Nelle notizie pubblicate precedentemente abbiamo parlato della nota del M.I prot. 4091 dell’1 febbraio 2021, ma avevamo omesso di parlare dell’Ape Sociale perché poco utilizzata nel comparto scuola negli anni passati.
A seguito di richieste di chiarimenti pervenute, torniamo ad esaminare l’ultima parte della nota ministeriale.
Nel comparto scuola, viste anche le difficoltà dell’ultimo anno causa Covid-19, coloro che non avendo maturato i requisiti per quota 100 o non volendo utilizzare Opzione Donna in quanto penalizzante a vita, trovandosi nelle condizioni richieste per accedere all’Ape Sociale, hanno chiesto delucidazioni per usufruire di questa possibilità e lasciare il servizio dall’1.09.2021.
Premesso che, con l’art. 1, comma 339, legge 30-12-2020, l’APE sociale è stata prorogata al 31.12.2021, che la nota del M.I. per le modalità di accesso a questo anticipo pensionistico rimandava a quanto riportato nella circolare n. 36103 del 13.11.2020, vogliamo chiarire alcuni aspetti.
Riassumiamo, quindi, le condizioni ed i requisiti necessari per accedere all’Ape Sociale richiesti al personale scolastico secondo le istruzioni INPS emanate con circolare n.100 del 16.06.2017 e la legge di bilancio 2018 del 27.12.2017, n. 205.
- almeno 63 anni di età entro il 31.12.2021 per tutte le condizioni di accesso.
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Condizioni di accesso
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Assistere da almeno sei mesialla data della richiesta di certificazione il coniuge o di un parente di primo grado o di un parente o affine di secondo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5.02.1992, n.104.
L’assistenza a parenti di secondo grado conviventi è possibile solo se i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i settanta anni di età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Anzianità contributiva minima di almeno 30 anni.
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Avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile e possedere un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
- Essere insegnante della scuola dell’infanzia (lavoro gravoso) e svolgerne le mansioni ipoteticamente fino al 31.12.2021 da almeno sei anni o 7 anni negli ultimi 10 anni e possedere un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.
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Per il raggiungimento dell’anzianità contributiva minima di 30/36 anni non sono valutabili le maggiorazioni di cui il soggetto potrebbe eventualmente beneficiare.
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Le lavoratrici madri possono usufruire di una riduzione dell’anzianità contributiva minima richiesta pari ad un anno per figlio fino ad un massimo di due anni. (36-1=35) (36-2=34)
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L’Ape Sociale non è un pensionamento ma un trattamento assistenziale rapportato all’importo della pensione maturata al momento della richiesta, che non può superare il tetto di € 1.500 lordi mensili, pari a circa € 1.320 netti.
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L’indennità è erogata per 12 mensilità fino al raggiungimento della pensione con i requisiti normali di vecchiaia.
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L’indennità è incompatibile con eventuale pensione diretta.
La richiesta di certificazione Ape Sociale all’Inps va presentata entro il 31 marzo 2021, in modalità telematica, per cessare dall’1.09.2021.
La nota M.I. precisa che, una volta ottenuto il riconoscimento dall’Inps, gli interessati potranno presentare domanda di cessazione dal servizio in modalità cartacea entro il 31.08.2021.
Gli interessati dovranno presentare on line all’Inps domanda di attribuzione Ape Sociale in quanto beneficiari.
Non trovando applicazione l’art. 59, c 9, della legge 449/97, l’indennità sarà pagata dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.
Il TFS sarà pagato dopo 1 anno dal raggiungimento dell’età prevista per ottenere la pensione di vecchiaia.
Ultima considerazione da valutare.
A coloro che mancassero due anni per raggiungere il requisito anagrafico di vecchiaia (67 anni) o i requisiti per la pensione di anzianità (41a 10m F / 42a 10m M), potrebbero utilizzare in alternativa all’Ape Sociale il congedo biennale per l’assistenza a familiare con handicap grave.
Si percepirebbe una indennità corrispondente all’ultima retribuzione per due anni, senza il limite dei 1.500 euro, ma in caso di decesso dell’assistito si dovrà tornare in servizio.
Il periodo di congedo per l’assistenza, inoltre, al momento del normale pensionamento aumenterebbe di due anni l’anzianità contributiva.
Vi invitiamo a contattare le nostre strutture provinciali al link https://www.snals.it/struttura-territoriale.snals per informazioni e assistenza sulle pratiche.