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Scheda sintetica sui permessi elettorali

Scheda sintetica sui permessi elettorali, elaborata dalla Segreteria provinciale SNALS-Confsal di Vicenza

Scheda sintetica sui permessi elettorali, elaborata dalla Segreteria provinciale SNALS-Confsal di Vicenza

 

Lavoratori che si recano a votare in un comune diverso da quello ove prestano servizio

  • Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare in un comune diverso da quello sede di servizio, a meno che il dipendente non risulti trasferito nell’approssimarsi dell’elezione o del referendum e, pur avendo provveduto entro il termine prescritto di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali nel nuovo comune di servizio.
  • In questo caso i permessi sono retribuiti e sono concessi secondo i seguenti criteri:
    • un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
    • due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.
  • In tutti gli altri casi sussiste il diritto del dipendente a chiedere ed ottenere permessi o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza e precisamente:
  • Il personale a tempo indeterminato può usufruire dei permessi retribuiti di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL 29.11.2007 (i tre giorni per motivi personali e familiari);
  • il personale docente, se ha esaurito i 3 giorni, può usufruire anche dei 6 giorni di ferie di cui all’art. 13, comma 9.
  • Il personale a tempo determinato può usufruire dei 6 giorni di permesso non retribuito di cui all’art. 19, comma 7, del CCNL 29.11.2007;
  • il personale docente a tempo determinato, se ha esaurito i 6 giorni di permesso, può usufruire anche dei 6 giorni di ferie di cui all’art. 13, comma 9.

Per adempiere alle funzioni di componente il seggio elettorale

  • A tutto il personale a tempo indeterminato o a tempo determinato (anche supplente temporaneo) spettano i giorni occorrenti per le operazioni di voto e di scrutinio.
  • Per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali spettano anche riposi compensativi.
  • Il beneficio spetta a tutti i componenti il seggio elettorale: presidente, scrutatore, segretario, rappresentanti di lista o dei promotori del referendum.
  • Poiché l’attività prestata presso i seggi elettorali è equiparata ad attività lavorativa, il dipendente, nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, è esonerato da eventuali obblighi di servizio anche se collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi (es. in servizio al sabato mattina e impegnato al seggio nel pomeriggio: ha diritto di assentarsi per tutta la giornata di sabato).
  • Secondo l’orientamento della Corte Costituzionale, il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive o non lavorative, destinate alle operazioni elettorali, nel periodo immediatamente successivo alle stesse.

 

 

Scadenze di: ottobre 2024