sostituisce l'art. 41, comma 9 del CCNL 7 aprile 1999
dall'entrata in vigore del presente contratto.
ART. 44
Trattamento di trasferta
1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la
propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e
distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio.. Nel caso in
cui il dipendente venga inviato in trasferta in un luogo compreso tra la
località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa
dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della
trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale, le distanze si
computano da quest'ultima località.
2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
a. una indennità di trasferta pari a:
- L. 40.000 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
- un importo determinato proporzionalmente per ogni
ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore
o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata
superiore alle 24 ore;
b. il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi
in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite
del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è
individuata in relazione alla durata del viaggio;
c. un'indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del
10% del costo per treno e nave;
d. il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei
casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'azienda;
e. il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative
autorizzazioni nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta
si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per
la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato;
f. Nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo
occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia
del mezzo.
3. Per le trasferte
di durata non inferiore a 8 ore compete solo il rimborso per un pasto nel
limite attuale di L.43.100. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al
dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in
un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di
complessive L. 85.700, per i due pasti giornalieri. Le spese vanno
debitamente documentate.
4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non
inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il
pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente
a quella ammessa per l'albergo, purchè risulti economicamente più conveniente
rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
5. I dipendenti che svolgono le attività in particolarissime situazioni
operative che non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del
pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione hanno
titolo alla corresponsione della somma forfetaria di L. 40.000 lorde
giornaliere in luogo dei rimborsi di cui al comma 3.
6. A titolo meramente esemplificativo tra le attività indicate nel comma 5
sono ricomprese le seguenti:
- Attività di protezione civile nelle situazioni di prima
urgenza;
- Assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante il trasporto
di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza;
- Attività che comportino imbarchi brevi;
- Interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi, boschi e
selve.
7. Nel caso in cui
il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 3, spetta l'indennità di
cui al comma 2, lett. a) primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in
nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.
8. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha
diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo
presumibilmente spettante per la trasferta.
9. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta
si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
10. Le aziende stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese
relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale
per l'espletamento dell'incarico affidato.
11. Il trattamento di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di
durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio d'istituto,
nell'ambito territoriale di competenza dell'azienda.
12. L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240
giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
13. Per quanto non previsto dai precedenti articoli, il trattamento di
trasferta ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane
disciplinato dalle leggi n. 836 del 18.12.1973, n. 417 del 26.07.1978 e
D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle norme
regolamentari vigenti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 50,
comma 2, ultimo periodo.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle
risorse già previste nei bilanci delle singole aziende per tale specifica
finalità.
15. Sono disapplicati l'art. 43 del DPR 761/1979 e l'art. 18 del DPR
384/1990.
16. Gli incrementi delle voci di cui al comma 2, lettera a), primo alinea ed
al comma 5 decorrono dal 31 dicembre 2001.
Art. 45
Trattamento di trasferimento
1. Al dipendente trasferito ad altra sede della stessa azienda per motivi
organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della
sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
- Indennità di trasferta per sé ed i familiari;
- Rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari
nonché di trasporto di mobili e masserizie;
- Rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e
resa a domicilio etc.;
- Indennità chilometrica nel caso di trasferimento con
autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
- Indennità di prima sistemazione.
2. Il dipendente che
versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso
delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione
della propria abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte
nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dalle singole aziende per
tale specifica finalità, con le risorse di cui all'art. 1, comma 59 della
legge 662 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le modalità di erogazione e le misure economiche del trattamento di
cui al comma 1 si rinvia a quanto previsto dalle leggi n. 836 del 18/12/73,
n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed
integrazioni.
5. Il comma 2 decorre dal 31 dicembre 2001.
Art. 46
Trattamento di fine rapporto di lavoro
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del
trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:
a) trattamento economico iniziale di cui alla tabella B, colonna
E, prospetto n. 2 del CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001;
b) fasce economiche di sviluppo professionale in godimento ai sensi dell'art.
30, comma 1 lettera b) del CCNL 7 aprile 1999;
c) indennità integrativa speciale;
d) tredicesima mensilità;
e) retribuzione individuale di anzianità;
f) eventuali assegni ad personam, ove spettanti, sia non riassorbibili che
riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della
cessazione dal servizio.
g) indennità di funzione per posizione organizzativa;
h) indennità professionali specifiche.
i) indennità di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL relativo al II
biennio economico 2000-2001.
2. Il presente
articolo entra in vigore dal 31 dicembre 2001.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
Norme finali e transitorie
Art. 47
Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline
speciali
1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido
o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale,
nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25% del trattamento tabellare
in godimento alla data di presentazione della relativa domanda, a seconda che
l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione
ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene
corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.
2. Nulla è innovato per quanto riguarda tutta la materia relativa
all'accertamento dell'infermità per causa di servizio, al rimborso delle
spese di degenza per causa di servizio e all'equo indennizzo che rimangono
regolate dalle seguenti leggi e loro successive modificazioni, che vengono
automaticamente recepite nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957, n.
686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo DPR del 5 luglio 1965; art.
