IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
II BIENNIO 2004-2005
In data 9 marzo 2006 alle ore 17,30 ha avuto luogo
l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali
dell'area dirigenziale IV nelle persone di:
Per l'ARAN:
nella persona del Prof. Mario Ricciardi, componente del
comitato direttivo ......firmato.......
Per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali
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CGIL MEDICI
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______
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FED. CISL MEDICI COSIME
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firmato
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FED MEDICI aderente alla UIL
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firmato
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CIVEMP (SIVEMP – SIMET)
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firmato
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FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi,
Sumi, Sedi,
Femepa, Anmdo)
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firmato
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UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr)
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firmato
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CIMO ASMD
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firmato
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ANAAO ASSOMED
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firmato
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ANPO (ammessa con riserva)
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_____
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Confederazioni sindacali
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CGIL
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_____
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CISL
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firmato
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UIL
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firmato
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CONFEDIR
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firmato
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COSMED
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firmato
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Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata
ipotesi di contratto ad eccezione delle seguenti sigle: CGIL MEDICI, CGIL e
ANPO.
PARTE I
TITOLO I
Disposizioni
generali
Art. 1
Campo di applicazione durata e decorrenze
1. Il presente contratto collettivo nazionale, che concerne
il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, riguarda la parte economica di
tale biennio e si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e
veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato,
dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale,
individuati dall'art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo alla
definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto
alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione,
stipulato il 23 settembre 2004.
2.
Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di
soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e
riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di
privatizzazione - si applica il presente contratto sino all'individuazione o
definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali
firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale
applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione
del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del
comparto pubblico di destinazione.
3. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall'art.
1, commi da 3 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al CCNL del quadriennio
normativo 2002 – 2005, I biennio economico che è indicato nel testo come
"CCNL del 3 novembre 2005".
PARTE
II
Trattamento economico biennio 2004 – 2005
CAPO I
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro
esclusivo e non esclusivo
Art. 2
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio
2004 - 2005
1.
Dall'1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2005, lo stipendio tabellare previsto per i
dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario
unico dall'art. 35 del CCNL stipulato il 3 novembre 2005, è incrementato di €
60,00 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo,
comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 38.978,00.
2. Dall'1 febbraio 2005 lo stipendio tabellare di cui al
comma 1 è incrementato di ulteriori € 81,00 lordi mensili. Dalla stessa data
lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità,
è rideterminato in € 40.031,00.
Art. 3
Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici a
tempo definito e dei veterinari ad esaurimento nel biennio 2004 - 2005
1. Dall'1 gennaio 2004, lo stipendio tabellare previsto per
i dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 44 del CCNL 3 novembre 2005,
con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo ai sensi dell'art. 13 del
CCNL medesimo, è incrementato dell'importo mensile a fianco di ciascuno
indicato:
a) Dirigenti medici: € 32,40
b) Dirigenti veterinari: € 41,36
Dall'1 gennaio 2004 lo stipendio tabellare annuo lordo,
comprensivo della tredicesima mensilità, è quindi rideterminato
rispettivamente in:
€ 20.834,63 per i medici
€ 26.601,97 per i veterinari
2. Dall'1 febbraio 2005 gli stipendi tabellari di cui al
comma 1 sono ulteriormente incrementati dell'importo mensile lordo a fianco
di ciascuno indicato :
a) Medici: € 41,68
b) Veterinari: € 53,22
Dall'1 febbraio 2005, lo stipendio tabellare annuo lordo,
per tredici mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente in:
€ 21.376,47 per i medici
€ 27.293,83 per i veterinari
Art. 4
Ex medici condotti ed equiparati
1.
Fatta salva l'applicazione dell'art. 13 del CCNL 3 novembre 2005, il
trattamento economico omnicomprensivo di € 6.352,03 previsto dall'art. 48,
comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005 per gli ex medici condotti ed equiparati
tuttora a rapporto non esclusivo, è rideterminato, a decorrere dall'1 gennaio
2004, in € 6.472,72 e, a decorrere dall'1 febbraio 2005, in € 6.675,98.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto
mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge
la tredicesima mensilità.
CAPO II
Biennio
2004 – 2005
Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti
Art. 5
La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti
medici con rapporto di lavoro esclusivo
1. A decorrere dall'1 gennaio 2004, la retribuzione di
posizione unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo di
cui all'art 42, comma 1, tavola A) del CCNL del 3 novembre 2005 è così
rideterminata:

2. A decorrere dall'1 febbraio 2005 la retribuzione di
posizione del comma 1 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:

3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di
posizione del comma 2 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:

4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono
riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente
assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono,
pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al
dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si
rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale
prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito un incarico lett.
c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima
voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa €
4.100,66, parte variabile € 2.520,30, (divenuta di € 2.374,32 alla data del
31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 42 del CCNL 3 novembre 2005).
6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.446,04
costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima
contrattuale nell'ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c)
dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
7. Dopo l'entrata in vigore del presente contratto, la
valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3
novembre 2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di
indennità di esclusività, è utile, in via prioritaria, anche ai fini dell'attribuzione
al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli indicati nella
lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 per il quale, con il comma 6, si
è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima
contrattuale. Tale clausola si applica anche in caso di valutazione positiva
per il rinnovo dell'incarico ai dirigenti che possiedono la medesima
esperienza professionale. Ai dirigenti cui è conferito l'incarico previsto
dal presente comma, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale del comma 6.
E' fatto salvo da parte dell'azienda il conferimento di
altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo,
secondo le vigenti disposizioni.
8. Il fondo dell'art. 54 del CCNL 3 novembre 2005, alle
date indicate nei commi 1, 2 e 3 è automaticamente rideterminato
aggiungendovi la somma corrispondente agli incrementi spettanti a ciascuno
dei dirigenti interessati moltiplicati per il numero degli stessi al netto
degli oneri riflessi.
9. Sono confermati i commi da 2 a 6 dell'art. 42 del CCNL
del 3 novembre 2005.
Art. 6
La retribuzione di posizione minima unificata per i
dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo
1. A decorrere dall'1 gennaio 2004, alla retribuzione di
posizione minima unificata dei dirigenti veterinari a rapporto di lavoro
esclusivo e con orario unico di cui all'art. 42, comma 1, tavola B), del CCNL
del 3 novembre 2005, sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

2.
A decorrere dall'1 febbraio 2005, la retribuzione di posizione del comma 1 è
ulteriormente rideterminata nel modo seguente:

3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di
posizione del comma 2 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:

