RELAZIONE TECNICA
Le disposizioni contenute nel provvedimento
non comportano oneri aggiuntivi del bilancio dello Stato e del Servizio
Sanitario Nazionale. Infatti, per quel che concerne gli articoli 1 e 2, con
l'insieme delle misure proposte si vuole solo agire a completamento ed
integrazione di quanto già previsto dal decreto legislativo 517/1999,
prevedendo l'evoluzione verso un modello unico di azienda integrata
ospedaliero-universitaria di soggetti che già sono costituiti in azienda o ai
sensi dello stesso decreto
legislativo 517/1999 o ai sensi di
previgente normativa. Il che porta ad escludere che la previsione del nuovo
modello unico di azienda integrata possa comportare oneri aggiuntivi dovuti
alla creazione di nuove direzioni generali aziendali o altri organismi di
gestione e/o di indirizzo e/o di revisione e controllo, in quanto tali organi
sono già presenti presso le realtà ospedaliero-unlversitarie oggetto del
provvedimento saranno solo rimodulati in base a quanto sarà stabilito nei
protocolli di intesa tra Università e Regione interessata.
D'altra parte, in via più generale, va
rilevato che il provvedimento proposto conferma un aspetto già in vigore in
base al decreto legislativo 517/1999, e cioè l'affidamento ai protocolli
Università-Regione della regolazione degli aspetti economico finanziari della
relazione tra Servizio sanitario regionale e Aziende ospedaliere
universitarie, con piena responsabilizzazione del livello regionale, rispetto
al quale la nuova norma non pone vincoli in grado di determinare alcun onere
aggiuntivo ma anzi consente di accelerare e, finalmente, completare il
percorso di aziendalizzazione delle realtà ospedaliero-universitarie
indispensabile per conseguire i processi di razionalizzazione della spesa,
anche in tali realtà, e nel contempo consentire alle aziende
ospedaliero-universitarie di provvedere direttamente agli interventi di
ristrutturazione edilizia sulla base dei finanziamenti assegnati.
Inoltre, poiché nulla è innovato per quanto
riguarda il personale che presta attività lavorativa presso gli enti ed
organismi che confluiscono nelle aziende di cui all'articolo 1, comma 1, per
il relativo trattamento giuridico ed economico deve continuare a farsi
riferimento alle disposizioni attualmente in vigore. Pertanto il
provvedimento non può comportare (neanche) per tale aspetto nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Articoli 1, 2
e 3 (formato Acrobat)
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