50 DPR 761/1979; DPR 20 aprile 1994, n. 349; DPR 834/1981 (Tabelle); art. 22
,commi da 27 a 31, legge 23.12.1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 122 della
legge 23.12.1996, n. 662. Con riferimento alla misura dell'equo indennizzo,
le parti concordano, inoltre, quanto segue.
a. Per la determinazione dell'equo indennizzo si considera il
trattamento economico iniziale di cui all'art. 30, comma 1, lett. a), del
CCNL del 7 aprile 1999, della categoria e posizione economica di appartenenza
maggiorata dell'80%;
b. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica,
iscritte alla prima categoria della tabella A allegata al DPR 23 dicembre
1978, n. 915, è pari a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato a
norma del punto a);
c. Per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al
trattamento economico corrispondente alla posizione di appartenenza del
dipendente al momento della presentazione della domanda;
d. restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme
per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima
categoria.
L'azienda ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo e fino a
concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal
dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui
contributi o premi siano stati corrisposti dall'azienda stessa.
Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga liquidato
al dipendente sotto la forma di rendita vitalizia, il relativo recupero
avverrà capitalizzando la rendita stessa in relazione all'età
dell'interessato. Sono disapplicati l'art.49 del DPR 761/1979 e l'art. 63 del
DPR 270/1987.
3. Per quanto
riguarda la disciplina della 13.ma mensilità si continua a fare riferimento
al D.Lgs. C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263 e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. La misura dell'indennità integrativa speciale è stabilita dalla tabella
allegato 2.
5. In materia di congedo per cure degli invalidi si rinvia alle seguenti
leggi: legge 30 marzo 1971, n. 118; DPR 29 dicembre 1973, n. 1032; D.L. 12
settembre 1983, n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; D. Lgs.
23 novembre 1988, n. 509; D.L. 25 novembre 1989, n. 382 convertito in legge
25 gennaio 1990, n. 8; legge 24 dicembre 1993, n. 537.
6. Nei confronti del personale del comparto continua a trovare applicazione
la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive
modificazioni e integrazioni; in particolare, il previsto incremento di
anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione
individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione di retribuzione di cui
all'art.37, comma 2, lett. b) per ogni biennio considerato o in
percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.
ART. 48
Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di
lavoro
1. Le aziende, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al CCNL del
7 aprile 1999, adottano con proprio atto, il codice di condotta relativo ai
provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi
di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del
27.11.1991, n.92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida
uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice-tipo.
ART. 49
Errata corrige
1. All'art 36, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999, dopo le parole "livello
di appartenenza" va aggiunta una virgola seguita dalle parole "alla
fascia economica in godimento".
2. All'art. 44, comma 1 lett. e), del CCNL 7 aprile 1999 è aggiunto l'art. 34
del DPR 761/1979 e alla lettera d) del medesimo comma è aggiunto l'art. 29
del DPR 761/1979.
ART. 50
Norma speciale per le A.R.P.A.
1. Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL del 27 gennaio 2000 relativo
al personale confluito nelle A.R.P.A. e fermo rimanendo quanto stabilito dal
medesimo accordo in tema di struttura della retribuzione ed inquadramento del
personale, al presente contratto viene allegata la tabella all. n. 4 di
equiparazione del personale confluito nell'Arpa del Friuli-Venezia Giulia
proveniente dall'Osservatorio meteorologico regionale (OSMER).
2. Con riferimento ai profili di collaboratore tecnico professionale e di
collaboratore tecnico professionale esperto le A.R.P.A., in relazione ai
propri settori di attività e tenuto conto dell'autonomia regolamentare in
tema di reclutamento del personale, possono prevedere, tra i requisiti di
accesso, anche ulteriori corsi di laurea oltre quelli indicati per i
succitati profili dalle declaratorie allegato n. 1 al presente contratto.
Art. 51
Procedure di conciliazione ed arbitrato
1. Con l'entrata in vigore del CCNQ stipulato il 23 gennaio 2001 sulle
procedure di conciliazione ed arbitrato si è completato il quadro normativo
previsto dall'art. 69 bis del D. Lgs. 29 del 1993 in tema di tutela dei
lavoratori nelle controversie individuali sul rapporto di lavoro.
2. Le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 6 del CCNQ di cui al comma 1
sono impugnabili con le procedure previste dall'accordo stesso ovvero dinanzi
al soggetto di cui all'art. 59, commi 8 e 9 del predetto decreto, richiamati
dall'art. 6, comma 1 lettera c punto b) del CCNL del 7 aprile 1999.
