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Formazione obbligatoria docenti, Corte di Giustizia EU: è prestazione lavorativa e rientra in orario di servizio. Snals: "il Ministero non può restare in silenzio"

Le dichiarazioni del Segretario Generale, Elvira Serafini su Orizzonte Scuola e Scuola Informa

Il comunicato del Segretario Generale SNALS-Confsal è stato ripreso da Orizzonte Scuola in un articolo pubblicato al link https://www.orizzontescuola.it/formazione-obbligatoria-docenti-corte-di-giustizia-europea-e-prestazione-lavorativa-e-rientra-nellorario-di-servizio-snals-chiede-chiarimenti/

 

 15 NOV 2021 - 12:54

Formazione obbligatoria docenti, Corte di Giustizia europea: è prestazione lavorativa e rientra nell’orario di servizio. Snals chiede chiarimenti

Di redazione

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 28 ottobre 2021, ha sancito che la formazione obbligatoria è prestazione lavorativa e rientra nell’orario di servizio. Emergono ancora di più le criticità che lo Snals-Confsal aveva messo in luce sull’obbligo di partecipare a corsi di formazione in servizio per il personale docente che presta servizio, a tempo indeterminato o determinato, nelle sezioni/classi con alunni con disabilità, privo dello specifico titolo di specializzazione, ai fini della loro Inclusione ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021.

Lo scrive in una nota il segretario generale dello Snals, Elvira Serafini.

Tra l’altro – continua –, la sentenza del Tar Lazio, pubblicata il 14 settembre 2021, ha disposto l’annullamento del decreto interministeriale 29.12.2020 n. 182 e dei numerosi atti conseguenti, producendo innegabili problemi all’organizzazione delle attività di cui al comma 961 dell’ultima legge di bilancio ed alla nota n. 27622 del 6/9/2021, rigettando anche la richiesta di sospensiva da parte del Ministero.

Lo Snals-Confsal ha subito protestato verso indicazioni contrarie alle vigenti disposizioni contrattuali che prevedono un massimo di 80 ore di impegni aggiuntivi obbligatori. Tra l’altro, lo stesso D. Lgs. 66/2017, all’articolo 13, prevede che la formazione in servizio per i docenti nelle cui classi si trovano alunni con disabilità sia una scelta delle singole istituzioni scolastiche e non un obbligo. È inaccettabile che si continui a non prevedere alcuna forma di esonero dal servizio per l’aggiornamento.

La formazione obbligatoria richiede dunque la preventiva delibera collegiale e deve prevedere in ogni caso, come confermato dalla Corte europea, la sua assimilazione alla prestazione lavorativa e come tale da considerare come orario di servizio con tutti gli effetti conseguenti.

Per lo Snals-Confsal, il Ministero non può restare in silenzio di fronte ai pronunciamenti degli organi di giustizia e deve sollecitamente convocare le organizzazioni sindacali per rendere note le proprie determinazioni sulle attività preordinate all’avvio dei corsi di formazione sull’inclusione.

 

 

Le dichiarazioni del Segretario Generale Elvira Serafini sono state riprese da ScuolaInforma nell’articolo pubblicato al link https://www.scuolainforma.it/2021/11/15/formazione-obbligatoria-snals-il-ministero-non-puo-restare-in-silenzio.html

 

15 Novembre 2021

Formazione obbligatoria, Snals: ‘il Ministero non può restare in silenzio’

La formazione obbligatoria è prestazione lavorativa e rientra nell’orario di servizio: il Ministero non può far finta di niente.

Di Claudia Scalia -

Formazione obbligatoria inclusione, i Sindacati: '25 ore incluse nelle attività funzionali'

La formazione obbligatoria di 25 ore prevista dal Ministero, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, incontra lo zoccolo duro dei sindacati. Dopo Anief, la Gilda Venezia e la FLC CGIL, anche lo Snals oggi ha pubblicato un comunicato sull’argomento. La sentenza del 28 ottobre 2021, ha stabilito che la formazione obbligatoria è prestazione lavorativa e rientra nell’orario di servizio. Ciò va in contrasto con quanto previsto dal Ministero.

Formazione obbligatoria: cosa dice la legge

Sull’obbligo di partecipare a corsi di formazione in servizio per il personale docente che presta servizio, a tempo indeterminato o determinato, nelle sezioni/classi con alunni con disabilità, privo dello specifico titolo di specializzazione, lo Snals aveva già sollevato dubbi. Le indicazioni sono contrarie alle vigenti disposizioni contrattuali, che prevedono un massimo di 80 ore di impegni aggiuntivi obbligatori.

Il D. Lgs. 66/2017, all’articolo 13, prevede che la formazione in servizio per i docenti nelle cui classi si trovano alunni con disabilità, sia una scelta delle singole istituzioni scolastiche e non un obbligo.

Il sindacato ricorda pure che la sentenza del Tar Lazio, pubblicata il 14 settembre 2021, aveva disposto l’annullamento del decreto interministeriale 29.12.2020 n. 182 e dei numerosi atti conseguenti, producendo innegabili problemi all’organizzazione delle attività. La sentenza della Corte UE del 28 ottobre, ha dato il colpo di grazia.

Il Ministero non può restare in silenzio

“La formazione obbligatoria richiede dunque la preventiva delibera collegiale e deve prevedere in ogni caso, come confermato dalla Corte europea, la sua assimilazione alla prestazione lavorativa e come tale da considerare come orario di servizio con tutti gli effetti conseguenti” scrive lo Snals. Poi conclude:

“Per lo Snals-Confsal, il Ministero non può restare in silenzio di fronte ai pronunciamenti degli organi di giustizia e deve sollecitamente convocare le organizzazioni sindacali per rendere note le proprie determinazioni sulle attività preordinate all’avvio dei corsi di formazione sull’inclusione”.

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