Come è noto, l’art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, escluse le lavoratrici del settore domestico, possano avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati.
Il congedo in argomento è stato previsto, in via sperimentale, per l’anno 2015; in forza del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, la misura è stata estesa anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni da parte del Ministeri vigilanti (art. 26, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 80/2015).
A riguardo l’Inps, con la circolare n. 65 del 15/4/2016 ha fornito le istruzioni applicative con la precisazione che per le lavoratrici del settore pubblico, l’indennità per il congedo in questione è corrisposta dall’Amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto per i trattamenti di maternità.
Nel rinviare per completezza di informazione al testo ufficiale della suddetta circolare, si riportano di seguito gli aspetti salienti della stessa.
Durata, modalità di fruizione e indennizzo del congedo
Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa; di conseguenza, un mese di congedo equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro.
Il congedo non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi è obbligo di prestare attività lavorativa quali, ad esempio, giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa, pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto. Quindi se la lavoratrice, ad esempio, ha un’attività di lavoro su 5 giorni lavorativi, ed indica un periodo di congedo per due settimane continuative dal lunedì della prima settimana al venerdì della seconda, il sabato e la domenica inclusi tra le due settimane non vanno conteggiati né indennizzati a titolo di congedo vittima di violenza di genere.
Nei rapporti di lavoro a tempo determinato oppure in caso di licenziamento il congedo non è fruibile dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
I 3 mesi di congedo (equivalenti a 90 giornate) possono essere fruiti entro l’arco temporale di 3 anni. In mancanza di specifiche indicazioni di legge, i 3 anni si intendono decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Circa la modalità di fruizione, la norma prevede che il congedo possa essere fruito su base giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La modalità oraria consente alla lavoratrice di astenersi dall’attività lavorativa per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Quindi, ad esempio, se l’orario medio giornaliero del mese precedente è pari ad 6 ore, l’assenza oraria nella giornata di lavoro deve essere pari a 3 ore, a prescindere dall’articolazione settimanale dell’orario di lavoro
Pertanto:
• in assenza di contrattazione, la lavoratrice può scegliere tra la modalità giornaliera e quella oraria;
• se la contrattazione prevede una delle due modalità (oraria o giornaliera), il congedo è fruibile nella modalità indicata. Se è prevista la fruizione in modalità oraria, questa è consentita solo per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera, pari al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.
In assenza di specifiche indicazioni di legge, per ultima retribuzione si intende quella individuata ai sensi dell’art. 23 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151/2001) ossia quella percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
In caso di fruizione oraria la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera spettante.
Adempimenti della lavoratrice
Per fruire del congedo in oggetto la lavoratrice, è tenuta:
• a preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità;
• ad indicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo;
• a consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione.
Lavoratrici dipendenti di Amministrazioni Pubbliche
Per le dipendenti pubbliche, considerato che il trattamento economico di maternità è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, le somme corrisposte costituiscono reddito da lavoro dipendente e, pertanto, imponibile ai fini del trattamento pensionistico.
I periodi di congedo fruiti sono utili ai fini del trattamento di fine servizio (TFR/TFS).