Art. 52
Disapplicazioni
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 72, comma
1, del D.Lgs.n.29/1993, sono disapplicate tutte le norme contenute:
a) nel DPR 270/1987, le quali sono state esplicitamente
disapplicate dal CCNL 1 settembre 1995 e successive integrazioni, dal CCNL 7
aprile 1999 e dal presente nei singoli articoli di riferimento. Le
disposizioni non menzionate nei suddetti contratti collettivi sono state
superate dal DPR 384/1990 di cui alla successiva lettera b) o, data la loro
natura transitoria e contingente, hanno cessato di produrre i propri effetti;
b) nel DPR 494/1987, gli artt. da 46 a 51, in quanto disapplicati o hanno
esaurito i propri effetti;
c) nel DPR 384/1990, le quali sono state esplicitamente disapplicate dal CCNL
1 settembre 1995 e successive integrazioni, dal CCNL 7 aprile 1999 e dal
presente nei singoli articoli di riferimento. Le disposizioni del DPR
384/1990 non menzionate nei suddetti contratti collettivi e nel presente,
data la loro natura transitoria e contingente, hanno cessato di produrre i
propri effetti ovvero sono state superate dal D. Lgs 502/1992 e succ.
modificazioni ed integrazioni e dal D. Lgs 626/1996. Sono, in particolare,
disapplicati , l'art. 17 in quanto già sostituito dall'art. 17 del CCNL del 7
aprile 1999 e gli artt. da 24 a 32 e da 35 a 38, in quanto sostituiti dalla
disciplina generale dei CCNQ dell'8 febbraio 1996 e del 7 agosto 1998, come
integrato e modificato dai CCNQ 27 gennaio 1999 e 9 agosto 2000.
d) nel DPR 761/1979, ivi compreso il rinvio alle disposizioni del T.U. del 3
gennaio 1957 degli impiegati civili dello Stato, espressamente menzionate nei
CCNL citati nelle precedenti lettere e nel presente contratto.
2. Ai sensi
dell'art. 72 del D. Lgs. 29/1993, come modificato dall'art. 71, comma 3, del
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e limitatamente agli istituti del rapporto di
lavoro, cessano, altresì, di produrre effetti le norme generali e speciali
del pubblico impiego ancora vigenti ed espressamente applicabili anche al
personale del Servizio Sanitario Nazionale esplicitamente disapplicate. Con
riferimento all'art. 44, per le missioni all'estero continuano ad essere
applicati il R.D. 3 giugno 1926, n. 941, la L. 6 marzo 1958, n. 176, la L. 28
dicembre 1989, n. 425 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
relative disposizioni regolamentari.
3. Ai sensi del comma 2, le parti si danno atto che eventuali lacune che si
dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per
effetto della generale disapplicazione delle norme di cui ai precedenti commi
ovvero ulteriori eventuali disapplicazioni saranno oggetto di appositi
contratti collettivi nazionali integrativi.
ALLEGATO 1
DECLARATORIE DELLE CATEGORIE E PROFILI
CATEGORIA A
-------------
DECLARATORIA
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di
lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di
attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di
istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività.
PROFILI PROFESSIONALI
Ausiliario specializzato
Svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale
capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio,
l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il
riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il
trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di
assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al
funzionamento dell'unità operativa.
L'ausiliario specializzato operante nei servizi tecnico-economali può essere
adibito alla conduzione di autoveicoli strumentali alla propria attività e
alla loro piccola manutenzione ;
L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede
all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle
tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità
operative interessate.
Commesso
Svolge attività di servizio e supporto nell'ambito dell'unità operativa di
assegnazione quali, ad esempio, la apertura e la chiusura degli uffici
secondo gli orari stabiliti, il servizio telefonico e di anticamera, nonché
l'accesso del pubblico negli uffici, il prelievo e la distribuzione della
corrispondenza, la riproduzione e il trasporto di fascicoli, documenti,
materiale e oggetti vari di ufficio, il mantenimento dell'ordine dei locali e
delle suppellettili di ufficio, disimpegnando mansioni elementari di manovra
di macchine ed apparecchiature.
MODALITÁ DI ACCESSO ALLA CATEGORIA A:
· dall'esterno, attraverso le procedure della legge 56/1987 e
successive modificazioni ed integrazioni
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI : Assolvimento dell'obbligo
scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado.
CATEGORIA B
---------------------
DECLARATORIA
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di
lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento
dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle
proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e
responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima ;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) di cui
alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che
comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di
responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare
specializzazione.
PROFILI PROFESSIONALI DELLA CATEGORIA B
--------------------------
Operatore tecnico
Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza,
individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze
organizzative, svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche
di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee
apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse ;
Operatore tecnico addetto all'assistenza
Svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai
degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia
e la manutenzione di utensili e apparecchiature. (*)
(*) Tale profilo diventa ad esaurimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del
presente contratto.
--------------------------
Coadiutore amministrativo
Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad
esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la
compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi
predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio
del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi
di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello.
MODALITÁ DI ACCESSO ALLA CATEGORIA B:
· dall'esterno: mediante le procedure previste dalla legge 56/1987 e
successive modificazioni ed integrazioni o concorsuali secondo le vigenti
disposizioni.
· dall'interno: con le modalità previste dall'art. 16 del CCNL 7
aprile 1999 dalla categoria A verso la categoria B, livello iniziale.
