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Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali

Argomenti trattati: circolare, Inps, Previdenza,
Circolare INPS

Come è noto, l’articolo 18, comma 1 della legge 29 luglio 2015, n. 115 prevede che:

“A decorrere dal 1º gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali della medesima assicurazione per i lavoratori autonomi e nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata assicurazione generale obbligatoria e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime organizzazioni internazionali”.

Destinatari di tale normativa sono:

·       i cittadini dell'Unione europea, compresa la Svizzera e i Paesi SEE, i cittadini di Paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e i beneficiari di protezione internazionale;

·       i cittadini come sopra individuati, che hanno lavorato presso organizzazioni internazionali nel territorio dell’Unione europea o della Svizzera.

A riguardo l’INPS, con la circolare n. 71 dell’11/4/2017 ha fornito precisazioni e indicazioni operative. Nel rinviare per completezza di informazione al testo ufficiale della suddetta circolare, che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, si riportano, di seguito gli aspetti salienti della stessa.

Gestioni previdenziali e periodi assicurativi oggetto di cumulo

La facoltà di cumulo è esercitabile dai soggetti che, in Italia, siano o siano stati iscritti ad una o più delle seguenti gestioni previdenziali:

- fondo pensioni lavoratori dipendenti;

- gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

- gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995;

- gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria;

- regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti disciplinati dal D.lgs. n. 103/1996 e dal D.lgs. n. 509/1994.

Con il cumulo, possono essere valorizzati per il conseguimento di un diritto a pensione in Italia, esclusivamente i periodi contributivi, maturati presso le organizzazioni internazionali, che:

- siano derivati da rapporti di lavoro dipendente, svolto nel territorio dell’UE o della Confederazione svizzera, cessati alla data di decorrenza del trattamento pensionistico;

- non siano stati oggetto di rimborso;

- non siano temporalmente sovrapposti a quelli posseduti dall’assicurato nella o nelle gestioni previdenziali cui è iscritto in Italia.

Il cumulo in argomento deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi posseduti dal richiedente.

Pertanto, non è, possibile il cumulo parziale.

I periodi assicurativi italiani cumulati con i periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali, non possono essere totalizzati con quelli maturati in Stati UE, Svizzera, SEE o legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Quindi, agli interessati andrà attribuito il trattamento più favorevole, tra quello calcolato ai sensi dell’art.18 e quello derivante dall’applicazione delle disposizioni in materia di totalizzazione

internazionale.

Prestazioni conseguibili

Il cumulo dei periodi assicurativi posseduti presso le organizzazioni internazionali può essere richiesto “per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti”.

Alle prestazioni conseguite cumulando, i periodi posseduti negli organismi internazionali, si applicano tutte le disposizioni di carattere generale previste per i trattamenti erogati nella gestione che liquida la pensione o, in caso di prestazione riconosciuta in base a specifiche discipline sul cumulo dei periodi assicurativi, in base alle disposizioni per queste ultime previste dalla legge.

Condizioni e requisiti del cumulo

Il cumulo può essere esercitato, ricorrendo le condizioni di seguito indicate, purchè la durata “totale” dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia pari ad “almento cinquantadue settimane”.

Nelle ipotesi in cui l’assicurato abbia contribuzione in più gestioni, il suddetto requisito va verificato tenendo conto della contribuzione non sovrapposta temporalmente posseduta in tutte le gestioni in cui l’assicurato è iscritto.

Le condizioni necessarie per l’esercizio del cumulo in parola sono:

- che i periodi contributivi posseduti presso le organizzazioni internazionali, non siano sovrapposti a quelli posseduti in Italia;

- siano necessari per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica richiesta dall’interessato in Italia.

Il diritto al cumulo è precluso a coloro che, alla data della domanda di cumulo, risultino già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle gestioni previdenziali o di una delle organizzazione internazionali indicate in precedenza.

Non impedisce l’esercizio del cumulo in parola l’aver maturato presso gli organismi internazionali un autonomo diritto a pensione; ciò in ragione della specialità del regime previdenziale dell’organizzazione internazionale.

Misura e calcolo del trattamento pensionistico

I periodi contributivi posseduti presso gli organismi internazionali non incidono sulla misura del trattamento pensionistico conseguito in Italia.

Il sistema di calcolo utilizzato, in ogni caso, è quello previsto dall’ordinamento della gestione che eroga la prestazione.

Nei casi di pensione di inabilità la contribuzione maturata presso gli organismi internazionali sarà valutata ai fini della maggiorazione di cui all’articolo 1, comma 15, della legge n. 335/95.

Esercizio del diritto

Il cumulo è conseguibile a domanda dell’interessato da presentare, al momento del pensionamento, all’istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi.

Nel caso di più enti gestori la domanda va presentata all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto.

Nel caso di più gestioni, va presentata alla forma assicurativa dove risulta versata/accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.

Decorrenza

La decorrenza della prestazione pensionistica riconosciuta in Italia con il cumulo dei periodi degli organismi internazionali, salvo il caso di pensione ai superstiti, non può essere antecedente al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di cui all’articolo 18.

Riscatto

a) Art.51, comma 2 della legge n.153/1969 e art. 3, comma 1, del D.lvo n. 184/1997

Per la Gestione Dipendenti Pubblici, la facoltà di riscattare un periodo di lavoro subordinato prestato presso un Organismo Internazionale è esercitabile a decorrere dal 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 che all’art. 3, comma 1, ha esteso ai regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi, la facoltà di riscattare i periodi di lavoro subordinato all’estero, che non siano altrimenti utili a pensione, così come previsto dall’articolo 51, comma 2, della legge 153/1969 e successive modificazioni. In tale ambito rientra anche il riscatto di un periodo di lavoro subordinato prestato presso un Organismo Internazionale dislocato in Italia o all’estero.

Il riscatto dei periodi di lavoro prestato all’estero o presso l’organismo internazionale opera ancorché il relativo versamento contributivo abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento pensionistico a carico dello Stato estero o dell’organismo internazionale.

b) Art.18, comma 5 della legge n.115/2015

I periodi di lavoro subordinato svolti presso un organismo internazionale, che non possono dare diritto a pensione a carico della medesima organizzazione, possono essere riscattati ai sensi del citato comma 2 dell’art.51 della legge n.153/1969 soltanto nei casi in cui non sia attivabile il cumulo di cui al comma 1 dell’art.18 della legge 115/2015.

La facoltà di riscatto può essere esercitata solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente con gli organismi internazionali, previa certificazione dei medesimi organismi che gli stessi periodi non possono dare luogo a una prestazione pensionistica. Restano confermati tutti gli altri requisiti previsti dal citato art.51 anche in ordine alla documentazione necessaria a provare l’esistenza e durata del rapporto di lavoro.

Il diritto al riscatto è esercitato anche dai superstiti del dipendente dell'organizzazione internazionale, nei termini previsti dall'ordinamento dell'istituzione previdenziale italiana alla quale è chiesto il riscatto.

Scadenze di: novembre 2024