Inserisci parola chiave:                      Ricerca Avanzata

  • Home > Permessi Sindacali - Comparto Scuola - Periodo 1.9.2016-31.8.2017

Permessi Sindacali - Comparto Scuola - Periodo 1.9.2016-31.8.2017

Argomenti trattati: permessi, Comparto Scuola, nota ministeriale,
Nota del MIUR

In attuazione del CCNQ 7/8/98 e successive modificazioni e integrazioni, del CCNQ 17/10/2013 e del D.L. 90/2014, art. 7, convertito dalla legge n. 114/2014, concernenti le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, il MIUR con la nota prot. n. 941 del 12/1/2017, ha reso noto che ha provveduto alla determinazione ed alla successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le organizzazioni sindacali aventi titolo per il periodo 1/9/2016-31/8/2017.

Nel trasmettere i prospetti ripartiti per ogni singola provincia, contenenti il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale, in detta nota il MIUR precisa quanto segue.

 

Permessi sindacali retribuiti

I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

- espletamento del loro mandato;

- partecipazione a trattative sindacali;

- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica. i cinque giorni lavorativi e. in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti.

Nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Le organizzazioni sindacali comunicano per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità vanno comunicate le eventuali successive modifiche.

Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato (art. 10 CCNQ 7.8.98) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art.11 CCNQ 7.8.98) al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

Qualora le OO.SS., avessero già usufruito dall'1.9.2016 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2017.

Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale il comma 8 dell'art.7 del CCNQ del 7.8.98 precisa che i citati dirigenti "non possono usufruire di permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese".

 

Cumuli di permessi sindacali retribuiti

Il contratto collettivo nazionale quadro del 27.1.99, all'art.6, comma 1, prevede che i permessi sindacali, giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai Dirigenti Scolastici. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non deve comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

 

Permessi sindacali non retribuiti

I dirigenti delle associazioni sindacali indicati all'art. 10 hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

 

Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

I dirigenti scolastici devono determinare, qualora non l'avessero già fatto, per il periodo 1.9.2016-31.8.2017, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme previste.

Scadenze di: settembre 2023