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L'ACCESSO ALLA CATEGORIA B:
· dall'esterno:
- per l'operatore tecnico: assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di
istruzione secondaria di primo grado, unitamente - ove necessari - a
specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica . Per
l'operatore tecnico addetto all'assistenza lo specifico titolo è quello
previsto dal DM n.295/1991.
- per il coadiutore amministrativo, diploma di istruzione secondaria di primo
grado, unitamente - ove richiesti - da attestati di qualifica.
· dall'interno:
- per l'operatore tecnico: assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di
istruzione secondaria di primo grado unitamente - ove necessari - a specifici
titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica. Per l'operatore
tecnico addetto all'assistenza lo specifico titolo è quello previsto dal DM
n.295/1991.Ove non siano previsti specifici titoli, cinque anni di esperienza
professionale nella categoria A.
- per il coadiutore amministrativo : diploma di istruzione secondaria di
primo grado, unitamente - ove richiesti - da attestati di qualifica. Ove non
richiesti, ovvero in mancanza di essi o del titolo di studio, devono essere
posseduti cinque anni di esperienza professionale nella categoria A.
PROFILI
PROFESSIONALI DEL LIVELLO ECONOMICO B SUPER (Bs)
------------------------
Puericultrice
Svolge le funzioni previste dagli artt. 12-14 RD 19 luglio 1940, n. 1098.
------------------------
Operatore tecnico specializzato
Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza,
individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze
organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che
presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali
e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio
di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. A titolo
esemplificativo si indicano il conduttore di caldaie a vapore, il cuoco
diplomato, l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore, l'autista di
autoambulanza.
-------------------------
Operatore sociosanitario
Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in
servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non
residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la
sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli
operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale,
ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro
multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte
alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire:
a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente
di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
------------------------
Coadiutore amministrativo esperto
Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative di una
certa complessità, quali, ad esempio, la compilazione di documenti e
modulistica, con l'applicazione di schemi anche non predeterminati,
operazioni di natura contabile con l'ausilio del relativo macchinario, la
stesura di testi - anche di autonoma elaborazione - mediante l'utilizzo di
sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello.
MODALITÁ DI ACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO B SUPER (Bs) :
· dall'esterno : nel rispetto dell'art. 15, comma 2 del CCNL 7 aprile
1999.
· dall'interno: art. 17 del CCNL 7 aprile 1999;
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L'ACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO B
SUPER (Bs):
· dall'esterno:
- per la puericultrice, diploma di cui al RD n. 1098/1940 o di cui al DM
Sanità 21 ottobre 1991, n. 458 art. 6, comma 2 (G.U. n. 75/1992)
- per l'operatore tecnico specializzato, assolvimento dell'obbligo scolastico
o diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente - ove necessari
- a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica di
mestiere già indicate per gli operatori tecnici, e cinque anni di esperienza
professionale nel corrispondente profilo in pubbliche amministrazioni o
imprese private. Per i seguenti mestieri occorre, in particolare il possesso
del titolo a fianco indicato :
- conduttore caldaie a vapore: abilitazione specifica;
- cuoco: diploma di scuola professionale alberghiera;
- elettricista e l'idraulico impiantista manutentore: attestato di qualifica;
- autista di ambulanza: il titolo prescritto dalla vigente normativa per la
guida dei mezzi di
emergenza;
- per l'operatore sociosanitario: specifico titolo conseguito a seguito del
superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli artt. 7
e 8 dell'accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il Ministro della
Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del
18 febbraio 2000.
- per il coadiutore amministrativo esperto, attestato di superamento di due
anni di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado.
· dall'interno:
- per la puericultrice, gli stessi previsti per le assunzioni dall'esterno.
- per l'operatore tecnico specializzato, cinque anni di esperienza
professionale nel corrispondente profilo nell'azienda o ente nella posizione
B, fermi rimanendo per il conduttore di caldaie a vapore, l'elettricista e l'idraulico
impiantista manutentore e l'autista di ambulanza il possesso degli attestati
e diplomi indicati per l'accesso dall'esterno. Per l'operatore tecnico -
cuoco - non in possesso del diploma di scuola alberghiera è richiesta una
anzianità di tre anni di esperienza professionale nel profilo sottostante
unitamente all'effettuazione di un corso di formazione definito a livello
aziendale.
- per l'operatore socio sanitario, ai sensi dell'art. 4:
1. dalla categoria B, livello iniziale, con specifico titolo conseguito a
seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto
dagli artt. 7 e 8 dell'accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il
Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento
e Bolzano del 18 febbraio 2000;
2. dalla categoria A, con cinque anni di anzianità di servizio nella
categoria ed il possesso dello specifico titolo di cui al punto precedente.
- per il coadiutore amministrativo esperto, attestato di superamento di due
anni di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado o
in mancanza, diploma di istruzione secondaria di primo grado e cinque anni di
esperienza professionale nel corrispondente profilo della categoria B,
livello iniziale .
