E’ stato pubblicato in GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020, il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, il cosiddetto “Decreto Ristori”.
Il provvedimento entra in vigore da oggi 29/10/2020.
Sono presenti alcune misure che riguardano la scuola e le famiglie, in particolare un nuovo stanziamento a sostegno della didattica digitale integrata per l’acquisto di dispositivi individuali e per la connessione, nonché un’estensione del congedo parentale per i genitori di ragazzi in quarantena, già presente nel Decreto Agosto. Nello specifico si tratta di:
Art. 21- Misure per la didattica digitale integrata – vengono stanziati ulteriori 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata, ad incremento del Fondo di cui all'art. 1, co. 62, L. 13/7/2015, n. 107, da destinare “all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete”.
Secondo il MI, le cifre stanziate permetteranno l’acquisto di circa 200.000 nuovi dispositivi e di 100.000 connessioni.
Art. 22- Scuole e misure per la famiglia – vengono apportate modifiche all’art. 21bis del D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, in L. 13 ottobre 2020, n. 126, riguardante il lavoro agile e il congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente. In particolare, riguardo alla possibilità di usufruire del lavoro agile:
- viene elevata da 14 a 16 anni l’età del minore;
- aggiunto anche il caso in cui “sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici”.
Se il lavoro non può essere svolto in modalità agile, il genitore può optare per l’astensione dal lavoro anche nel caso in cui “sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici”.
Lo stesso comma prevede un’ulteriore possibilità in presenza di figli di età compresa fra 14 e 16 anni: l’astensione dal lavoro di uno dei genitori potrà avvenire anche in questo caso, ma “senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro”.
L’articolo eleva anche il limite di spesa per la copertura dei benefici derivanti dai suddetti congedi straordinari, portandolo da 50 a 93 milioni di euro, ed aumenta da 1,5 a 4 milioni di euro la spesa autorizzata per garantire la sostituzione del personale scolastico che beneficia dei congedi straordinari per i propri figli in quarantena.
Gli oneri complessivi derivanti dalla riformulazione dell’art. 22, pari a 45,5 milioni di euro per il 2020, sono sostenuti riducendo l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 85, co.5 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n.77 (Decreto Rilancio, Indennità lavoratori domestici).