- Anticipo TFS/TFR
Il 17.11.2020, con circolare n.130 e messaggio n.4315, l'Inps ha pubblicato le istruzioni operative per la richiesta di certificazione e quantificazione del TFS/TFR e, con un successivo comunicato stampa, ha precisato che dal 18.11.2020 potranno essere presentate le domande on line con Pin dispositivo o SPID per la richiesta di certificazione e quantificazione del TFS/TFR ai fini dell'anticipo finanziario.
Tuttavia, il traguardo dell'auspicata corresponsione del TFS/TFR mediante l'anticipo tramite le banche, secondo quanto previsto dall'art. 23 del DL n. 4/2019, non è stato ancora raggiunto pienamente.
Sono trascorsi circa due anni dall'emanazione del D.L. n.4/2019 ma, tra decreti attuativi, regolamenti e pareri della Corte dei Conti, i pensionati pubblici non sono ancora stati messi nelle condizioni di chiedere all'Inps la certificazione dell'importo loro spettante quale TFS/TFR e quindi di chiederne l’anticipo in banca.
I tempi entro i quali i pensionati potranno incassare l'anticipo dalle banche, alla luce dell'ultima circolare INPS, si stanno ulteriormente allungando.
Infatti, nella circolare Inps n. 130/2020 viene fatto presente che il termine dei 30 giorni per il rilascio della certificazione da parte della Struttura territoriale INPS competente, dopo la presentazione della domanda da parte degli interessati, non deve intendersi perentorio.
Presentata la certificazione alla banca e una volta accettata la proposta di erogazione, la banca medesima dovrà inviarla all'Inps per la dovute verifiche, dopo le quali verrà inviata alla banca la presa d'atto della conclusione del contratto di anticipo del TFS/TFR.
Molto probabilmente i pensionati entreranno in possesso delle prime anticipazioni (fino a € 45.000 nette) non prima di quattro/cinque mesi dalla data della circolare n. 130 del 17.11.2020.
Inoltre, le banche che hanno aderito alla convenzione tra Abi e Tesoro sono poche; si tratta di piccole banche che, interpellate, hanno già comunicato che non erogheranno finanziamenti “fuori provincia”.
Per ulteriori informazioni relative alla procedura e alle modalità di presentazione della domanda, alleghiamo la scheda del prof. Renzo Boninsegna dello SNALS-Confsal di Verona.
- Dimissioni dall’1.09.2021 senza diritto a pensione
In questo particolare periodo di emergenza sanitaria, la circolare sulle pensioni che prevede, tra le opzioni di pensionamento, la possibilità di cessare dal servizio dall’1.09.2021 senza aver maturato il diritto a pensione, ha suscitato interesse tra il personale scolastico. Tale decisione va presa consapevoli delle conseguenze sulla data di erogazione della futura pensione.
Ricordiamo che la scelta va esercitata tramite Polis, entro le ore 23.59 del 7.12.2020.
Anche in questo caso il “vulcanico” Prof. Boninsegna della segreteria di Verona - che ringraziamo per le sue puntuali schede su tutti gli argomenti - ha redatto un’ulteriore scheda. Essa illustra dettagliatamente consigli e possibili rimedi per ottenere quanto prima il pagamento della pensione.
- Cessazione del personale non di ruolo
La circolare annuale sul pensionamento del personale della scuola riguarda il solo personale di ruolo.
Nella scuola, causa il precariato e altre situazioni, molti docenti e personale A.T.A., compresi i docenti di religione, raggiungono l'età dei 67 anni senza aver raggiunto il sospirato inquadramento in ruolo.
Il personale in questa situazione, in particolare i docenti di religione stabilizzati, che avendo maturato i 67 anni di età e un servizio utile a pensione superiore a 20 anni, chiedono di conoscere le modalità da seguire per il loro pensionamento.
Ancora una volta ci viene in aiuto il Prof. Boninsegna, che così precisa:
“Pensionamenti docenti non di ruolo, in particolare Insegnanti di religione”
Non è applicabile nei loro confronti il comma 9 dell'art. 59 della legge 449/97 che stabilisce che il personale della scuola può andare in pensione dal 1° settembre dell'anno in cui matura il diritto entro il 31 dicembre.
Questo personale non si dimette dal servizio, ma decade per termine del contratto a tempo determinato. In mancanza del rinnovo del contratto, dal 1° settembre, data della decorrenza della pensione, non fa parte del personale della scuola.
Nei confronti di questo personale l'Inps applica le norme previste per il pubblico impiego:
a) maturazione del diritto alla cessazione;
b) diritto alla pensione dalla data prevista dalle finestre di uscita.
L'INPDAP ha precisato la sua posizione già nel 2008 rispondendo ad un quesito del quale si riporta lo stralcio della risposta a riguardo:
….....omissis........
Anche il diritto della pensione di anzianità i requisiti prescritti dall'art.1, comma , della legge n.243/2004 , come modificati dall'art. 1 della legge n. 247/2007, devono essere maturati in attività di servizio non potendosi applicare per il personale del comparto scuola a tempo determinato, ivi compresi gli insegnanti di religione, il disposto dell'art. 59 , comma 9 della legge 27.12.1997 , n.449 che consente entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione, la maturazione dei requisiti (anagrafico e/o contributivo) richiesti per l'accesso a detta pensione.