PROFILI AD ESAURIMENTO DI CUI ALL'ART 18, COMMA 5 DEL CCNL 7 APRILE 1999
Operatore professionale di 2^ categoria
Per il personale appartenente alle seguenti figure già ricomprese nell'ex
profilo professionale di Operatore professionale di 2^ categoria, si
riportano di seguito le disposizioni previgenti cui fare riferimento per le
mansioni proprie di tali figure :
infermiere generico art. 6 DPR 14 marzo 1974, n. 225 e successive
modificazioni ed integrazioni
infermiere psichiatrico art. 24 RD 16 agosto 1909, n. 615 e successive modificaz.
ed integraz.
(con un anno di corso)
Nulla è innovato per i requisiti di accesso e i contenuti professionali delle
seguenti figure di cui si riportano le disposizioni di riferimento :
massaggiatore art. 1 RD 31 maggio 1928, n. 1334 e successive modificazioni ed
integrazioni
massofisioterapista art. 1 legge 19 maggio 1971, n. 403 e successive
modificaz. ed integrazioni
CATEGORIA C
-----------------------
DECLARATORIA
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro
che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche
elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità
secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio
del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con
assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
PROFILI PROFESSIONALI
-----------------------
Personale tecnico
Assistente tecnico
Esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività quali,
ad esempio, indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche,
sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte
documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e
garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza; assiste il personale delle
posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e
procedimenti, alla predisposizione di capitolati, alle attività di studio e
ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche.
Programmatore
Provvede, nell'ambito dei sistemi informativi, alla stesura dei programmi, ne
cura l'aggiornamento, la manutenzione ivi compresa la necessaria
documentazione ;garantisce, per quanto di competenza, la corretta
applicazione dei programmi fornendo informazioni di supporto agli utenti ;
collabora a sistemi centralizzati o distribuiti sul territorio.
--------------
Personale amministrativo
Assistente amministrativo
Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio
di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario
- quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di
segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività
di programmazione, studio e ricerca.
MODALITÁ DI ACCESSO ALLA CATEGORIA C:
· dall'esterno: mediante pubblico concorso;
· dall'interno: ai sensi dell'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999.
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L'ACCESSO ALLA CATEGORIA C:
· dall'esterno:
- per il profilo di assistente tecnico, il possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado, obbligatorio ove sia abilitante per
la specifica attività;
- per il profilo di programmatore, il possesso del diploma di perito in
informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro
diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in
informatica riconosciuto;
- per il profilo di assistente amministrativo, il possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado;
· dall'interno:
- per il profilo di assistente tecnico, il possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado, obbligatorio ove sia abilitante per
la specifica attività. Nei casi in cui il diploma non sia abilitante, è
richiesto il possesso: del diploma di istruzione secondaria di primo grado
unitamente ad esperienza professionale di quattro anni - maturata nella
categoria B in profilo ritenuto corrispondente dall'azienda o ente - per il
personale proveniente dalla categoria B, livello super o di otto anni per il
personale proveniente dalla categoria B, livello iniziale.
- per il profilo di programmatore, il possesso del diploma e/o titoli
professionali richiesti per l'accesso dall'esterno o - in mancanza - il
possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado e corso di
formazione in informatica riconosciuto unitamente ad esperienza professionale
esperienza professionale di quattro anni - maturata nella categoria B in
profilo ritenuto corrispondente dall'azienda o ente - per il personale proveniente
dal livello super o di otto anni per il personale proveniente dalla categoria
B, livello iniziale.
- per il profilo di assistente amministrativo, il possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado ovvero, in mancanza, il possesso del
diploma di istruzione secondaria di 1° grado unitamente ad esperienza
professionale di quattro anni maturata nel corrispondente profilo della
categoria B per il personale proveniente dal livello super o di otto anni per
il personale proveniente dalla categoria B, livello iniziale.
CATEGORIA D
DECLARATORIE
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di
lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o
gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti ,
autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento
e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di
strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds)
- i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze
teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e
professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche
disgiuntamente : autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti ; ampia
discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di
assegnazione; funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di
risorse umane ; coordinamento di attività didattica ; iniziative di
programmazione e proposta.
PROFILI PROFESSIONALI
-------------------------
Collaboratori professionali sanitari
Personale infermieristico
Infermiere: DM 739/1994
Ostetrica: DM 740/1994
Dietista: DM 744/1994
Assistente sanitario: DM 69/97
Infermiere pediatrico: DM 70/1997
Podologo: DM 666/1994
Igienista dentale: DM 669/1994
--------
Personale tecnico sanitario
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico: DM 745/1994
Tecnico sanitario di radiologia medica: DM 746/1994
Tecnico di neurofisiopatologia: DM 183/1995
Tecnico ortopedico: DM 665/1994
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare:
DM 316/1998
Odontotecnico: art. 11 del RD 31 maggio 1928, n. 1334 e DM 23 aprile 1992
Ottico: art. 12 del RD 31 maggio 1928, n. 1334 e DM 23 aprile 1992
------------------------
Personale della riabilitazione
Tecnico audiometrista: DM 667/1994
Tecnico audioprotesista: DM 668/1994
Fisioterapista : DM 741/1994
Logopedista: DM 742/1994
Ortottista: DM 743/1994
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva: DM 56/1997
Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale: DM
57/1997
Terapista occupazionale: DM 136/1997
Massaggiatore non vedente: legge 19 maggio 1971, n. 403
Educatore professionale: DM 10 febbraio 1984.