4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 1, 2 e 3 non
sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale
eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si
aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente
attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per
gli esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale
prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito un incarico lett.
c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima
voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa €
4.100,66, parte variabile € 2.129,35, (divenuta di € 2.146,57 alla data del
31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 42 del CCNL 3 novembre 2005).
6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.446,04
costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima
contrattuale nell'ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c)
dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
7. Dopo l'entrata in vigore del presente contratto, la
valutazione positiva prevista dall'art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3
novembre 2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di
indennità di esclusività, è utile, in via prioritaria, anche ai fini
dell'attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli
indicati nella lett. c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 per il quale, con
il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione
minima contrattuale. Tale clausola si applica anche in caso di valutazione
positiva per il rinnovo dell'incarico ai dirigenti che possiedono la medesima
esperienza professionale. Ai dirigenti cui è conferito l'incarico previsto
dal presente comma, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale del comma 6. E' fatto salvo da parte dell'azienda il
conferimento di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente
articolo, secondo le vigenti disposizioni.
8. Il fondo dell'art. 54 del CCNL 3 novembre 2005, alle
date indicate dai commi 1, 2 e 3 è automaticamente rideterminato
aggiungendovi la somma corrispondente agli incrementi spettanti a ciascun
dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero
degli stessi.
9. Sono confermati i commi da 2 a 6 dell'art. 42 del CCNL
del 3 novembre 2005.
Art.
7
La retribuzione di posizione minima per i dirigenti medici
e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento
1. Per i dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro
non esclusivo e con orario unico la retribuzione di posizione minima
unificata di cui all'art. 43, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, rimane
fissata nei valori stabiliti dalle tabelle stesse al 31 dicembre 2003.
2. Analogamente si dispone per i dirigenti medici e
veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento disciplinati dall'art. 44
del CCNL 3 novembre 2005, la cui retribuzione di posizione minima contrattuale,
fatta salva l'applicazione degli artt. 49 e 50 del medesimo contratto in caso
di passaggio al rapporto di lavoro unico esclusivo o non esclusivo, rimane
quella fissata al 31 dicembre 2003 dagli artt. 46 e 47 del contratto citato.
3.
Rimangono, altresì, confermate tutte le altre clausole di cui agli articoli
del CCNL 3 novembre 2005 citati nei commi precedenti.
CAPO III
Condizioni di lavoro
Art. 8
Turni di guardia notturni
1. Le parti, fermo rimanendo per le aziende e gli enti
l'obbligo di previa razionalizzazione della rete interna dei servizi
ospedalieri per l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità
assistenziale, nel prendere atto degli esiti del monitoraggio previsto
dall'art. 16 del CCNL del 3 novembre 2005 per la rilevazione del numero delle
guardie notturne effettivamente svolte nelle aziende ed enti considerano
sussistenti le condizioni per riesaminare con il presente contratto le
modalità di retribuzione di tutte le guardie notturne svolte in azienda dopo
aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore
al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell'art. 18 del CCNL
del 3 novembre 2005.
2. A tal fine, a decorrere dal 31 dicembre 2005, in base
alle risorse indicate nell'art 11, commi 2 e 3 per ogni turno di guardia
notturna in orario e fuori dell'orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto
dal comma 1 è stabilito un compenso del valore di € 50,00. Per la corretta
determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia
all'allegato n 1.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del CCNL ciascuna
azienda o ente, in ragione della propria organizzazione dei servizi
ospedalieri, è tenuta a comunicare alla Regione di appartenenza se il
finanziamento del fondo disposto dall'art. 11, commi 2 e 3, sia sufficiente
alla corresponsione del compenso previsto nel comma 2, indicando la eventuale
misura in eccedenza o in difetto rispetto a quella contrattualmente
stabilita.
4. Le Regioni, nei 30 giorni successivi , provvederanno al
riequilibrio dei fondi tra le Aziende ai sensi dell'art. 9, comma 4, del CCNL
3 novembre 2005, utilizzando – a compensazione per la presente area
dirigenziale – le risorse indicate nel comma 2, primo alinea e nel comma 3
dell'art. 11 tenuto conto, in questo ultimo caso, dell'eventuale già avvenuta
utilizzazione di dette risorse per il pagamento di ore di lavoro
straordinario.
5. Il compenso di cui al comma 2, si cumula con l'indennità
notturna prevista dall'art. 51, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005.
6. Le parti prendono atto che l'art. 16, comma 2, del CCNL
3 novembre 2005, è tuttora in vigore. Pertanto, qualora si proceda al
pagamento delle ore di lavoro straordinario per l'intero turno di guardia
notturna prestato fuori dell'orario di lavoro, non si dà luogo all'erogazione
del compenso del comma 2. Detto compenso compete invece per le guardie fuori
dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero dell'orario eccedente.
CAPO IV
Art. 9
Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti
dall'applicazione dei capi I e II del presente contratto hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare
dell'art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione
di posizione complessiva nelle componenti fissa unificata e variabile in
godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate:
- del CCNL 8 giugno 2000: indennità di cui all'art. 37;
assegni personali previsti dall'art. 30, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2
e 3 data la loro natura stipendiale; indennità dell'art. 40;
- dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio
economico.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei
commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento
di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte
economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni
richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità premio di
servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista
dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima
contrattuale.
CAPO V
I fondi aziendali
Art. 10
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione
di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione
di struttura complessa
1.
Il fondo previsto dall'art. 54 dei CCNL 3 novembre 2005, I biennio economico
2002-2003 per il finanziamento dell'indennità di specificità medica, della
retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove
mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione
di struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato
al 31 dicembre 2003, attuati i commi 4 e 5 del medesimo art. 54.
2. Sono confermati i commi 2, 3 e 6 dell'art. 54 del CCNL 3
novembre 2005. Il comma 5 del medesimo articolo ha esaurito i proprio effetti
con l'entrata in vigore del citato contratto.
3. Il fondo del comma 1, è incrementato delle risorse
individuate negli artt. 5 e 6, commi 8, a decorrere dalle scadenze indicate
nei medesimi articoli.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2005 il fondo del comma 1, è
ulteriormente incrementato di € 3,00 mensili (per 13 mensilità) per ciascun
dirigente in servizio al 31 dicembre 2003 al netto degli oneri riflessi. Tali
risorse sono finalizzate prioritariamente ad eventuali riallineamenti della
retribuzione di posizione variabile aziendale ove nell'applicazione della
retribuzione di posizione minima unificata si siano verificati degli
scostamenti a parità di funzioni.
Art. 11
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni
di lavoro
1. Il fondo previsto dall' art. 55 del CCNL del 3 novembre
2005, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è
confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per le relative
flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003,
comprensivo degli incrementi di cui al comma 3, lettere a), b) del medesimo
articolo.
2. Al fine di corrispondere il compenso di cui all'art. 8,
comma 2, il fondo del presente articolo, dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal
1 gennaio 2006, è così incrementato:
- di € 12,38 mensili per ogni dirigente medico in servizio
al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi;
- di € 37,79 mensili per ogni dirigente medico, in servizio
al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi
3. Alle risorse del comma 2 si aggiungono alla medesima
data € 7,48, mensili per ogni dirigente medico in servizio al 31 dicembre
2001, per dodici mesi al netto degli oneri riflessi già confluiti nel fondo
del comma 1 ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera c) del CCNL del 3
novembre 2005 e sino all'entrata in vigore del presente contratto usate
provvisoriamente per remunerare le ore di lavoro straordinario.
4. Nelle aziende sanitarie ove operano anche dirigenti
veterinari, al fine di remunerare le ore di lavoro straordinario degli
stessi, alle risorse del comma 2 vanno aggiunte le seguenti:
- € 6,19 mensili per ogni dirigente veterinario in servizio
al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi;
- € 7,48, mensili per ogni dirigente veterinario in
servizio al 31 dicembre 2001, per dodici mesi al netto degli oneri riflessi,
peraltro già confluiti nel fondo del comma 1 ai sensi dell'art 55, comma 2
lettera c) del CCNL del 3 novembre 2005.
5. Il totale dei dirigenti sui quali si calcolano gli
incrementi del fondo del comma 1 riguarda il complesso dei dirigenti medici e
veterinari in servizio sia pure con due distinte modalità di calcolo degli
incrementi in considerazione delle diverse condizioni di lavoro nei presidi
ospedalieri dove sono previste le guardie notturne e gli altri servizi
territoriali.
6. Negli enti diversi dalle aziende sanitarie ed
ospedaliere, l'incremento del fondo avviene nella stessa misura prevista dal
comma 2. Qualora, in ragione dell'attività svolta negli enti medesimi, non
vengano effettuati servizi di guardia notturni l'importo di € 37,79 per
dirigente può essere abbassato a non meno di € 10,0 per dirigente. La
differenza non utilizzata nel fondo del comma 1 è destinata al fondo dell'art.
10 per la retribuzione di posizione variabile aziendale.
7. La medesima possibilità di utilizzazione di parte della
quota di € 37,79 prevista nel comma 5 è consentita anche nelle aziende
ospedaliere e sanitarie qualora il finanziamento del fondo, in rapporto alla
razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia notturna, pur
consentendo di corrispondere il compenso dell'art. 8 nel valore massimo
stabilito di € 50, presenti a consuntivo un saldo stabile e positivo,
effettuata la compensazione regionale di cui all'art. 8, comma 4.
8. I principi di flessibilità del fondo del comma 1 si
applicano anche per le risorse destinate alle finalità del comma 4 ove il
finanziamento risulti eccedente. La contrattazione integrativa stabilisce la
nuova destinazione delle predette risorse ai fondi dell'art. 10 o 12.
9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
contratto la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti,
maggiorata del 15%, è fissata in € 24,59. In caso di lavoro notturno o
festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 27,80 ed in caso di
lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari ad € 32,08.
Art. 12
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità
della prestazione individuale
1. L' art. 56 del CCNL del 3 novembre 2005, relativo ai
fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della
prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari sono confermati.
L' ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2003.
Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al medesimo
articolo, comma 1, ultimo periodo, le quali, comunque, costituiscono
ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2004 ai sensi del
comma 2.
2. Sono confermati i commi 2 e 4 dell'art. 56 del CCNL del
3 novembre 2005. Il comma 3 del medesimo articolo ha esaurito i proprio
effetti con l'entrata in vigore del citato contratto.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1
gennaio 2006 il fondo del comma 1 è incrementato rispettivamente di € 12,72
mensili per ogni dirigente medico e di € 18,91 per ogni dirigente veterinario
in servizio al 31 dicembre 2003, per 13 mensilità al netto degli oneri
riflessi.
4. Dall'entrata in vigore del CCNL le risorse,
complessivamente disponibili destinate alla retribuzione di risultato che
siano eventualmente da erogare in forma di acconto ovvero per stati di
avanzamento, ai sensi dell'art. 65, comma 8 del CCNL del 5 dicembre1996, sono
ridotte al 50% con riferimento alle quote attribuibili. La parte restante di
dette risorse rimane nel fondo di cui al presente articolo ed unitamente alle
risorse di cui al comma 3, è corrisposta esclusivamente a consuntivo in
relazione al raggiungimento del risultato, nel termine massimo di un
semestre.
Art. 13
(Una tantum)
1.
Ad ogni dirigente medico competono le seguenti somme una tantum:
per il 2004: € 200,20;
per il 2005: € 426,88.
PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 14
Conferme
1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate
dal presente contratto, restano confermate tutte le norme del CCNL del 3
novembre 2005 nonché quelle indicate nell'art. 60 del contratto stesso.
2. Le parti si danno atto che è necessario procedere alla
correzione dei seguenti errori materiali rinvenuti nel CCNL del 3 novembre
2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio
2002-2003:
- Art. 29, comma 1: le parole "dell' articolo 26,
comma 3", sono sostituite dalle parole "dell'art. 26"
- Art. 54, comma 6: le parole "per i fini del comma
4" sono sostituite dalle parole "per i fini del comma 5.
- Nella dichiarazione congiunta n. 14 la parola
"riconferma" è abrogata.
3. Il termine previsto dall'art. 59, comma 2, del CCNL del
3 novembre 2005, è prorogato al 30 settembre 2006.
ALLEGATO 1

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