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22-07-2016 N. 19976 - NOTA MIUR

Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/17: trasmissione ipotesi C.C.N.I. e presentazione domande

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione Generale per il personale scolastico

 

 

Prot. 19976 – 22/07/2016

 

 

Ai Direttori Generali degli

Uffici Scolastici Regionali

Loro Sedi

 

e.p.c.

 

Dipartimento per il sistema

educativo di istruzione e di

formazione

 

 

Oggetto: Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/17: trasmissione ipotesi C.C.N.I. e presentazione domande

 

 

In attesa del completamento della procedura relativa ai provvedimenti concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, al fine di consentire il corretto e regolare avvio dell’anno scolastico 2016-17 si trasmette l’ipotesi di CCN.I. sottoscritta il 15.06.2016, per la predisposizione degli atti propedeutici all’emanazione dei provvedimenti di utilizzazione ed assegnazione provvisoria e la definizione delle relative contrattazioni regionali. Resta inteso che sarà trasmesso tempestivamente il testo del C.C.N.I., munito della certificazione, non appena concluso l’iter di verifica di cui alllart.40 bis del D.lgs. n.165/2001.

 

1. Tempistica

 

Si indicano di seguito le date di scadenza entro cui il personale interessato dovrà presentare le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria:

dal 28 luglio al 12 agosto personale docente della scuola dell’infanzia e della primaria;

dal 18 al 28 agosto personale docente della scuola di I e II grado;

dal 25 luglio al5 agosto personale educativo e docenti di religione cattolica;

entro 20 agosto personale A.T.A

Le operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria saranno avviate dalle SS.LL. per ciascun ordine di scuola dopo l'assegnazione alle sedi di servizio dei docenti titolari di ambito territoriale a seguito di mobilità e dopo l'assegnazione agli ambiti dei docenti neo immessi in ruolo. Le operazioni relative all'utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicale avranno luogo a partire dal 16 agosto.

 

2. Presentazione delle domande

 

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente tramite la modalità istanze on-line, qualora le funzioni per la presentazione on line non fossero accessibili, è consentito produrre la domanda prodotta in forma cartacea.

Le domande relative al personale educativo, ai docenti di religione cattolica, ai docenti che intendano richiedere l'utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicali e al personale AT.A saranno presentate in modalità cartacea utilizzando i moduli che saranno messi a disposizione nella sezione modulistica dello spazio Mobilità 2016/17 del sito MIUR.

Le domande di utilizzazione devono essere indirizzate all'Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell'istituto di servizio.

Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia devono essere presentate direttamente all'Ufficio territorialmente competente della provincia richiesta, l'Ufficio territoriale della provincia di titolarità ne sarà informato per conoscenza e a cura del sistema informativo.

Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti (ossia alle Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta).

I docenti che intendano richiedere l'utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicali dovranno produrre domanda all'Ufficio territorialmente competente per la provincia in cui ha sede il liceo musicale richiesto.

Il personale interessato a produrre domanda anche per diverso ordine di scuola è tenuto a rispettare la data di scadenza del proprio ordine di appartenenza come suindicato.

La documentazione e le certificazioni da allegare alle domande devono essere prodotte in conformità a quanto riportato nell'art. 4 dell'O.M. n.241 dell' 8 aprile 2016. Occorre precisare, al riguardo, che ai fini dell'attribuzione del punteggio per le utilizzazioni dichiarato dagli interessati sulle domande non è necessario allegare alcuna documentazione in quanto la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni di personale titolare di cattedra e/ o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui il personale presta servizio, ai sensi dell' art. 1 comma 7 del C.C.N.I., di cui in oggetto.

Relativamente, invece, alle situazioni previste per il riconoscimento delle precedenze nelle operazioni e per l'attestazione dei requisiti richiesti per le assegnazioni provvisorie è necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni secondo quanto stabilito dall'O.M. citata, salvo i casi in cui è obbligatorio allegare una certificazione espressamente prevista dal C.C.N.I. sulla mobilità e dall'Ipotesi di C.C.N.I.sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie. I responsabili degli Uffici territorialmente competenti procederanno ai controlli prescritti dalla normativa vigente sulle dichiarazioni personali rilasciate dagli interessati anche in forma campionaria.

Si segnala la possibilità per l'utente interessato di allegare, all'atto della presentazione della domanda, solo ove la stessa debba essere inoltrata in modalità on line, la documentazione in formato elettronico, secondo le indicazioni contenute nelle guide operative sopra citate.

 

3. PrincipaIi innovazioni

 

Si richiama l'attenzione su alcuni punti innovativi dell'ipotesi allegata: all' art 8 per il personale docente e all'art. 18 per il personale A.T.A. sono state introdotte alcune modifiche nel sistema della precedenza, riportando innanzitutto la distinzione tra i titolari dei benefici della legge 104/92 per l'assistenza ai figli rispetto ai titolari dei medesimi benefici per l'assistenza al coniuge o per il genitore, elevando a sei anni l'età dei figli per i quali si ha diritto alla precedenza e introducendo un'ulteriore precedenza per i genitori di figli entro il dodicesimo anno di età limitatamente alle sole assegnazioni provvisorie interprovinciali.

Riguardo alla nuova possibilità prevista dal comma 13 dell'art 7 dell'ipotesi, si precisa che la richiesta deve essere presentata congiuntamente dai docenti e solo nel caso entrambi abbiano fatto domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale e non siano stati soddisfatti. La domanda va presentata al Dirigente preposto all'ufficio scolastico territorialmente competente per la provincia di titolarità del docente che rende disponibile la propria sede di servizio al docente che la richiede.

Ultimate tutte le operazioni previste dall'Ipotesi di C.C.N.I. e verificata l'effettiva disponibilità delle sedi, il Dirigente dell'Ufficio scolastico territorialmente competente con provvedimento pubblicato all' albo on line dell'Ufficio autorizza la procedura in parola e ne dà comunicazione all'Ufficio scolastico territorialmente competente di titolarità del docente che ha richiesto la sede e ai Dirigenti scolastici interessati.

Si evidenzia che il C.C.N.I., all' art 1 comma 3, prevede che: "In ogni caso, dall' attuazione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del personale docente e AT A non deve derivare l'individuazione di una disponibilità complessiva di posti che ecceda i limiti delle risorse stanziate annualmente nello stato di previsione del MIUR". Pertanto le SS.LL. nel curare le operazioni in parola dovranno avere particolare attenzione alla collocazione del personale in posizione di esubero, che andrà gestita secondo quanto previsto dall' art. 14 comma 17 del D.L. 95/2012 come convertito dalla legge 135/12.

Si richiama infine l'attenzione su alcuni refusi presenti nell'Ipotesi:

Art.12 - punto 3: il riferimento alla lettera l) di cui al comma 1, art. 11 va sostituito con la lettera n) e analogamente all'Art.12 - punto 4 il riferimento alla lettera m) di cui al comma 1, art. 11 va sostituito con la lettera o)

All'art. 5 del CCNI - commi 2 e 8 si fa rinvio alle integrazioni contenute nel CCNI all'art. 1 comma 6, mentre il rinvio corretto è all'Art. 1 comma 7 per i docenti e Art. 1 comma 8 per il personale AT A.

 

Si prega di dare la massima diffusione della presente agli interessati e si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Novelli

Scadenze di: dicembre 2024