La firma avverrà solo nei prossimi giorni subito dopo l'approvazione della legge di bilancio 2019, da cui discendono le necessarie innovazioni legislative in essa previste. La tempistica concordata consentirà il regolare avvio dell’anno scolastico. Il principio ispiratore dell’intesa è stato il ripristino degli accordi contrattuali antecedenti l'entrata in vigore della legge 107/’15. Durante la trattativa, protrattasi per diversi incontri non stop, la delegazione dello Snals non è mai retrocessa di un passo rispetto alle richieste iniziali che prevedevano la cancellazione delle “storture” della 107/’15 (titolarità su ambito territoriale e chiamata diretta) ed il ritorno a condizioni di lavoro dignitose, come reclamava da tempo il personale della scuola.
Ecco le principali novità, che, come detto più sopra, necessitano dell’intervento legislativo in attesa nelle prossime ore, per potersi concretizzare:
- la validità del contratto sarà triennale come previsto dal CCNL 16/18, ma sarà possibile presentare annualmente la domanda;
ci sarà un’unica data di pubblicazione per tutti movimenti di tutti gli ordini e gradi di scuola;
- verrà ripristinata la titolarità su scuola per tutti i docenti, anche per gli incaricati triennali da ambito;
-eliminata, finalmente, la preferenza su ambito, ripristinate le preferenze puntuali su scuola e quelle sintetiche su distretti, comuni e province e, quindi, riattivate le vecchie tre fasi (comunale, provinciale e interprovinciale);
-ogni docente potrà indicare fino a 15 preferenze, esprimendo fino ad un massimo di 15 scuole oppure 15 comuni o distretti sub-comunali o, ancora, fino a un massimo di 15 province;
-come previsto dal CCNL 16/18 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Non potrà, altresì, “spostarsi” per i successivi tre anni anche il docente che , nel corso dei movimenti della I fase ( comunale), avrà ottenuto la titolarità su un’ istituzione scolastica attraverso l’espressione del codice di distretto sub-comunale;
-aliquote: l’intesa prevede che per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20-2021/22 verrà accantonato il 50% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali, l’altro 50%, (l’anno scorso era il 40%) sarà ripartito nel modo seguente:
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* a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;
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* a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;
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* a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale. Si favoriranno così, in prima applicazione, i trasferimenti interprovinciali dando una risposta concreta alle esigenze dei tanti docenti che, a causa della legge 107/15, attendono ancora di potersi ricongiungere alle famiglie, dopo essere stati costretti a lavorare, a causa dell’algoritmo, a centinaia di chilometri da casa;
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* è stata prevista la stabilizzazione dei docenti utilizzati nei licei musicali: verrà salvaguardato il principio della continuità didattica e dell’anzianità di servizio, in qualità di docenti utilizzati. Il 50% delle disponibilità sarà destinato alla mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo), mentre il restante 50% andrà alle immissioni in ruolo. Le domande saranno presentate in formato cartaceo.
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Per il personale ATA e stato previsto che:
- gli Ata ex CO.CO.CO avranno la titolarità nella scuola con la quale hanno stipulato il contratto individuale e parteciperanno alla mobilità solo a partire dal prossimo anno scolastico;
- il personale ata transitato da altri comparti potrà anch’esso partecipare alla mobilità, sempre a partire dal prossimo anno scolastico.
Sul blocco triennale previsto dal CCNL 16/18 la delegazione trattante dello Snals si è opposta con fermezza alla proposta dell’Amministrazione di un blocco triennale della mobilità più allargato ed ha ottenuto che tale vincolo triennale venga applicato solo nel caso di “indicazione puntuale di un’istituzione scolastica o l’indicazione del codice di distretto sub-comunale” in caso di mobilità in I fase (comunale), migliorando, quindi, anche i dettami del CCNL 16/18. Ricordiamo, pure, che grazie alla nostra opposizione l’Amministrazione ha ritirato la proposta che prevedeva il trasferimento, con aliquote bloccate, da posto di sostegno a posto comune.
Segnaliamo gli effetti fortemente positivi della pubblicazione in un’unica data dei movimenti per tutti gli ordini e gradi di scuola. Ciò, infatti, consentirà di utilizzare tutti i posti che via via si renderanno disponibili nel corso dell’elaborazione dei trasferimenti/passaggi.
Lo Snals si ritiene soddisfatto degli esiti del confronto e dell’intesa raggiunta e, soprattutto, di aver contrastato la legge 107/’15 con l’eliminazione delle forti restrizioni alla mobilità in essa contenute e di un certo potere consentito ai Dirigenti con la chiamata diretta, che in questi ultimi anni sono state altamente lesive dei diritti del personale della scuola.
Si allega il testo PDF dell'ipotesi sottoscritta: