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Cristallizzazione Quota 100

Argomenti trattati: quota 100, Cessazioni, Pensioni - pensionati,
Applicazione della cristallizzazione del diritto maturato e possibilità di cessare dall'1.9.2022

Visto l'avvicinarsi della data del 31.12.2021, termine ultimo per la maturazione dei requisiti richiesti per quota 100 (62 anni di età e 38 anni di contribuzione), torna di attualità l'aspettativa degli interessati sull'applicazione della cristallizzazione del diritto maturato e quindi la possibilità di cessare dall’1.09.2022.

L'art. 14 del D.L. n. 4/2019 – disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 di contributi – recita:

“Il diritto conseguito entro il 31.12.2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo”.

Ferme restando le disposizioni di cui sopra: non essendo intervenute nuove disposizioni in merito, fa ben sperare che coloro che, non avendo presentato domanda di pensionamento dall’1.09.2021, pur maturando i requisiti al 31.12.2021, possano cessare dal servizio dall’1.09.2022.

Per il personale scolastico ed in particolare per i docenti, gli scatti stipendiali avvengono di prassi dal 1° settembre o dal 1° gennaio.

Quindi, coloro che conseguivano lo scatto stipendiale dall’1.09.2021 o dall’1.01.2022, pur maturando al 31.12.2021 o avendo già maturato i requisiti richiesti, si sono guardati bene dal chiedere il pensionamento dall’1.09.2021.

Per costoro andare in pensione nel 2021, anziché nel 2022, avrebbe comportato una perdita economica non indifferente.

Ai fini dell'importo mensile della pensione, la differenza, secondo la qualifica di appartenenza, è minima e quantificabile in circa in 20/40 euro.

L'importo minimo riguarda i collaboratori scolastici, il massimo i docenti laureati del superiore.

Questo perché, l'interessato avrebbe percepito lo stipendio con il nuovo gradone solo per 1 anno, se lo scatto fosse previsto dall’1 settembre 2021 e per 8 mesi se dal 1° gennaio 2022.

Per la liquidazione della Buonuscita, invece, essendo la stessa liquidata in base all'ultimo stipendio percepito, oltre ad aver maturato un anno in più, la liquidazione viene calcolata per tutti i 39 anni o più con la nuova classe stipendiale, che comporta una differenza che può variare dai 3.500 / 6.500 euro.

Un paio di esempi per valutare la differenza sulla buonuscita

 

 

Cessazione

 

Anni servizio utile a pensione

Classe stipendiale in godimento alla cessazione

Importo liquidato buonuscita

Docente Media

01/09/21

38

21

€ 68.950,00

 

01/09/22

39

28

€ 75.845,00

 

 

 

 

 

Assistente Amministrativo

01/09/21

38

28

€ 54.942,00

 

01/09/22

39

35

€ 58.083,00

 

C'è però una buona notizia: avendo l'Inps già attivato la funzione di invio delle domande di pagamento della pensione con decorrenza dal 2022, sembrerebbe che stia applicando la c.d. “cristallizzazione”.

Quindi, gli interessati, intenzionati a cessare dall’1.09.2022 con quota 100 maturata al 31.12.2020, potranno inviare on line dall'1.09.2021 domanda di pagamento della pensione dall’1.09.2022, in quanto la normativa all'art. 59 della legge 27.12.1997, n.449 dispone che le domande di pensionamento di anzianità dei dipendenti pubblici non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento; il mancato accesso al pensionamento alla data richiesta, determina la decadenza della domanda.

Per il personale scolastico questo comporta che, se nella domanda su istanze on line (Polis) del prossimo novembre, l'interessato mette la spunta sulla dichiarazione – La volontà di non interrompere il rapporto d'impiego nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione del requisito- si eviterà la peggiore situazione prospettabile, di rimanere senza stipendio e senza pensione (esodato).

Per una maggiore informazione, vista l'importanza dell'argomento, invitiamo gli interessati a contattare le nostre Segreterie provinciali, reperibili al link https://www.snals.it/struttura-territoriale.snals

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