Il CSPI ha approvato, nella seduta plenaria n. 82 del 07/04/2022, il “Parere sullo schema di decreto interministeriale recante le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, ai sensi dell'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (Prot. 9195 del 07/04/2022), di cui forniamo, di seguito, una breve sintesi.
Lo schema di decreto in esame disciplina le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.
L’intreccio di ruoli e responsabilità tra dirigente scolastico ed Enti Locali
La responsabilità del dirigente scolastico in materia di sicurezza è circoscritta nell’art. 18, comma 3 del decreto legislativo che stabilisce che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche, restano a carico dell’amministrazione tenuta per legge alla loro fornitura e manutenzione.
Tale previsione deve essere collegata al comma 3-bis introdotto con il decreto legislativo n. 106/2009 che ha previsto in capo ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni - e quindi anche ai dirigenti scolastici - l’onere della vigilanza sull’attuazione degli obblighi in materia di sicurezza da parte di tutti i soggetti obbligati, non solo lavoratori e preposti ma anche progettisti degli edifici, progettisti, fornitori e installatori di impianti, medico competente (artt. 19,20, 22, 23, 24, 25).
In ultimo, le modifiche apportate al decreto legislativo con l’introduzione nell'art. 18 del richiamato comma 3.2 prevedono che la valutazione dei rischi strutturali degli edifici scolastici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli siano di esclusiva competenza dell’amministrazione.
La necessità di dipanare l’intreccio di ruoli e responsabilità tra dirigente scolastico ed Enti Locali nella gestione della sicurezza nelle scuole è da tempo sollecitata dai dirigenti scolastici.
Il dirigente scolastico è infatti un datore di lavoro anomalo perché è un soggetto privo del potere di spesa in materia. L’art. 2, comma 1, del decreto legislativo individua il datore di lavoro delle pubbliche amministrazioni nel soggetto al quale spettano i poteri di gestione e che sia dotato di autonomi poteri di spesa.
Nella scuola il dirigente scolastico risponde solo al primo di questi due requisiti, dovendosi rapportare per la spesa con l’ente competente, anticipando i fondi necessari e chiedendone successivamente il rimborso.
La finalità dell’introduzione del comma 3.2 all'art. 18 del decreto legislativo da parte della legge n. 215/2021
Tale innovazione legislativa ha inteso precisare le competenze e le responsabilità dei dirigenti scolastici e delle amministrazioni nella valutazione dei rischi, prevedendo da una parte che la valutazione dei rischi strutturali sia di competenza esclusiva dell’amministrazione, dall’altra rinviando ad un apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.
Considerazioni e proposte del CSPI
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha ritenuto che, nell’individuare modalità di valutazione dei rischi congiunte tra il dirigente scolastico e l’amministrazione, nel rispetto dell’attribuzione delle rispettive competenze previste dal decreto legislativo in materia di valutazione dei rischi, lo schema di decreto in esame circoscriva in modo inequivocabile gli ambiti di responsabilità di ciascuno e i compiti attribuiti al dirigente scolastico, anche tenuto conto dell’obbligo per quest'ultimo di esercitare una diretta vigilanza sugli adempimenti posti in capo all’ente competente.
Il CSPI ha rilevato che nello schema di decreto in esame viene già attribuito al dirigente scolastico un dovere/potere di iniziativa, di segnalazione di eventuali aspetti trascurati dall’amministrazione e di verifica del cronoprogramma degli interventi per la riduzione o eliminazione dei rischi rilevati.
Secondo il CSPI occorre però definire ancora più nettamente compiti e responsabilità del dirigente scolastico, affinché le novità introdotte dalla legge non si trasformino in un ulteriore carico di adempimenti burocratici e di responsabilità.
Per quanto riguarda tutte le tempistiche proposte nello schema di decreto, il CSPI ha ritenuto funzionale un approfondimento in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali per valutarne la fattibilità, anche in ordine alla ricognizione delle risorse umane e finanziarie necessarie.
Il CSPI, infine, ha auspicato che il Ministero dell’Istruzione si faccia parte attiva per l’adozione del regolamento previsto dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo in cui siano individuate le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle istituzioni scolastiche e alle loro peculiarità organizzative, di cui tener conto nell’applicazione della normativa sulla sicurezza. Infatti è stato rilevato che l’emanazione di tale regolamento era prevista entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (15 maggio 2008).
Il CSPI ha proposto specifiche richieste di integrazione, soppressione e modifica nell’articolato a cui si rimanda.
Sulla base di tali richieste di puntualizzazione e di quanto indicato nella premessa ha espresso parere favorevole.