Il MIUR, con la nota prot. n. 52370 del 5/12/2017 (pdf) ha trasmesso il D.M. 947 dell’1 dicembre 2017 con il quale è stata disposta la validità e l’efficacia delle graduatorie di istituto di terza fascia per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17 fino alla fine del corrente a.s. 2017/2018 e nel contempo ha fornito indicazioni operative alle scuole, nel senso che:
- i dirigenti conferiranno supplenze ai sensi dell’art. 6 del D.M. 430/2000 (Regolamento supplenze ATA) utilizzando le graduatorie del precedente triennio;
- anche le supplenze conferite fino all’avente titolo seguiranno le regole previste dagli articoli 5 e 6 del suddetto regolamento.
In merito ai suddetti aspetti operativi della nota si esprime il più netto dissenso in quanto, in virtù della stessa, tutte le supplenze sia su posto vacante che disponibile, salvo proroghe consentite, cesserebbero il 30 giugno in difformità a quanto disposto dall’art. 4, commi 1 e 11, della Legge 124/99, secondo il quale sui posti vacanti il termine previsto è il 31/8.
Pertanto, insisteremo presso il MIUR affinché venga recepita tale precisazione, fermo restando che, qualora ciò non dovesse avvenire, riattiveremo tramite l’Ufficio Legale Centrale l’azione legale tesa al riconoscimento dei due mesi di lavoro sottratti a coloro che occupano posti vacanti.