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Università. Disegno di legge sui Policlinici

Pubblichiamo il testo degli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge predisposto dal Governo con la relativa relazione tecnica.

Università

 

RELAZIONE TECNICA

 

Le disposizioni contenute nel provvedimento non comportano oneri aggiuntivi del bilancio dello Stato e del Servizio Sanitario Nazionale. Infatti, per quel che concerne gli articoli 1 e 2, con l'insieme delle misure proposte si vuole solo agire a completamento ed integrazione di quanto già previsto dal decreto legislativo 517/1999, prevedendo l'evoluzione verso un modello unico di azienda integrata ospedaliero-universitaria di soggetti che già sono costituiti in azienda o ai sensi dello stesso decreto legislativo 517/1999 o ai sensi di previgente normativa. Il che porta ad escludere che la previsione del nuovo modello unico di azienda integrata possa comportare oneri aggiuntivi dovuti alla creazione di nuove direzioni generali aziendali o altri organismi di gestione e/o di indirizzo e/o di revisione e controllo, in quanto tali organi sono già presenti presso le realtà ospedaliero-unlversitarie oggetto del provvedimento saranno solo rimodulati in base a quanto sarà stabilito nei protocolli di intesa tra Università e Regione interessata.

D'altra parte, in via più generale, va rilevato che il provvedimento proposto conferma un aspetto già in vigore in base al decreto legislativo 517/1999, e cioè l'affidamento ai protocolli Università-Regione della regolazione degli aspetti economico finanziari della relazione tra Servizio sanitario regionale e Aziende ospedaliere universitarie, con piena responsabilizzazione del livello regionale, rispetto al quale la nuova norma non pone vincoli in grado di determinare alcun onere aggiuntivo ma anzi consente di accelerare e, finalmente, completare il percorso di aziendalizzazione delle realtà ospedaliero-universitarie indispensabile per conseguire i processi di razionalizzazione della spesa, anche in tali realtà, e nel contempo consentire alle aziende ospedaliero-universitarie di provvedere direttamente agli interventi di ristrutturazione edilizia sulla base dei finanziamenti assegnati.

Inoltre, poiché nulla è innovato per quanto riguarda il personale che presta attività lavorativa presso gli enti ed organismi che confluiscono nelle aziende di cui all'articolo 1, comma 1, per il relativo trattamento giuridico ed economico deve continuare a farsi riferimento alle disposizioni attualmente in vigore. Pertanto il provvedimento non può comportare (neanche) per tale aspetto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Articoli 1, 2 e 3 (formato Acrobat)

 

 

Scadenze di: settembre 2023