Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Roma, 9/11/2016
Prot. n. 12474
AI DIRETTORI E AI DIRIGENTI TITOLARI
DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO STATALI
LORO SEDI
AI COORDINATORI DELLE ATTIVITA’
EDUCATIVE E DIDATTICHE DEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO PARITARI
LORO SEDI
E, P.C.:
AL CAPO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
SEDE
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
ROMA
ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA
BOLZANO
ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITÀ LADINE
BOLZANO
ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA
AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA
ALL’ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA
PALERMO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE PROVINCE AUTONOME DI
BOLZANO – TRENTO
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2016/2017 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
In relazione alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni per l’anno scolastico 2016/2017 e alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, si indicano di seguito le relative date:
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA
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SOGGETTI INTERESSATI
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DESTINATARI DOMANDA
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30 novembre 2016
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Alunni dell’ultima classe
(Candidati interni)
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Dirigente scolastico della scuola frequentata
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31 gennaio 2017
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Alunni della penultima classe per abbreviazione per merito
(Candidati interni)
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Dirigente scolastico della scuola frequentata
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30 novembre 2016
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Candidati esterni
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Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza
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20 marzo 2017
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Alunni con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2017 e prima del 15 marzo 2017 (Candidati esterni)
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Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza
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30 novembre 2016
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Alunni in possesso del diploma professionale di tecnico (Regione Lombardia)
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Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza
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30 novembre 2016
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Alunni in possesso del diploma professionale di tecnico (Province Autonome di Trento e Bolzano)
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Dirigente/direttore della sede dell’istruzione formativa frequentata per il corso annuale
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30 novembre 2016
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Candidati detenuti
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Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa Circondariale
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31 gennaio 2017
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Domande tardive
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Candidati interni
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Dirigente scolastico della scuola frequentata
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Candidati esterni
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Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza
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Si precisa che il 31 gennaio 2017 rappresenta il termine ultimo di presentazione di eventuali domande tardive, ammesso limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, quali i noti eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale. L’esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti dirigenti.
1. REQUISITI RICHIESTI
I.A. Alunni dell’ultima classe
Termine presentazione domande: 30 novembre 2016
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono:
- una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente;
- un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, è richiesta, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
La C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, concernente la “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”, ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione.
La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art.14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 122 – nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
Inoltre ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell’autonomia scolastica, le tipologie di assenze dovute a situazioni apprezzabili ai fini delle deroghe.
Vedasi anche la nota prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012 avente ad oggetto “Eccezionali eventi atmosferici:- validità dell'anno scolastico- adeguamenti dei calendari scolastici regionali”.
La citata C.M. n. 20/2011 ha previsto opportunamente per le scuole alcuni adempimenti, finalizzati ad agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti.
A tal fine, all’inizio dell’anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno. Le istituzioni scolastiche pubblicano, altresì, all’albo dell’istituto le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.
Le scuole devono fornire, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione all’esame di Stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.
Si precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato, prevista dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235.
Si rammenta la responsabilità dei dirigenti scolastici delle istituzioni statali e dei coordinatori delle attività didattiche delle istituzioni paritarie nell’attività di puntuale controllo delle assenze anche con riferimento agli studenti trasferitisi in corso d’anno da una istituzione scolastica ad un’altra previo nullaosta.
I.B. Alunni dell’ultimo periodo dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello
Termine presentazione domande: 30 novembre 2016
Ai fini dell’ammissione all’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione si richiamano le disposizioni dettate dall’art. 6 del DPR 122 del 2009 che si intendono confermate anche per i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello con le seguenti precisazioni.
Sono ammessi agli esami di stato gli adulti iscritti e frequentanti i percorsi di istruzione di secondo livello che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all’art. 5, comma 2 del DPR 263/12, l’esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni moltiplicando per due il credito scolastico attribuito ad esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati, tenuto della tabella A allegata al DM 99/2009.
Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo al terzo periodo didattico, per procedere alla valutazione finale (e intermedia) di ciascun adulto, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel Patto formativo individuale. Al riguardo, si precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. Con l’occasione, si ribadisce che nell’ambito delle misure di sistema promosse in applicazione dell’art.11, co. 10 del DPR 263/12 è stato indicato che la misura massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico.
Fermo restando la prescritta frequenza, le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione all'esame di stato.
I candidati dei percorsi di istruzione di secondo livello sostengono come noto l’esame sui nuovi ordinamenti definiti dal DPR 263/12 e disciplinati dal DI 12 marzo 2015.
I.C. Alunni della penultima classe per abbreviazione per merito
Termine presentazione domande: 31 gennaio 2017
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DPR 22 giugno 2009, n. 122, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;
b) avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;
c) avere riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.
L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi sperimentali quadriennali in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.
Si precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato, prevista dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235.
