Di seguito, due casi della verifica del periodo di maternità:
Fuori nomina
Le supplenti, docenti ed ATA che hanno percepito l'indennità di maternità “fuori nomina”, debbono verificare che sul proprio estratto conto INPS questi periodi siano correttamente riportati.
Molte supplenti si sono trovate nella situazione di entrare nel periodo obbligatorio di maternità entro 60 giorni dal termine della supplenza e quindi hanno percepito l'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione, in base alle tabelle stipendiali quali supplenti, a norma del comma 1 dell’art. 22 e dei commi 1, 3, 4, 5, lett.c) dell’art. 23, del D.lgs. 151/2001.
I periodi, per i quali si è percepita l'indennità, sono utili “ex-se” per la pensione e quindi, se non riportati nell'estratto contributivo INPS Gestione pubblica (colore arancione), si deve provvedere ad inviare on line all'Inps la R.V.P.A. (richiesta variazione posizione assicurativa) ed in seguito chiedere alla scuola la sistemazione della propria posizione assicurativa.
Fuori del rapporto di lavoro
Per i periodi di maternità “fuori dal rapporto di lavoro” per i quali non si è lavorato e non si è percepita alcuna indennità, si deve presentare all'Inps domanda on-line per il riconoscimento di accredito figurativo dei periodi corrispondenti al congedo di maternità/paternità verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro (art. 25, D.Lgs 26.03.2001 n.151).
Anche se trattasi di alcuni mesi, va ricordato che potrebbero essere determinanti per poter maturare il requisito di anzianità contributiva e andare in pensione un anno prima.
Per maggiori indicazioni e istruzioni in merito, alleghiamo la scheda inviata dal Prof. Boninsegna dello SNALS-Confsal di Verona, che ringraziamo.