Come è noto la L. 107/15, in materia di assunzioni a tempo indeterminato, ha operato una grave discriminazione per i docenti della scuola dell’infanzia, non avendo istituito l’organico potenziato per tale grado di scuola, con la motivazione del previsto riordino di tutti i servizi per l’ infanzia da 0 a 6 anni.
Adesso, con la conversione in legge del dl 29.3.2016, n. 42, il Governo ha tentato di porre qualche rimedio, per la verità tardivo e parziale, al danno fatto.
Infatti l’Art. 1 – quater della norma più sopra citata prevede che i docenti di scuola dell’infanzia inclusi a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso 2012, prima dell’approvazione delle graduatorie del concorso in via di espletamento (dopo di che le graduatorie del 2012 saranno “soppresse”) potranno richiedere l’assunzione non solo nella regione dove hanno espletato il concorso (2012), ma anche in TUTTE le altre regioni d’Italia.
In data 14.6.16 il Ministero ha dato informativa alle OO.SS. su come intende procedere in merito.
Intanto va detto che le Regioni dove ancora sono presenti graduatorie di merito 2012 sono, secondo i dati ministeriali: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia.
Gli inseriti a pieno titolo, che non siano già di ruolo su altri posti (tranne per l’Insegnamento della Religione Cattolica) potranno presentare istanza tramite POLIS (date presumibili: dal 29/7 al 9/8) indicando, in ordine preferenziale tutte le altre regioni d’Italia.
L’assunzione avverrà in due fasi:
1) FASE REGIONALE con le consuete procedure (50% dei posti disponibili per i contratti a tempo indeterminato destinati alla Graduatoria di Merito e 50% alle G.A.E.- In caso di esaurimento della grad. di merito alle GAE verrà dato non il 100% dei posti, ma solo l’85% ed il rimanente 15% verrà utilizzato per la successiva fase 2) (ovviamente con restituzione dei posti alla prossima graduatoria di merito):
2) FASE INTERREGIONALE. Abbiamo già detto che, per concorrere a questa fase occorre presentare domanda indicando TUTTE le regioni d’Italia. Resta fermo il fatto che, se gli interessati trovassero collocazione nella regione nella quale espletarono il concorso 2012, automaticamente verrebbero esclusi da questa seconda fase, anche nel caso di produzione della domanda. Dal momento della comunicazione della nomina ci saranno 5 gg. per accettare. ATTENZIONE, però: nel caso di non accettazione i soggetti “saranno definitivamente espunti dalle ripettive graduatorie di merito e ad esaurimento” il che vuol, dire che, se un soggetto che si trova nelle due graduatorie, chiede l’interregionale per la graduatoria di merito e poi non accetta viene depennato non solo dalla graduatoria di merito, ma anche dalla GAE.
Al momento il Decreto Ministeriale, regolante quanto sopra, non è ancora disponibile. Quando ne saremo in possesso lo diffonderemo.