-----------------
Personale di vigilanza ed ispezione
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro: DM 58/1997
-----------------
Personale dell'assistenza sociale
Collaboratore professionale Assistente sociale: art. 1 della legge 23 marzo
1993, n. 84
Collaboratori professionali sanitari
Per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali del personale
appartenente a tali profili, si fa rinvio ai decreti del ministero della Sanità
o alle disposizione di leggi e regolamenti indicati a fianco di ciascuno.Tali
profili, comunque, svolgono, oltre alle attività attinenti alla
professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di
carattere strumentale - quali, ad esempio, la tenuta di registri -
nell'ambito delle unità operative semplici; assicurano i turni previsti dalle
modalità organizzative già in atto presso le aziende ed, in particolare,
quelli che garantiscono l'assistenza sulle 24 ore; collaborano all'attività
didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, possono essere
assegnati, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in
piani formativi; all'interno delle unità operative semplici possono
coordinare anche l'attività del personale addetto per predisporne i piani di
lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle
esigenze del lavoro di gruppo.
------------------------
Assistente religioso
I contenuti e requisiti del profilo sono regolamentati ai sensi dell'art. 38
della legge n. 833/1978.
------------------------
Collaboratore professionale Assistente sociale
Sulla base dei contenuti e delle attribuzioni previste dall'art. 1 della
legge 23 marzo 1993, n. 84, svolge le attività attinenti alla sua competenza
professionale specifica; assicura i turni previsti dalle modalità
organizzative già in atto presso le aziende; svolge attività
didattico-formativa e di supervisione ai tirocini specifici svolti nelle
strutture del Servizio sanitario nazionale; può coordinare anche l'attività
degli addetti alla propria unità operativa semplice, anche se provenienti da
enti diversi.
-------------------------
Collaboratore tecnico - professionale
Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma
elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza
dell'unità operativa in cui è inserito ; collabora con il personale inserito
nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e
programmazione. Le attività lavorative del collaboratore
tecnico-professionale si svolgono nell'ambito dei settori tecnico,
informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali
delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal
personale interessato.
-------------------------
Collaboratore amministrativo - professionale
Svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di
atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità
operativa in cui è inserito ; collabora con il personale inserito nella
posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le
attività lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono
svolgersi - oltre che nel settore amministrativo - anche nei settori statistico,
sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle
aziende ed enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti dal
personale interessato.
MODALITÁ DI ACCESSO ALLA CATEGORIA D:
· dall'esterno: pubblico concorso
· dall'interno: art. 16 del CCNL 7 aprile 1999
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L'ACCESSO ALLA CATEGORIA D:
· dall'esterno:
- per i collaboratori professionali di tutti i profili sanitari e
dell'assistente sociale il possesso dei diplomi di abilitazione alla
specifica professione previsti dalla vigente legislazione.
- per i collaboratori tecnico - professionali ed i collaboratori
amministrativo - professionali, il possesso del diploma di laurea
corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione (tecnico,
professionale, informatico, statistico, sociologico amministrativo, legale),
secondo le indicazioni del bando, e corredato - ove previsto - dalle
abilitazioni professionali.
· dall'interno:
- per i collaboratori professionali di tutti i profili sanitari e
dell'assistente sociale il possesso dei diplomi di abilitazione alla
specifica professione previsti dalla vigente legislazione.
- per i collaboratori tecnico - professionali ed i collaboratori
amministrativo - professionali, il possesso del diploma di laurea,
corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione (tecnico,
professionale, informatico, statistico, sociologico amministrativo, legale)
corredato - ove previsto - dalle abilitazioni professionali, ovvero, in mancanza
- fatti salvi i diplomi abilitativi per legge - il possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado unitamente ad esperienza lavorativa
quinquennale maturata in profilo corrispondente della categoria C.
PROFILI PROFESSIONALI DEL LIVELLO ECONOMICO D SUPER ( Ds)
----------------------------
Collaboratore professionale sanitario esperto
Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari
la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi
assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo.
Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica
della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le
attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad
esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione
continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate.
Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e
formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito
dell'attività affidatagli.
----------------------------
Collaboratore professionale Assistente sociale esperto
Sulla base dei contenuti e delle attribuzioni previste dall'art. 1 della
legge 23 marzo 1993, n. 84, svolge attività di vertice nei servizi sociali
con particolare autonomia tecnico-professionale, elevata professionalità ed
assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti dall'unità operativa.
Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e
formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito
dell'attività affidatagli.
----------------------------
Collaboratore tecnico - professionale esperto
Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma
elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza
dell'unità operativa in cui è inserito ; collabora con i dirigenti nelle
attività di studio e programmazione assicura, oltre all'espletamento dei
compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle
attività tecniche di unità operative semplici, avvalendosi della
collaborazione di altro personale del ruolo tecnico cui fornisce istruzioni ;
assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto
formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito
dell'attività affidatagli e per la semplificazione o snellimento delle
procedure eventualmente connesse. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale
esperto si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e
professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende
ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale
interessato.
