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CSPI - Pareri approvati nell'Adunanza del 5/08/2021

1) adozione del "certificato di competenze"; 2) sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2020/2021

Di seguito, la sintesi dei pareri approvati nell’Adunanza del 5 agosto scorso:

 

1)  Parere sullo schema di decreto di adozione del “Certificato di competenze” di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

Lo schema di decreto sottoposto al parere del CSPI è relativo all’adozione del modello di “Certificato di competenze” che non sostituisce la disciplina vigente in merito alla certificazione delle competenze per il triennio, nonché per le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Il modello di certificato presente nell’allegato A al decreto, oltre alla certificazione delle competenze acquisite in relazione alle UdA svolte (sezione A), presenta una sezione relativa alle competenze ancora in via di acquisizione nella quale sono evidenziate le conoscenze e le abilità conseguite (sezione B), dal momento che il decreto prevede la possibilità per lo studente di richiedere il certificato anche nel corso delle singole annualità del percorso di studi.

Il CSPI,  pur valutando positivamente il superamento della sintetica indicazione dei livelli di competenza conseguiti o parzialmente conseguiti e la possibilità che il certificato possa attestare, in caso di passaggio dall'IP ai percorsi di IeFP o di conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di IeFP, anche quali siano nel dettaglio le conoscenze acquisite dallo studente a seguito delle UdA in corso di realizzazione,  ha rilevato il rischio che tali indicazioni possano trasformarsi in un ulteriore aggravio a carico dei consigli di classe e che la certificazione stessa da strumento di lavoro possa essere assunta dai docenti come un mero adempimento burocratico.

In particolare ha evidenziato, anche per le implicazioni di natura contrattuale, la non chiara definizione dei compiti e della gravosa e complessa funzione che la riforma degli Istituti Professionali assegna ai docenti tutor.

Il Consiglio Superiore ha segnalato, inoltre, la necessità di un coordinamento tra la certificazione oggetto del presente parere e la certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione, per evitare un'inutile duplicazione degli adempimenti.

A tale proposito il CSPI ha rilevato che l’attuazione dell’assetto didattico previsto dalla riforma degli Istituti Professionali non è stata accompagnata da un piano di formazione adeguato e strutturale rivolto alla totalità del personale docente degli IP e che non sono poche, ancora oggi, le realtà nelle quali la riforma non è completamente realizzata in tutti i suoi aspetti più significativi e innovativi.

Per tali motivi il CSPI ha ritenuto che l’adozione del modello di Certificazione delle competenze negli Istituti Professionali proposto dal decreto in esame debba essere preceduta da un periodo di sperimentazione almeno triennale, nel corso del quale il Ministero dell’Istruzione dovrà monitorare costantemente il lavoro delle scuole e accompagnare l’attività dei consigli di classe con un piano di formazione nazionale sulla progettazione e realizzazione delle UdA e sulla valutazione degli apprendimenti in termini di competenze acquisite dallo studente, estendendo a tutte le scuole le misure di accompagnamento già attuate nel precedente triennio.

Il CSPI ha segnalato, altresì, la necessità di limitare la richiesta del certificato delle competenze solo nei casi di passaggio dall'IP all'IeFP e di riconoscimento di crediti formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di IeFP, evitando il rischio di un utilizzo improprio dei certificati in ambito lavorativo, con la parziale valorizzazione di attestazione di microcompetenze in sostituzione del valore complessivo dei titoli di studio previsti dagli ordinamenti.

Il CSPI, a tale proposito, ha colto l'occasione per evidenziare la necessità di un intervento normativo che regoli i passaggi dall'istruzione tecnica e dai licei alla formazione professionale e viceversa, con il riconoscimento di crediti formativi.

Ha ritenuto, infine, che il modello di certificazione delle competenze previsto dal decreto in esame non possa essere immediatamente esteso ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) in cui sono tuttora vigenti i percorsi degli istituti professionali previsti dal DPR 87/2010, come confermato dalla nota prot. n. 12757 del 27 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione. Secondo il CSPI per applicare il nuovo ordinamento previsto dal decreto legislativo è necessario modificare il Decreto Interministeriale 12 marzo 2015 concernente le “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti”.

Trattandosi di tematiche strategiche per il sistema di istruzione professionale che sollecitano una approfondita riflessione, anche alla luce delle misure riservate al settore dell’Istruzione nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il CSPI si è riservato pertanto di elaborare su tali tematiche un pronunciamento autonomo in tempi più distesi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente per l’espressione dei pareri durante l’emergenza sanitaria.

Si rimanda al testo del decreto per le proposte di modifica.

 

 

2)  Parere sullo schema di Ordinanza concernente la sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.

In premessa occorre evidenziare che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha già evidenziato, nel parere espresso il 26 febbraio 2021 sull’ordinanza relativa agli “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, che il perdurare dello stato di emergenza sanitaria ha determinato la necessità che anche nell’anno scolastico 2020/2021 le prove degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione consistano in un colloquio in presenza, finalizzato ad accertare il profilo culturale, educativo e professionale delle studentesse e degli studenti, in deroga alle modalità di svolgimento dell’esame previste dall’art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 62/2017.

Il CSPI ha valutato positivamente i tempi e le modalità di svolgimento della sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, in considerazione delle forti problematiche che hanno caratterizzato lo svolgimento delle attività didattiche e della condizione di necessaria straordinarietà di svolgimento della sessione d’esame ordinaria.

Il CSPI ha auspicato che le commissioni d’esame nel corso della sessione straordinaria si facciano carico della particolare situazione dei candidati, che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, si siano trovati nell’assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d’esame nei tempi della sessione ordinaria.

Il CSPI è fiducioso, pertanto, che le commissioni d’esame consentano a tutti gli studenti, che dovranno misurarsi con l’esame di Stato non potendo condividere con compagne e compagni il delicato momento di passaggio, di vivere serenamente l’esperienza, attraverso un colloquio che valorizzi il percorso scolastico svolto e le competenze acquisite.

Nel merito delle disposizioni contenute nell’O.M. sottoposta a parere, tenuto conto dell’esperienza pregressa e delle problematiche emerse, il CSPI ha avanzato alcune osservazioni e richieste a cui si rimanda nella lettura del testo del decreto esaminato.

Scadenze di: settembre 2024