Si riportano le faq già pubblicate da OrizzonteScuola.it , in attesa di nuove raccomandazioni da parte del Miur anche in funzione del decreto legislativo 81/08:
La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.
La somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, che presentano tale necessità, la possibilità di fruire del diritto allo studio che altrimenti sarebbe impossibile.
A chi spetta la somministrazione? Si possono obbligare docenti e personale ATA a effettuarla?
Per rispondere a tali quesiti, procediamo all’analisi delle Raccomandazioni del 25.11.2005, contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico e che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute.
Le dette Raccomandazioni, come leggiamo all’articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.
La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell’AUSL (oggi ASL) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:
- la famiglia dell’alunno o chi esercita la potestà genitoriale;
- la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);
- i servizi sanitari (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);
- gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno).
L’iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell’alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).
Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:
- individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;
- autorizza, qualora richiesto, i genitori dell’alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all’alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.
Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 (successivamento sostituito con n. 81/08) o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.
Il dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada …).
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.
Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, nei casi in cui si riscontri l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.
Ritornando agli interrogativi posti all’inizio della nostra analisi, possiamo affermare che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata dai genitori dell’alunno, dal personale docente e ATA della scuola, da altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.
Nelle Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione, secondo un ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non è effettuata dai genitori, il dirigente scolastico deve verificare LA DISPONIBILITA’ (CHE QUINDI NON SIGNIFICA OBBLIGO!!) dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propria disponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, ad associazioni di volontariato; se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al Comune in cui risiede l’alunno.
Il personale scolastico, inoltre, per effettuare la somministrazione, deve essere in possesso dell’attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. n. 626/94 o ad apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati perla Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.
Le Raccomandazioni, dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA, come del resto per gli altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo:
… verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.
Qualora […] non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria …
Alla luce delle dette Raccomandazioni e in assenza di obblighi contrattuali, è evidente che il personale della Scuola non può essere obbligato alla sopra descritta somministrazione.