Ciò in quanto il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato, per i quali non è previsto l'istituto delle dimissioni, si esaurisce naturalmente con lo scadere del contratto o anticipatamente per rescissione dello stesso, ovvero per infermità o per morte.
Quindi.....
A) se un incaricato di religione compie entro il 31.08.2021 i 67 anni di età deve aspettare la fine del contratto e presentare tramite Patronato, qualche mese prima domanda di pagamento pensione di vecchiaia dal 1.09.2021 allegando nella domanda on line ALLEGATI SEZIONE: CESSAZIONE la fine del contratto e dimostrando di avere almeno 20 anni di contributi.
B) NEL CASO CHE COMPIA i 67 ANNI DI ETA' dopo il 31.08.2021 NON ACCETTERA' IL RINNOVO DELL'INCARICO 2021/2022 e la pensione come un normale dipendente pubblico avrà decorrenza dal 1° giorno successivo al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.
Deve presentare tramite Patronato, qualche mese prima domanda di pagamento pensione di vecchiaia dal 1.09.2021 allegando nella domanda on line ALLEGATI SEZIONE: CESSAZIONE la fine del contratto e dimostrando di avere almeno 20 anni di contributi.
Il Prof. Boninsegna, a completamento dei chiarimenti sopra riportati, ha inviato anche un modello di domanda, da presentare al dirigente scolastico per comunicare le intenzioni del docente.
- Pensionamento d'ufficio
Come riportato nella circolare pensioni, il personale che entro il 31.08.2021 raggiunge il requisito di anzianità di 41 anni e 10 mesi (se donna) e 42 anni e 10 mesi (se uomo) e matura entro tale data i 65 anni di età deve essere collocato in pensione d'ufficio dalla scuola.
Questo personale non deve presentare domanda di pensione, ma deve attendere ed eventualmente sollecitare il provvedimento di cessazione d'ufficio dal dirigente scolastico.
Dovrà, poi, presentare entro il 28 febbraio domanda all'Inps per poter avere il pagamento della pensione dal 1° settembre 2021.
Si ricorda, come riportato nella circolare n. 36103 del 13.11.2020 del M.I. sul pensionamento, che i periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
Chi verrà collocato in pensione d'ufficio, come prevede la normativa, avrà diritto a percepire il trattamento di fine servizio (TFS) entro 12 mesi dalla cessazione.
Chi non attende il collocamento in pensione d’ufficio e presenta la domanda di pensione d’anzianità (dimissioni con diritto a pensione), utilizzando il sistema Polis istanze on-line, riceverà la prima quota della buonuscita dopo 24 mesi.
- Valorizzazione dei servizi
Al momento del pensionamento, nonostante il raggiungimento dei requisiti di servizio utili a pensione, ci si accorge che in “gioventù”, al momento del superamento del periodo di prova, per dimenticanza o per non essere stati informati, non si è provveduto a presentare le fatidiche “quattro domande di rito” previste per valorizzare ai fini pensionistici, in alcuni casi anche ai fini della buonuscita, dei periodi antecedenti la data dell'immissione in ruolo.
Perché perdere la valutazione di periodi e servizi che potrebbero incrementare, anche se lievemente, l'importo mensile della nostra pensione?
Nella circolare ex INPDAP n. 38 dell'11.06.2004 e nel messaggio INPS n.7101 del 23.11.2015, sono stabilite le tempistiche delle presentazioni delle domande che potrebbero farci recuperare quanto per dimenticanza non abbiamo richiesto.
Secondo quanto riportato nel messaggio e nella circolare, pur presentando domanda di pensionamento entro il 7 dicembre per cessazioni a partire dall’1.09.2021, in molti casi in questo periodo che precede il pensionamento è ancora possibile chiedere la valorizzazione dei periodi dimenticati e per i quali non sono state presentate all'epoca le relative domande di computo o riscatto ai sensi del DPR n.1092 del 1973 o altro.
Riportiamo, in breve, la tempistica della presentazione delle domande volte alla valorizzazione dei periodi o servizi computabili o riscattabili ai sensi degli art. 11 e 12 ovvero 13 e 14 ai sensi del DPR n. 109:
a) cessazione per raggiunti limiti di età, almeno 2 anni prima della data di cessazione;
b) cessazione per altro titolo, in costanza di attività lavorativa e comunque entro il limite perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Tutte le altre istanze, volte alla valorizzazione di periodi o servizi riscattabili ai sensi di norme diverse dal D.P.R. n. 1092/73, dovranno essere considerate utilmente prodotte, indipendentemente dalla causa di cessazione:
purché presentate in attività di servizio e, comunque, entro 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro o dalla morte dell'iscritto.
Ad integrazione e completamento delle notizie sopra riportate, alleghiamo la scheda del validissimo e sempre disponibile Prof. Renzo Boninsegna della nostra Segreteria Provinciale di Verona.