- Concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria
Parere CSPI sullo schema di decreto ministeriale recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, approvato nella seduta plenaria n. 80 del 15/03/2022.
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha rilevato che lo schema di decreto del Ministro dell’istruzione è stato predisposto in coerenza ed in attuazione della previsione normativa ma ha espresso molte perplessità e criticità sui seguenti punti.
> Articolato
Il CSPI, con riferimento all’articolato dello schema di decreto, ha rilevato le seguenti criticità e Problematicità come di seguito indicate:
- tra le norme richiamate in premessa l’assenza dell’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 4 dicembre 2020, n. 172, “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi della scuola primaria”;
- nella prova scritta la mancata previsione dell’accertamento di conoscenze pedagogico-didattiche caratteristiche del profilo dell’insegnante di scuola primaria, riscontrandosi all’art. 4, comma 3, lett. a), una impostazione più vicina ai concorsi già banditi per la scuola secondaria di I e II grado, che tendono ad accertare nella prova scritta le competenze disciplinari;
- l’assenza di riferimenti ai temi connessi all’inclusione scolastica (in particolare all’art. 5, commi 2 e 3).
> Titoli per l’accesso
Il CSPI, inoltre, ha rilevato che i titoli per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria risultano essere poco adeguati all’impianto pedagogico-educativo e metodologico della scuola primaria per le seguenti ragioni:
- il conseguimento dei 24 CFU/CFA genericamente nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche risulta insufficiente e comunque evidentemente non comparabile rispetto all’approfondimento riservato a tali tematiche nel percorso universitario quinquennale di formazione dei docenti curriculari;
- sempre con riferimento ai 24 CFU/CFA il CSPI ha segnalato che essi sono attualmente erogati secondo quanto stabilito dal D.M. 10 agosto 2017, n. 616, con strumenti formativi volti a consentire la partecipazione ai concorsi esclusivamente per la scuola secondaria e non per la scuola primaria;
- il CSPI ha evidenziato che le discipline presenti nei corsi di laurea di Scienze Motorie e Sportive, che consentono di accedere alle procedure concorsuali abilitanti, non sono orientate all’acquisizione di conoscenze e competenze metodologiche e didattiche per l’insegnamento nella scuola primaria.
Tale criticità secondo il CSPI è resa ancor più evidente dal fatto che i contenuti previsti per le prove concorsuali sono gli stessi di quelle della scuola secondaria. È stato segnalato, inoltre, una discontinuità di visione della qualificazione formativa dei candidati idonei a svolgere attività di insegnamento nella scuola primaria, in considerazione del fatto che il personale docente di questo grado di scuola è attualmente formato anche mediante attività di tirocinio (indispensabili ai fini del conseguimento di abilitazione all'insegnamento) da svolgersi in contesto scolastico.
Si corre, dunque, il concreto rischio che i docenti di educazione motoria non siano in grado di soddisfare i seguenti requisiti fissati dal DM 249 del 10 settembre 2010 per l’insegnamento nella scuola primaria:
- essere in grado di articolare i contenuti della disciplina in funzione dei diversi livelli scolastici e dell’età dei bambini e dell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione;
- possedere capacità pedagogico-didattiche per gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità al livello dei diversi alunni;
- essere in grado di scegliere e utilizzare di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto;
- possedere capacità relazionali e gestionali in modo da rendere il lavoro di classe fruttuoso per ciascun bambino, facilitando la convivenza di culture e religioni diverse, sapendo costruire regole di vita comuni riguardanti la disciplina, il senso di responsabilità, la solidarietà e il senso di giustizia.
Sarebbe opportuno, quantomeno, prevedere un percorso formativo in ingresso specifico per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria che consenta di integrare la nuova figura nel contesto didattico-pedagogico di questo importante segmento del sistema di istruzione.
> Mancata istituzione di una specifica classe di concorso
Il CSPI ha rilevato che la mancata istituzione di una specifica classe di concorso per questi docenti determina ricadute problematiche anche ai fini della mobilità professionale, introducendo una figura incardinata nell’ordinamento della scuola primaria senza la formazione iniziale necessaria e lo specifico titolo di studio richiesto.
> Difficoltà per l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia
Il CSPI ha segnalato le difficoltà per l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia ad applicare quanto previsto dall’art. 7 del presente decreto. Infatti, non essendo prevista una commissione nazionale specifica per le scuole primarie con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano capace di predisporre le domande in lingua slovena, il CSPI ha proposto di valutare l’affidamento della predisposizione dei quesiti della prova concorsuale e dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale alla commissione giudicatrice che dovrà tenere conto di quanto disposto dalla Commissione Nazionale.
> Allegati relativi alla valutazione dei titoli
Per quanto riguarda gli allegati relativi alla valutazione dei titoli si sono richiamate le considerazioni già espresse nel Parere approvato da questo Consiglio Superiore nella seduta plenaria n. 65 del 4/11/2021 sullo Schema di decreto del Ministro dell’Istruzione recante «Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.7.2021, n. 106».
