L’INPS ha comunicato, con la circolare 132 del 15 dicembre 2022, che non sarà necessario presentare una nuova domanda per l’assegno unico 2023 se non variano i seguenti dati:
• numero di figli a carico;
• raggiungimento dell’età che esclude il figlio dall’accesso all’assegno unico, ossia 22 anni;
• modifica dell’ISEE che fa rientrare in una fascia differente rispetto l’anno precedente.
Pertanto, per le domande di Assegno Unico Universale, accolte e in corso di validità, non sarà necessario presentare una nuova domanda, perché il rinnovo verrà effettuato d’ufficio dall’INPS, ma è necessario, in caso di variazione dei suddetti dati, che le famiglie interessate a beneficiarne provvedano ad aggiornare il proprio ISEE, entro il 28 febbraio del 2023.
Invece, coloro che, volendo richiedere l’assegno unico 2023,
• non hanno mai beneficiato dell’assegno unico;
• hanno trasmesso la domanda sino al 28 febbraio 2023 e la stessa si trova in uno dei seguenti stati: respinta, decaduta, rinunciata o revocata;
per poter accedere alla prestazione per il periodo 1° marzo 2023 – 29 febbraio 2024, dovranno trasmettere on line una nuova domanda.
La circolare Inps n. 132/2022 è consultabile al link: https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=14020