Il MIUR, con la nota prot. n. 34815 del 2/8/2017, con riferimento al reclutamento del personale “esperto” per le attività di formazione, ha fornito chiarimenti relativi all’iter da seguire per il conferimento degli incarichi, nonché sugli aspetti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale in base alla normativa vigente.
Nel rinviare per completezza di informazione al testo ufficiale della nota suddetta, si riportano di seguito gli aspetti salienti della stessa.
Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi
Nel conferimento degli incarichi per lo svolgimento di attività di formazione finanziate dal FSE nell’ambito del PON, vanno espletate procedure di individuazione e/o reclutamento del personale conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa.
Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno
L’istituzione scolastica deve, preliminarmente, provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità.
Pertanto, la scuola procederà a raccogliere le disponibilità dei docenti interni e a valutare i curricula.
Qualora venga individuata la professionalità rispondente a quella richiesta, si procederà, sulla base della graduatoria, conferendo alla medesima un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico.
Reperimento di personale esperto presso altre istituzioni scolastiche
Nell’impossibilità di disporre di personale interno, si può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29/11/2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione.
Ricorso a collaborazioni plurime
Qualora presso altra scuola sia accertata la disponibilità di docenti idonei, è possibile instaurare un rapporto di collaborazione plurima, mediante apposita lettera di incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.
Affidamento di contratti di lavoro autonomo
Il ricorso a questa modalità deve essere previamente disciplinato dalla scuola mediante adozione di un proprio regolamento, avviata mediante la pubblicazione di un avviso sul sito internet dell’istituzione scolastica ed espletata nel rispetto delle previsioni normative, nonché degli orientamenti formatisi nella giurisprudenza e nella prassi.
A tali procedure possono partecipare professionisti autonomi, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, docenti appartenenti ad altre scuole, nonché docenti appartenenti all’istituzione scolastica richiedente, in possesso delle competenze richieste.
All’esito della procedura, la scuola stipulerà con l’esperto individuato un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile.
Aspetti previdenziali e assistenziali
Il conferimento di incarichi a docenti interni ed il ricorso alle collaborazioni plurime è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.
I compensi erogati agli esperti esterni sono assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (ritenuta d’acconto del 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro).
Ulteriori modalità
Al fine di garantire esperti di alto livello adeguato al personale da formare è possibile prevedere l’adozione di procedure di evidenza pubblica.
È possibile altresì affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 50 /2016.