Decreto Ministeriale 10 marzo 2017 n. 141
Ripartizione per le attività di sostegno didattico
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1 commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'articolo 1, comma 5 con il quale le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca sono state trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e14 ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l'articolo 3 comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono "al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio";
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l'art.5, comma 5;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n.249 Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244", ed in particolare gli articoli 5 e 13;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139, recante "Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";
Visto l'art.1, comma 110 della legge 13 luglio 2015, n.107 , concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTO l'art.15, comma 3bis, del Decreto Legge n.104/ 2013, convertito con modifiche, dalla Legge 8.11.2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017;
ACQUISITE le deliberazioni dei Comitati regionali di coordinamento ai sensi del citato DM 948/2016;
VISTO il parere favorevole del MEF, espresso con nota prot. 17711 del 31 gennaio 2017, sulla destinazione a posti di sostegno da 5.108 a 9.649;
PRESO ATTO che non è stata data ancora attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
CONSIDERATA la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;
DECRETA
Art. 1
Nel corrente anno accademico 2016/2017, ciascun Ateneo è autorizzato ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui all'allegata tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Ciascun percorso è relativo al rispettivo grado di istruzione.
Le prove di accesso e le modalità di espletamento delle stesse sono disciplinate, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 citato in premessa, dai bandi emanati da ciascun Ateneo.
Le prove di accesso sono costituite da un test preliminare, da una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, predisposte dagli atenei secondo le indicazioni contenute all'articolo 6 e all'allegato C del predetto decreto 30 settembre 2011.
Le date di svolgimento dei test preliminari sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno per i giorni 19 e 20 aprile 2017;
Gli Atenei predispongono percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di istruzione e risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito del presente III ciclo in un grado loro mancante ovvero che, in occasione del II ciclo di specializzazione bandito ai sensi del DM 249/2010, erano risultati collocati in più di una graduatoria di merito e avevano esercitato il diritto di opzione.
Ai fini di cui al comma precedente, gli Atenei valutano le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal citato decreto 30 settembre 2011 come diversificati per grado di scuola.
Art.2
L'iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi sono subordinate al possesso del titolo di abilitazione valido rispettivamente per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado, nella scuola secondaria di II grado.
Roma, 10 marzo 2017
Il Ministro
F.to Sen. Valeria Fedeli
Allegato A - Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno (documento in formato pdf)