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Scuola: Snals, contrari a più poteri disciplinari ai dirigenti. Serafini, Aran sorda alle osservazioni dei sindacati

La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione deve restare materia dell'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari presso gli Uffici scolastici regionali, come accade negli altri settori pubblici dove le sanzioni più gravi sono di competenza di organi esterni e superiori

Scuola: Snals, contrari a più poteri disciplinari ai dirigenti

Serafini, 'Aran sorda alle osservazioni dei sindacati'

 

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Nell'ambito delle trattative per la sequenza contrattuale relativa alle responsabilità disciplinari del personale docente del settore Scuola, lo Snals Confsal si è espresso decisamente contro qualsiasi ulteriore attribuzione di poteri disciplinari al dirigente scolastico": lo afferma il Segretario Generale dello Snals, Elvira Serafini.

"A tal proposito - aggiunge - lo Snals Confsal aveva già inviato all'Aran, durante le trattative per il rinnovo del CCNL di Comparto, un documento che indicava le nostre critiche e le nostre proposte.

In particolare, per lo Snals Confsal, il dirigente scolastico non deve essere individuato come autorità disciplinare nei confronti del personale docente per le sanzioni disciplinari più gravi, a partire dalla sospensione dal servizio fino a dieci giorni. Non è accettabile che confluiscano nello stesso soggetto più poteri: accertare i fatti, raccogliere le testimonianze, avviare il procedimento disciplinare formulando i capi di accusa, sentire le varie parti coinvolte all'interno del contraddittorio e, all'esito dello stesso, irrogare la sanzione ovvero archiviare il procedimento".

"La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione - conclude Serafini - deve restare materia dell'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari presso gli Uffici scolastici regionali, corrispondentemente a quanto accade negli altri settori pubblici dove le sanzioni più gravi sono di competenza di organi esterni e superiori. La competenza disciplinare del dirigente scolastico deve essere limitata solo alla violazione degli obblighi di ufficio e non deve essere esercitata per fare rilievi sulle attività di insegnamento e educative. Diventa semmai necessario individuare un Organismo di Garanzia per la tutela dei principi costituzionali relativi alla libertà di insegnamento". (ANSA).

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