----------------------------
Collaboratore amministrativo-professionale esperto
Assicura, oltre all'espletamento dei compiti direttamente affidati, il
coordinamento ed il controllo delle attività amministrative e contabili di
unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale
amministrativo cui fornisce istruzioni; assume responsabilità diretta per le
attività cui è preposto. Formula proposte operative per l'organizzazione del
lavoro nelle attività di competenza e per la semplificazione amministrativa.
Le attività lavorative del collaboratore professionale amministrativo esperto
possono svolgersi - oltre che nell'area amministrativa - anche nei settori
statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e
funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali
posseduti dal personale interessato.
MODALITÁ DI ACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO Ds:
· dall'esterno: mediante pubblico concorso nel rispetto dell'art. 15,
comma 2 del CCNL 7 aprile 1999;
· dall'interno: ai sensi dell'art. 17 del CCNL 7 aprile 1999.
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L'ACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO DS:
· dall'esterno:
- per i collaboratori professionali sanitari esperti e per il collaboratore
professionale assistente sociale esperto il possesso dei diplomi di
abilitazione alla specifica professione previsti dalla vigente legislazione,
unitamente ad una esperienza professionale complessiva di otto anni nei
corrispondenti profili della categoria C e/o della categoria D – livello iniziale
– acquisita in aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale;
- per il solo profilo infermieristico, in alternativa, esperienza
triennale nel corrispondente profilo della categoria C e/o della categoria D
– livello iniziale - acquisita in aziende ed enti del Servizio Sanitario
nazionale corredato del diploma di scuola diretta a fini speciali
nell'assistenza infermieristica;
- per il Collaboratore tecnico - professionale esperto ed il collaboratore
amministrativo-professionale esperto, il possesso del diploma di laurea
previsto per lo specifico settore di attività di assegnazione, corredato -
ove necessario - delle prescritta iscrizione all'albo professionale da almeno
tre anni.
· dall'interno:
- per i collaboratori professionali sanitari esperti dei servizi
infermieristici:
1. esperienza professionale complessiva di sei anni nel corrispondente
profilo della categoria C e/o della categoria D – livello iniziale -
acquisita in aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale;
2. esperienza professionale complessiva triennale nel medesimo profilo della
categoria C e/o della categoria D – livello iniziale - acquisita in aziende
ed enti del Servizio Sanitario nazionale corredato, del diploma di scuola
diretta a fini speciali nell'assistenza infermieristica;
3. esperienza professionale complessiva di tre anni nella categoria D,
livello economico iniziale nel corrispondente profilo acquisita in aziende ed
enti del Servizio Sanitario nazionale
- per tutti gli altri collaboratori professionali sanitari esperti e per il
collaboratore professionale assistente sociale esperto:
1. esperienza professionale complessiva di otto anni nel corrispondente
profilo della categoria C e/o della categoria D – livello iniziale -
acquisita in aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale;
2. esperienza professionale complessiva di tre anni nella categoria D,
livello economico iniziale nel corrispondente profilo acquisita in aziende ed
enti del Servizio Sanitario nazionale
- per il collaboratore tecnico - professionale esperto ed il collaboratore
amministrativo-professionale esperto: in caso di possesso del diploma di
laurea previsto per lo specifico settore di attività di assegnazione
(tecnico, professionale, informatico, statistico, sociologico amministrativo,
legale), corredato della abilitazione professionale ove prevista, è richiesta
una esperienza lavorativa biennale maturata nel corrispondente profilo della
categoria D iniziale. In mancanza - fatti salvi i diplomi professionali
abilitativi per legge, è richiesto il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado unitamente ad esperienza lavorativa quinquennale
maturata nel corrispondente profilo della categoria D iniziale.
DISPOSIZIONI FINALI
1. In tutti i casi in cui nelle presenti declaratorie e/o profili, con
riferimento ai requisiti di accesso, si usa la dizione "livello
iniziale", essa deve intendersi come posizione di accesso alle categorie
A, B, C, D oppure, ove articolate al loro interno, ai livelli economici Bs e
Ds. Tale dizione prescinde, ai fini dell'ammissione alle selezioni, dal
trattamento economico in godimento del candidato che, pur appartenendo alla
posizione iniziale con riferimento all'accesso, potrebbe essere già titolare
di una delle fasce previste per la progressione orizzontale.
2. Le parti, preso atto delle modifiche in atto dei percorsi formativi di
livello universitario nonché delle equipollenze previste dalle vigenti
disposizioni con riguardo alle denominazioni dei titoli di studio e dei
diplomi delle professioni sanitarie e delle assistenti sociali, inseriti
nella categoria D (livello economico iniziale e livello Super) richiesti per
l'accesso, ritengono che le aziende debbano provvedere all'automatico
aggiornamento delle relative dizioni nei relativi bandi di concorso.
