Alleghiamo, il testo del Decreto cosiddetto “Dignità” approvato dalla Camera ed ora all'esame del Senato, nella parte relativa all'Art. 4, che riguarda in modo specifico la scuola.
In sintesi il testo prevede:
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trasformazione dei contratti a tempo indeterminato stipulati con i maestri diplomati entro il 2001/02 (che, in esecuzione dell'ormai nota sentenza del C.d.S., dovrebbero tradursi nel licenziamento) in contratti fino al 30.6.19
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trasformazione delle supplenze annuali disposte nei confronti dei docenti nelle condizioni di cui sopra in supplenze con scadenza 30.6.19.
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bando di concorso straordinario (a livello regionale), da adottare entro 60 gg. dall'approvazione della Legge riservato ai docenti di scuola dell'infanzia e/o primaria laureati o diplomati entro l'a.s. 2001/02 che abbiano prestato almeno due annualità di servizio anche non continuativo nell'ultimo ottennio. Va precisato che il servizio richiesto deve essere stato svolto nella scuola statale. Nonostante gli sforzi messi in atto non si è riusciti a “recuperare” anche i docenti delle paritarie.
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Il concorso (nulla è specificato sulla selettività o meno) consisterà in una prova orale che potrà dare fino a 30 punti. 20 punti saranno attribuiti ai titoli di studio anche universitari e 50 ai titoli di servizio (in questo caso prestato nelle “Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione”).
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Comunque il problema fondamentale sono i posti in organico (che, fra l'altro, solo al 50% saranno destinati al concorso riservato ed anzi potrebbero essere pure in percentuale inferiore laddove le GAE non sono esaurite). Lo SNALS CONFSAL ritiene che il problema vada affrontato dando alla scuola le potenzialità di cui necessita e, soprattutto, prevedendo un riequilibrio di posti tra il Nord ed il Sud Italia impegnando anche, in queste regioni, gli Enti locali ad offrire servizi di tempo prolungato alle famiglie a tutto vantaggio degli alunni. Solo così si potrà evitare un nuovo effetto migratorio che nei prossimi anni potrebbe portare troppi docenti a tentare, magari invano, di rientrare a casa.
L'Art. 4 bis prevede altresì l'abrogazione del comma 131 dell'Art. 1 L. 107/15. Tale comma disponeva che, dopo tre anni di supplenza annuale fino al 31 agosto, non potesse più essere conferita altra supplenza analoga. La semplice abrogazione del comma 131 ovviamente non implica, di per sé, l'assunzione in ruolo dopo tale periodo di servizio, fa piuttosto pensare alla possibilità di conferire altre supplenze annuali analoghe. In tal senso risolverebbe il problema non certo in maniera ottimale.