Martedì 26 febbraio scorso ha avuto luogo l’audizione dello Snals-Confsal e delle altre OO.SS. convocate presso la VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati che sta esaminando la proposta di legge Azzolina (C.877) in materia di affollamento delle classi scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il Presidente della Commissione, on. Luigi Gallo, ha dato la parola ai rappresentanti sindacali e ai deputati presenti, informando che la Commissione ha programmato lo svolgimento di alcune audizioni informali sull’argomento. Tutti gli auditi hanno espresso apprezzamento per la proposta, auspicandone una celere approvazione.
La posizione dello Snals-Confsal
La delegazione Snals-Confsal, nell’apprezzare l’iniziativa dei deputati proponenti la proposta, ha illustrato una memoria, precedentemente consegnata alla Commissione, nella quale è contenuta la posizione del nostro sindacato sulla questione. Ha precisato che l’incremento del rapporto alunni/classe (art. 64 del DL 25/6/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, n. 133) non solo ha determinato disagi dovuti al sovraffollamento delle aule e pregiudicato la qualità dell’azione didattica, con grave ricaduta per gli alunni diversamente abili, e la tutela della sicurezza, ma ha comportato una riduzione dell’organico di circa 87mila docenti. Il Regolamento attuativo della legge n. 133/2008 (DPR 20/3/2009, n. 81) ha aumentato il numero degli alunni per classe, senza prevedere un contestuale intervento normativo per la riqualificazione degli edifici scolastici. Ha aggiunto, inoltre, che, all’atto delle iscrizioni degli alunni, le scuole non conoscono ancora il loro organico docenti per l’anno successivo, né dispongono di un piano di utilizzo degli edifici scolastici con l’indicazione della capienza delle singole aule perché gli EE.LL. non lo hanno predisposto. Dato, invece, molto importante da conoscere perché una classe è sovraffollata in ragione della capienza dell’aula.
Le proposte dello Snals-Confsal
Lo Snals-Confsal, pur condividendo quanto previsto nel testo in discussione, propone le seguenti integrazioni che si riportano in neretto con gli articoli della proposta interessati per facilitare la lettura.
Art 1, co. 1, punto 1 - alla fine aggiungere:
« 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico 2022/2023 » …. nel rispetto delle caratteristiche geo-morfologiche e delle realtà socioeconomiche dei territori e degli attuali diversi livelli di partenza del rapporto medio alunni/classe.
Dopol’Art. 2, co. 1, lett. a) inserire il seguente punto a1
ART. 2.
(Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai fini di prevedere nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali si basi, altresì, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2019-2021;
a1) prevedere l’obbligo di formare le classi secondo i sotto indicati parametri e comunque nel rispetto delle norme sulla “sicurezza”, a partire dalla capienza delle aule, determinata e indicata per ogni singola aula a cura del RSPP, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici obbligatoriamente predisposti dagli Enti locali competenti.
b) omissis
Art. 2, co. 1, lett. c) - inserire i neretti
c) prevedere l’obbligoinderogabile di costituire le classi iniziali e successive delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell’infanzia, con non più di 20 alunni nel caso accolgano alunni con disabilità.
Art. 2, co. 1 lett. d) e e) –alla fine di ogni punto, invece che “non inferiore a 20” modificare in “non inferiore a 15”
d) prevedere l’obbligo di formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, con un numero di alunni, di norma, non inferiore a 15;
e) prevedere la possibilità di costituire classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 15.
Lo Snals-Confsal ha concluso auspicando una rapida approvazione del ddl Azzolina con le integrazioni proposte.
Memoria SNALS-CONFSAL