I.D. Candidati esterni
Termine presentazione domande: 30 novembre 2016
Possono presentare istanza di partecipazione all’esame di Stato come candidati esterni coloro che hanno almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrare di aver adempiuto all’obbligo scolastico;
b) essere in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) avere compiuto il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame. In tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
d) essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o essere in possesso di diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
e) aver cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2017.
Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, che abbiano comunque il requisito di cui alle lettere a) o b), devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2017.
I candidati esterni all'esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale.
I candidati esterni sostengono gli esami di Stato sui percorsi del nuovo ordinamento. Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato dei corsi quadriennali sperimentali, dei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti (ex corsi serali) e degli indirizzi del previgente ordinamento di cui all'art. 3, comma 2, DPR 89/2010 , considerata la peculiarità di tali corsi di studio, fatta eccezione per il "Liceo della Comunicazione - indirizzo sportivo", di cui all'art. 3, comma 2, DPR 89/2010, ad esaurimento.
Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, non sono ammessi candidati esterni con riferimento all’esame di Stato collegato al corso annuale di cui al paragrafo della successiva lettera I.
Ai sensi del D.M. n. 95 dell’8 febbraio 2013, nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il progetto ESABAC non è consentita l’ammissione di candidati esterni.
L’ammissione dei candidati esterni è sempre subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. In particolare, sostengono l’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all’Unione Europea di tipo e livello equivalente, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame.
I candidati esterni provenienti da Paesi dell’Unione Europea (e, per analogia, gli studenti appartenenti a Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell’articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29), che non siano in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, previo superamento dell’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.
I candidati esterni che in Italia o in Istituzioni scolastiche italiane all’estero abbiano frequentato con esito positivo classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito promozione o idoneità all’ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, possono sostenere l’esame di Stato, in qualità di candidati esterni, previo superamento dell’esame preliminare. Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali.
Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo o indirizzo già sostenuti con esito positivo.
Appare opportuno rammentare che:
· L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato ovvero in caso di mancata presentazione agli esami di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce.
In caso di non ammissione all’esame di Stato, l’esito può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d’esame, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe.
· I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle materie del piano di studi del nuovo ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del nuovo ordinamento. Va precisato che tali candidati esterni devono comunque sostenere l’esame preliminare anche sulle conoscenze, abilità e competenze delle materie o parti di materie non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno.
· Sostengono, altresì, l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno del nuovo ordinamento i candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove ovvero non le abbiano superate.
· I candidati esterni provvisti di promozione o idoneità su classi intermedie del nuovo ordinamento sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle materie del piano di studi relative agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del nuovo ordinamento.
I.E. Alunni in possesso del diploma professionale di tecnico (Regione Lombardia)
Termine presentazione domande: 30 novembre 2016
Nella regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Lombardia, possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 coerente con il percorso seguito. Essi sono considerati candidati interni.
Le modalità di realizzazione del predetto corso annuale sono definite dagli accordi territoriali previsti dal capo VII delle linee guida di cui all’articolo 13, comma 1 quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40, adottate, previa intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 4 del 18/1/2011.
Gli studenti interessati presentano la predetta domanda al Direttore o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico della regione ove risiedono entro il 30 novembre 2016.
I.F. Alunni in possesso del diploma professionale di tecnico (Province Autonome di Trento e Bolzano)
Termine presentazione domande: 30 novembre 2016
Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e che hanno positivamente frequentato il corso annuale, secondo quanto previsto dall’articolo 6 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e dall’Intesa del 7 febbraio 2013, possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato quali candidati interni dell’istruzione professionale.
La struttura e l’articolazione dell’esame di Stato conclusivo del corso annuale sono definite nel Protocollo d’Intesa stipulato tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 7 febbraio 2013 (cfr. articolo 6, comma 5, DPR 15 marzo 2010, n. 87).
Gli studenti interessati presentano entro il 30 novembre 2016 la predetta domanda al proprio Dirigente/Direttore della sede dell’istruzione formativa, dove frequentano l’apposito corso annuale.
II. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
II.A. Modalità
La domanda dei candidati esterni, indirizzata al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, deve essere corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, atta a comprovare il possesso da parte del candidato dei requisiti di ammissione all'esame, compresa la residenza.
I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.
I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate.
Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori generali o dai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, quali i noti eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2017. I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati.
Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio 2017, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l’avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente scolastico. Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale.
Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2016. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore generale o dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale.
Si fa presente che la trasmissione alle singole istituzioni scolastiche di tutta la documentazione relativa ai candidati esterni ad esse assegnati deve avvenire in tempi congrui, al massimo entro 20 giorni dal ricevimento da parte del Direttore generale o del Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale delle domande di partecipazione delle varie categorie di candidati esterni. Ciò al fine di permettere alle istituzioni scolastiche di svolgere in tempi adeguati le attività di competenza.
