Sintesi possibilità di pensionamento dall’1.09.2019 per il personale scolastico dopo l’emanazione del decreto “Quota 100” del 17.01.2019
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“Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.”
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Tipologia
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Requisiti
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Modalità/Condizioni
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Note
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Domande di pensionamento già presentate on line
entro il 12.12.2018 con requisiti maggiorati di 5 mesi
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Vecchiaia: Uomini /Donne 67 anni età + 20 contr.
Anzianità: Uomini 43 anni e 3 mesi di contr.
Donne 42 anni e 3 mesi di contr.
(a prescindere dall’età anagrafica)
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Requisiti richiesti dal D.M. Miur che aveva già programmato l’aumento dei 5 mesi.
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Vecchiaia
Uomini e Donne
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67anni di età
Almeno 20 anni di contribuzione
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Ufficio se 67 anni al 31.08.2019
A domanda se tra il 1°.09. e il 31.12.
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Confermato l’aumento dei 5 mesi per l’aspettativa di vita dal 1.01.2019
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Anzianità Uomini
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42 anni e 10 mesi di contribuzione
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Si attendono disposizioni per la riapertura della presentazione della domanda di pensionamento per coloro che non hanno presentato domanda entro il 12.12.2018 causa requisiti maggiorati di 5 mesi
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Il D.M. pensioni 2019 del MIUR prevedeva i requisiti di:
- 42 anni e 3 mesi donne
- 43 anni e 3 mesi uomini
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Anzianità Donne
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41 anni e 10 mesi di contribuzione
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Quota “100”
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62 anni di età
38 anni di contribuzione
*sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di pensionamento
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In via sperimentale per il triennio 2019/2021.
Gli statali debbono presentare domanda di pensione all’Amministrazione di appartenenza sei mesi prima della data di pensionamento.
Il personale scolastico dovrà presentare, quindi domanda entro il 28 febbraio.
Si attendono disposizioni in merito.
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- Gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, non titolari di trattamento pensionistico, possono ai fini del raggiungimento del requisito dell’anzianità contributiva, cumulare i periodi non coincidenti
Divieto di cumulo della pensione quota 100 con redditi da lavoro dipendente e autonomo.
Possibilità di cumulare solo redditi da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui.
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Opzione Donne
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Dipendenti nate entro il 31.12.1960.
Requisiti maturati alla data del 31.12.2018.
58 anni di età
Anzianità contributiva pari o superiori a 35 anni.
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Prorogata di un solo anno fino al 31.12.2019.
Calcolo totalmente contributivo
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La penalizzazione, derivata dal calcolo contributivo, sarà decisamente minore che nel passato.
Chi l’ha usata precedentemente, in molti casi, rinunciava al calcolo retributivo fino al 2011, avendo 18 anni al 31.12.1995, adesso al massimo al 1995 si hanno 9/10 anni.
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APE Sociale
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Requisito anagrafico 63 anni.
Requisito contributivo
-30 anni disoccupati, invalidi, assistenza familiari handicap.
-36 anni altre tipologie compresi docenti materna considerato lavoro usurante.
- Bonus sul requisito contributivo di 1 anno per figlio (max 2 anni) per le dipendenti.
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Prorogata di 1 anno fino al 31.12.2019.
Indennità entro un tetto di € 1.500 mensili lorde
Percepita per 12 mensilità, fino al raggiungimento dell’età per la vecchiaia.
Senza restituzione degli importi percepiti, contrariamente a quanto previsto per l’Ape Volontaria.
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Necessità compilazione Mod.AP 116 (aggiornato) da parte del dirigente scolastico che certifica il requisito lavoro usurante.
*Nel caso di assistenza a persona con handicap valutare la convenienza rispetto il congedo biennale
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