3. Per quanto attiene ai diplomi di laurea richiesti per i collaboratori
tecnico – professionali e amministrativo – professionali della categoria D,
nel livello economico iniziale e nel livello super di esperto, la dizione
"diploma di laurea" richiesto per l'ammissione dall'esterno o
dall'interno è automaticamente adeguata alle nuove denominazioni di legge di
laurea di primo livello (denominata "laurea") e di secondo livello
(denominata "laurea specialistica"). Il bando di concorso dovrà indicare
il titolo richiesto.
ALLEGATO 2
Tabelle indennità integrativa speciale per le diverse categorie
Categorie e Posizioni economiche di sviluppo
(importi annui lordi dell'IIS)
Ds
12.658.000
|
Ds1
12.658.000
|
Ds2
12.698.000
|
Ds3
12.698.000
|
Ds4 e Ds5
12.698.000
|
D
12.482.000
|
D1
12.482.000
|
D2
12.482.000
|
D3
12.482.000
|
D4 e D5
12.482.000
|
C
12.339.000
|
C1
12.339.000
|
C2
12.339.000
|
C3
12.339.000
|
C4
12.339.000
|
Bs
12.237.000
|
Bs1
12.237.000
|
Bs2
12.237.000
|
Bs3
12.237.000
|
Bs4
12.237.000
|
B
12.153.000
|
B1
12.153.000
|
B2
12.153.000
|
B3
12.153.000
|
B4
12.153.000
|
A
12.078.000
|
A1
12.078.000
|
A2
12.078.000
|
A3
12.078.000
|
A4
12.078.000
|
ALLEGATO N. 3
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE
MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
Definizione
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento
indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla
dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia
suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi
confronti;
Art. 2
Principi
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri
come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati
con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale:
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le
eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da
atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così
come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e
denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito
l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si
avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga
denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni
circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni
eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente,
d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del
presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti
culturali e professionali della persona da designare quale
Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti in
possesso dei requisiti necessari, oppure individuare al proprio interno
persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito
percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei
soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie
sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto
dagli articoli 59 e 59 bis del Decreto Legislativo n. 29/1993, così come
modificato dal Decreto Legislativo n. 80/1998, venga inserita, precisandone
in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di
infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti
di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti
comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle
disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h) l'azienda si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri
dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in
particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo
scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità
della persona.
2. Per i dirigenti,
il predetto comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le
conseguenze previste dai CCNL in vigore.
Art. 3
Procedure da adottare in caso di molestie sessuali
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato
a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà
rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura
informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi
ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e
specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è
incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente
oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.
Art. 4
Procedura informale intervento
della consigliera/del consigliere
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il
dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al
fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare
un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo
comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e
interferisce con lo svolgimento del lavoro.
4. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la
riservatezza che il caso richiede.
Art. 5
Denuncia formale
1. Ove la
dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far
ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora
dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere
formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla
dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà
tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti
disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela
giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la
dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere
inoltrata direttamente alla direzione generale
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei
soggetti coinvolti.
4..Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora
l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i
dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la
Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in
volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali
ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel
caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga
fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere
di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede
che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora
l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati
i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati,
provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione
del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima
sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di
esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni
Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il
trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6
Attività di sensibilizzazione
1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le
aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in
merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire
qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi
formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al
fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie
sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle
dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del
rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul
posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni
Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali
anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle
dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie
sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al
fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella
lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il
Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai
firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità
un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per
l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del
primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di
condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali
integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
ALLEGATO N. 4
TABELLA DI EQUIPARAZIONE PERSONALE EX OSMER CONFLUITO
NELL'A.R.P.A. DELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA
CCNL SANITA'
|
CCNL DEL SETTORE DEL COMMERCIO
|
A
|
/
|
B
|
V liv.
|
B – liv. BS
|
IV liv.
|
C
|
III liv.
|
D
|
II liv.
|
D – liv. DS
|
I liv.
Quadri
|
La presente tabella
di equiparazione riguarda esclusivamente il personale proveniente
dall'Osservatorio Meteorologico Regionale (OSMER) della Regione a Statuto
speciale Friuli-Venezia Giulia, confluito nell'A.R.P.A. della stessa regione.
A detto personale è applicato il CCNL del settore del Commercio. Data la
peculiarità dei profili esaminati, la suddetta tabella non ha valenza
generale, ma riguarda esclusivamente il personale della predetta A.R.P.A.
Pertanto, nel caso in cui presso altre A.R.P.A. si verificasse la confluenza
di dipendenti provenienti dal settore del Commercio, dovrà essere nuovamente
attivata la presente procedura contrattuale. Qualora, in tale ipotesi, le
parti riscontrassero la perfetta identità dei profili di cui sarà richiesta
l'equiparazione a quelli esaminati con la presente tabella, l'A.RA.N. e le
OO. SS. procederanno all'equiparazione con un mero protocollo d'intesa.
Si omettono le dichiarazioni delle parti
|