Le dichiarazioni del Segretario Generale SNALS-Confsal, Elvira Serafini sono state riprese e pubblicate da Orizzonte Scuola alla pagina https://www.orizzontescuola.it/nuovi-sanzioni-disciplinari-per-i-docenti-snals-la-liberta-di-insegnamento-non-si-tocca/ e da La Tecnica della Scuola al link https://www.tecnicadellascuola.it/presidi-che-sanzionano-i-docenti-lasciandoli-senza-retribuzione-la-proposta-dellaran-indigna-i-sindacati-i-ds-possono-agire-solo-su-chi-viola-obblighi-dufficio
ORIZZONTE SCUOLA
Nuove sanzioni disciplinari per i docenti, Snals: la libertà di insegnamento non si tocca
“Nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca l’Aran ha illustrato alle OO.SS. una proposta contrattuale relativa alle responsabilità disciplinari del personale della scuola. Le nuove previsioni sulle sanzioni disciplinari per il personale docente pongono questioni nuove, che trovano lo Snals Confsal decisamente contro qualsiasi ulteriore attribuzione di poteri disciplinari al dirigente scolastico”: lo afferma in una nota il Segretario Generale dello Snals, Elvira Serafini.
“A tal proposito – aggiunge – lo Snals Confsal ha inviato all’Aran un documento che indica le nostre critiche e le nostre proposte. In particolare, per lo Snals Confsal, Il dirigente scolastico non deve essere individuato come autorità disciplinare nei confronti del personale docente per le sanzioni disciplinari più gravi, a partire dalla sospensione dal servizio fino a 10 giorni. Non è accettabile che confluiscano nello stesso soggetto più poteri: accertare i fatti, raccogliere le testimonianze, avviare il procedimento disciplinare formulando i capi di accusa, sentire le varie parti coinvolte all’interno del contraddittorio e, all’esito dello stesso, irrogare la sanzione ovvero archiviare il procedimento”.
“La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione deve restare materia dell’U.P.D. (Ufficio dei Procedimenti Disciplinari) presso gli UU.SS.RR., corrispondentemente a quanto accade negli altri settori pubblici dove le sanzioni più gravi sono di competenza di organi esterni e superiori. La competenza disciplinare del dirigente scolastico deve essere limitata solo alla violazione degli obblighi di ufficio e non deve essere esercitata per fare rilievi sulle attività di insegnamento ed educative. Non ci sembra esigibile poi la previsione obblighi dei docenti sotto forma di collaborazione con le famiglie, senza precisarne ambiti, limiti e portata. Diventa necessario, a tal fine, individuare un Organismo di Garanzia per la tutela dei principi costituzionali relativi alla libertà di insegnamento” conclude.
LA TECNICA DELLA SCUOLA
Presidi che sanzionano i docenti lasciandoli senza retribuzione, la proposta dell’Aran indigna i sindacati: i ds possono agire solo su chi viola obblighi d’ufficio
Non hanno avuto probabilmente l’attenzione che meritavano le ultime proposte contrattuali sulle responsabilità disciplinari del personale della scuola, presentate ai sindacati dall’Aran in occasione dell’ultimo incontro sul rinnovo contrattuale. A ritornare su un punto, con un duro comunicato, è Elvira Serafini, segretario generale Snals Confsal, che dopo avere essersi opposta a “qualsiasi ulteriore attribuzione di poteri disciplinari al dirigente scolastico” ha rimarcato la posizione inviando il 14 settembre all’Aran un documento che critiche le proposte.
Per lo Snals Confsal, spiega Serafini, “il dirigente scolastico non deve essere individuato come autorità disciplinare nei confronti del personale docente per le sanzioni disciplinari più gravi, a partire dalla sospensione dal servizio fino a 10 giorni”.
Il punto è che è inaccettabile “che confluiscano nello stesso soggetto più poteri: accertare i fatti, raccogliere le testimonianze, avviare il procedimento disciplinare formulando i capi di accusa, sentire le varie parti coinvolte all’interno del contraddittorio e, all’esito dello stesso, irrogare la sanzione ovvero archiviare il procedimento”.
I ds non possono decidere lo stop alla retribuzione
Per lo Snals-Confsal, dunque, “la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione deve restare materia dell’U.P.D. (Ufficio dei Procedimenti Disciplinari) presso gli UU.SS.RR., corrispondentemente a quanto accade negli altri settori pubblici dove le sanzioni più gravi sono di competenza di organi esterni e superiori”.
Mentre, continua il sindacato autonomo, “la competenza disciplinare del dirigente scolastico deve essere limitata solo alla violazione degli obblighi di ufficio e non deve essere esercitata per fare rilievi sulle attività di insegnamento ed educative. Non ci sembra esigibile poi la previsione obblighi dei docenti sotto forma di collaborazione con le famiglie, senza precisarne ambiti, limiti e portata. Diventa necessario, a tal fine, individuare un Organismo di Garanzia per la tutela dei principi costituzionali relativi alla libertà di insegnamento”.