Il Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, ha firmato il decreto ministeriale sull’Accordo quadro per l’anticipo del TFS-TFR, già sottoscritto e formalizzato con DM 19 agosto 2020 e con validità fino al 30 giugno 2022, che proroga la scadenza di altri due anni (30 giugno 2024).
Nel settore pubblico, infatti, i tempi di attesa per la liquidazione del TFS-TFR sono particolarmente sfavorevoli:
- 12 mesi se la cessazione avviene per vecchiaia 67 anni di età;
- 24 mesi in caso di dimissioni per pensione anticipata con contribuzione di 41 anni e 10 mesi se donna, 42 anni e 10 mesi se uomo;
- tempi ancora più lunghi se si esce con quota 100 o altre forme di pensionamento anticipato.
L’articolo 23 del D.L. n. 4 del 28/1/2019 ha riconosciuto, ai dipendenti pubblici, una agevolazione dando la possibilità di ottenere un anticipo del TFS-TFR maturato nel limite massimo di € 45.000.
La possibilità della richiesta di anticipo è riconosciuta ai soli dipendenti pubblici che maturano un diritto a pensione ai sensi dell’art.24 del D.L. 201/2011 (legge Monti/Fornero cioè con pensione di vecchiaia e con pensione anticipata) o se in pensione con quota 100 o 102.
Sono esclusi da questa possibilità di anticipo coloro che sono collocati in pensione con Opzione Donna e Ape Sociale.
Grazie alla proroga, il beneficio potrà essere richiesto, fino al 30 giugno 2024, rivolgendosi alle Banche aderenti all’iniziativa.
Si ricorda che previa domanda all’Inps è possibile la verifica e la quantificazione del TFS-TFR maturato e del calcolo dell’anticipo che è possibile ottenere.