II.B. Pagamento della tassa per esami e del contributo
(D.P.C.M. 18 maggio 1990 e Nota 25 febbraio 2015, n. 1647)
Il versamento della tassa erariale per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all’atto della domanda di partecipazione all’esame di Stato.
Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuata dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.
Per quanto riguarda il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni, esso deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore generale o del Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale.
Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d’istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
Il contributo è restituito, ad istanza dell’interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio.
La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.
In caso eventuale di cambio di assegnazione d’istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.
III. ASPETTI PROCEDURALI
III.A. Uffici scolastici regionali
Come già precisato, per i candidati esterni, le relative documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate direttamente al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui si intende sostenere l’esame.
Gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l’obbligo di trasmetterle immediatamente all’unico organo individuato dalla legge come competente (USR di riferimento). Nello stesso modo procederanno gli Uffici scolastici regionali, trasmettendo, sollecitamente, al competente Ufficio scolastico regionale le domande impropriamente ricevute.
La mancata osservanza della disposizione di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come da ultimo modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n.1 preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali:
- verificano il possesso dei requisiti di ammissione agli esami, compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le norme di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- provvedono ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia o, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali dovranno comunicare agli interessati l’esito della verifica, indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione.
In particolare, nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l’assegnazione agli istituti richiesti, in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto dall’interessato, si procede alla ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie. Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli istituti richiesti né ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni ed il criterio della territorialità, di cui al decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
Da ultimo, nell’impossibilità di accogliere le domande in ambito provinciale, si passa all’ambito regionale, seguendo la stessa procedura, già utilizzata precedentemente. Nell’ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l’indirizzo di studi prescelto, il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico della regione di residenza del candidato - acquisita ogni utile notizia - provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio scolastico regionale per l’assegnazione di sede, dandone comunicazione all’interessato.
Esame di Stato nella stessa regione di residenza, ma in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica
Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, dovrà presentare al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale apposita richiesta di modifica della domanda in precedenza presentata, con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga all’obbligo di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza (decreto-legge n. 147 del 2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176). Nella richiesta sono individuati il comune e l’istituto dove il candidato intende sostenere l’esame (compresi gli esami preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto.
Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne dà comunicazione al candidato con la precisazione dell’istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale assegna la domanda all’istituto individuato nell’ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l’interessato.
Esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica
Il candidato esterno che, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica dovrà presentare al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione, ove ha la residenza anagrafica, apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga al superamento dell’ambito organizzativo regionale, di cui al decreto legge n. 147 del 2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Nella richiesta sono individuati il comune e l’istituto dove il candidato intende sostenere l’esame (compresi gli esami preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto.
Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne dà comunicazione al candidato con la precisazione dell’istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale comunica l’autorizzazione alla effettuazione degli esami fuori regione al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone l’interessato e trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale ricevente l’autorizzazione provvede all’assegnazione del candidato. L’interessato è informato dell’istituto di assegnazione.
Indirizzi di studio a scarsa e disomogenea distribuzione sul territorio nazionale – domande in eccedenza.
Qualora, per l’esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso indirizzo del comune, della provincia o della regione, i Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali dispongono che gli esami preliminari e le prove dell’esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole statali, anche di tipo ed ordine diverso, del comune o della provincia.
Regione Lombardia – Diploma professionale di tecnico
Il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, sulla base dell’elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l’assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’esame di Stato. L’ammissione all’esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento ed ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all’esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni.
Province Autonome di Trento e Bolzano - Diploma professionale di tecnico
Gli studenti interessati presentano la domanda di partecipazione all’esame di Stato direttamente al proprio Dirigente/Direttore della sede dell’istituzione formativa dove frequentano l’apposito corso annuale.
Sono, infatti, sedi di esame le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l’esame di Stato.
L’ammissione ad esami di Stato è deliberata dal consiglio di classe della stessa istituzione formativa che realizza il corso annuale.
III.B. Dirigenti scolastici
L'accertamento del possesso dei requisiti dei candidati esterni è di competenza del Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame - cui sono stati assegnati dal Direttore generale o dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale.
Il Dirigente scolastico dell’istituto al quale è stata assegnata la domanda dei candidati, ha l’obbligo, ai sensi dell’articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Lo stesso, ove necessario, invita i candidati a perfezionare l’istanza. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.
Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore Generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.
I coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie, subito dopo il termine del 30 novembre 2016, comunicano al competente Direttore Generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale il numero ed i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato.
Seguirà apposita tabella con i codici relativi agli indirizzi di esame.
Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’art. 3 della O.M. n. 573 del 14 luglio 2016, la prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 21 giugno 2017 alle ore 8.30.
Si allega un facsimile che i candidati esterni possono utilizzare ai fini della domanda di partecipazione agli esami di Stato.
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo