COMUNICA
Di aver già predisposto le necessarie azioni giudiziarie avverso il provvedimento ministeriale al fine di garantire la priorità, legislativamente prevista, dei docenti che hanno partecipato alle operazioni di mobilità preferenza nell’assegnazione dei posti resisi disponibili in relazione alle cessazioni dal servizio con decorrenza al 31/8/2020.
Infatti, per mezzo del Decreto n. 12 del 18.05.2020 il Ministero dell’Istruzione ha indicato il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l'anno scolastico 2019/20 in applicazione dell’art. 1, comma 18 – quater, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in considerazione della effettiva disponibilità di aspiranti nelle graduatorie vigenti, è pari a 4.500 posti, secondo il prospetto allegato ascrivibili alle cessazioni dal servizio intervenute dopo le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020, sono disposte con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/21.
In forza della disposizione di cui all’art. 3 del comma 6 del predetto decreto, recante la disciplina della “sequenza delle operazioni” è disposto che “l’assegnazione delle sedi ai soggetti immessi in ruolo ai sensi dell’articolo 1 avverrà con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021”.
Tale disposizione è adottata sulla base della previsione di cui all’art. 1 comma 18 quater della legge n. 159 del 20.12.2019 secondo cui “In via straordinaria, nei posti dell’organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021”.
Tali disposizioni, tuttavia, sono lesive della competenza riservata alla contrattazione sindacale in materia di ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo così come specificamente previsto dalla disposizione di cui all’art. 470 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante la disciplina della “Mobilità professionale” secondo cui “1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilita professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. 2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie”.
Ne consegue che la sottrazione di tale competenza alla contrattazione sindacale è illegittima come recentemente stabilito dal Consiglio di Stato (nell’Ordinanza del 22.07.2019): l’art. 470 del d.Lgs. 297/1994 prevede una riserva di negoziazione e in base alla sua attuale formulazione la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi all’esito delle operazioni di mobilità.
È possibile aderire al ricorso tramite le nostre strutture provinciali, entro il 30.06.2020
Documentazione necessaria per aderire al ricorso “AZIONE N. 18/2020 - ACCANTONAMENTO POSTI QUOTA “100” SU ASSUNZIONI”:
1. la scheda di adesione e procura alle liti in duplice copia sottoscritta in originale (clicca qui per la compilazione)
2. contratto di assunzione;
3. certificato/certificati di servizio oppure autocertificazione periodo “di ruolo” dal quale si evince che ha lavorato per almeno quattro aa.ss. nella classe di concorso di immissione in ruolo;
4. certificato/certificati di servizio oppure autocertificazione periodo “pre-ruolo” dal quale si evince che durante il periodo di precariato ha lavorato per almeno quattro aa.ss. nella classe di concorso di immissione in ruolo;
5. documento di riconoscimento.
Attenzione, la tardività e carenza della documentazione richiesta o l’inesattezza dei dati inseriti comporterà l’esclusione dal ricorso.