> Contraddizioni che derivano dall’introduzione delle nuove disposizioni rispetto al quadro normativo complessivo della scuola primaria
Questo segmento del sistema di istruzione si caratterizza per l’alto valore formativo e il suo elevato livello pedagogico e didattico e negli ultimi trent’anni, anche grazie al contributo accademico e scientifico e alle innovazioni ordinamentali, ha prodotto una importante elaborazione teorica e significative prassi quotidiane nelle scuole.
Le previsioni di cui all’art. 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, rischiano di indebolire l’impianto formativo della scuola primaria, basato su una visione globale del bambino e dei suoi processi di sviluppo e attuato attraverso una didattica interdisciplinare.
Il CSPI ha evidenziato come tali disposizioni avrebbero necessariamente dovuto prevedere, oltre ad una adeguata e specifica procedura di formazione del personale, la propedeutica revisione dell’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria e l’eventuale modifica degli ordinamenti scolastici, in quanto le questioni relative al tempo scuola e alla sua organizzazione didattica, in funzione delle risorse professionali interessate, risultano incidere sugli assetti della scuola primaria e sull’attuazione delle vigenti Indicazioni Nazionali.
Il CSPI ha rilevato come l’art. 1, comma 333 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel prevedere l’insegnamento dell’educazione motoria con 2 ore aggiuntive ad invarianza di spesa per le classi con tempo scuola ordinario incida sensibilmente sull’assegnazione di organico a livello provinciale e regionale, in quanto la mancata integrazione nell’organico, produrrà sottrazione di ore e di posti.
Le nuove disposizioni in merito all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, oltre a limitare le disponibilità ad eventuali flessibilità di organico provinciale, modificano il tempo scuola definito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. Perdipiù, l’inserimento di altri docenti dedicati specificamente all’insegnamento dell’educazione motoria nelle classi produce inevitabilmente una frammentazione dell’orario e l’aumento del numero dei docenti in più classi.
Inoltre, tale aumento del "tempo scuola" produce ulteriori complessità interistituzionali in quanto sarà necessario prevedere il coinvolgimento degli Enti Locali per l’eventuale attivazione di mense, trasporti, ecc. Si tratta di difficoltà prevedibili non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche dal punto di vista strutturale, in considerazione della complessiva carenza di spazi adeguati, strutture e risorse.
> Richiamo alle Indicazioni Nazionali
Il CSPI, infine, ha richiamato le Indicazioni Nazionali che esprimono chiaramente la necessità di evitare la deriva disciplinarista. Infatti, nel paragrafo relativo a “L’organizzazione del curricolo” si esplicita che “le discipline, così come noi le conosciamo, sono state storicamente separate l’una dall’altra da confini convenzionali che non hanno alcun riscontro con l’unitarietà tipica dei processi di apprendimento”. Inoltre nei “Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria di Educazione Fisica” le Indicazioni Nazionali esplicitano che l’alunno “… utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche ...”.
Per anni i traguardi sono stati conseguiti grazie all’apporto dei docenti curricolari che hanno proceduto, nella pratica didattica, a creare le interconnessioni con le altre discipline, proprio perché lo scopo è il complessivo benessere psico-fisico degli alunni.
Il CSPI, in conclusione, ha auspicato che le previsioni delle Indicazioni Nazionali in merito alle necessarie interconnessioni disciplinari possano continuare ad essere attuate nella visione del successo formativo delle alunne e degli alunni.
- Procedure selettive per l'assunzione "ex LSU e Appalti storici"
Parere CSPI sullo schema di decreto recante la “Disciplina della procedura di cui all’articolo 58, comma 5-septies, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”, approvato nella seduta plenaria n. 81 del 17/03/2022
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel richiamare quanto espresso nel parere deliberato nella seduta plenaria del 2 dicembre 2020, ha evidenziato che il completamento delle procedure selettive per l'assunzione del personale "ex LSU e Appalti storici" è da considerarsi una misura utile per il complessivo miglioramento della gestione del personale deputato al servizio scolastico.
Secondo il CSPI si tratta di una procedura che contribuisce alla ricomposizione del lavoro che si svolge presso le istituzioni scolastiche in un’unica regolamentazione contrattuale con l'inserimento di questi lavoratori come facenti parte a tutti gli effetti della comunità scolastica.
Inoltre il CSPI ha proposto nell’articolato:
- di aggiungere una scadenza per la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione in modo da indicare tempi certi entro cui il candidato potrà regolarizzare la propria posizione;
- di chiarire che l'inserimento dovrà avvenire in un'unica graduatoria nazionale e in modo contestuale sia per i candidati che partecipano per la prima volta alla procedura selettiva (perché nella fase precedente non erano disponibili posti nella provincia di riferimento), sia per coloro che sono risultati soprannumerari nella seconda procedura per carenza di posti nella provincia di riferimento.
Il CSPI, alla luce delle considerazioni evidenziate, ha espresso parere positivo sullo schema del Decreto.