La riunione è stata assolutamente deludente e ha portato i rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali rappresentative, con l’eccezione dell’ANP, ad abbandonare il tavolo.
L’amministrazione, rappresentata dal Capo Dipartimento Dott.sa De Pascale e dai Direttori generali Dott. Greco e Dott.sa Palumbo, ha introdotto gli argomenti all’ordine del giorno gradualmente ed ha iniziato presentando le linee in base alle quali è stato predisposto il D.M. di riparto dei 200 milioni di euro previsti dalla legge tra le istituzioni scolastiche. E’ stato precisato che la bozza di D.M., non presentata nella sua formulazione alle OO.SS., è alla firma del Ministro.
I criteri di riparto utilizzati sono due:
1) 80% della cifra viene suddivisa sulla base del personale di ruolo in servizio;
2) 20% della cifra viene suddiviso sulla base degli indicatori, a cui viene attribuito per tutti lo stesso peso, relativi a: alunni disabili, alunni con cittadinanza non italiana, complessità del territorio, numero medio degli alunni per classe.
Dai prospetti illustrativi che sono stati consegnati si desume che l’importo medio per scuola si attesta tra 21.500 e 22.000 euro – lordo stato - (N.B. come fatto rilevare il valore medio è di scarso significato visto che si varia da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 72.500 euro) e che l’importo medio per docente di ruolo è pari a 276 euro (N.B. questo dato è ancora meno significativo dato che le risorse non potranno essere distribuite a pioggia).
Su questo aspetto si è fatto rilevare come la legge 107, al comma 126, prevede “il riparto a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti …..,” e non, quindi, in base al numero di docenti di ruolo. Purtroppo, ma è previsto dal comma 128 della stessa legge 107 i destinatari sono da individuare tra il “personale docente di ruolo”, continuano, anche in questo caso, a penalizzare, come sottolineato dai sindacati, il personale precario anche se con nomina annuale.
In relazione alle problematiche inerenti la costituzione dei comitati di valutazione e il loro funzionamento la posizione illustrata dall’amministrazione si può riassumere, ai soli fini della formulazione dei criteri per l’attribuzione del “bonus”, nei seguenti punti:
a) il comitato può ritenersi costituito anche in assenza di una componente;
b) le sedute sono valide con la maggioranza dei componenti effettivi (N.B.: la legge 107 non prevede la nomina di supplenti) e le delibere sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
L’amministrazione è passata, poi, ad illustrare i motivi per cui, a suo parere, nonostante la legge 107 al comma 128 definisca il “bonus” come “...natura di retribuzione accessoria” non riteneva necessario un passaggio contrattuale a livello di scuola.
A questo punto le delegazioni dello SNALS-CONFSAL insieme a quelle di FLC CGIL, CISL Scuola, Uil Scuola e Gilda-Unams, quindi con la sola eccezione dell’ANP (ognuno può fare le sue valutazioni…), hanno scelto di abbandonare la seduta di informativa. Ciò in considerazione del fatto che si continuava a non tener in alcun conto le argomentazioni già sollevate in precedenti incontri che evidenziavano come, trattandosi di retribuzione accessoria, non potevano essere esclusi i dovuti passaggi di natura contrattuale e che, inoltre, nella proposta formulata non venivano esplicitamente salvaguardate né le prerogative del Collegio dei Docenti né quelle negoziali delle RSU in materia di salario accessorio.
Riportiamo di seguito la posizione condivisa da SNALS-CONFSAL, FLC CGIL, CISL Scuola, Uil Scuola sui fondi alle scuole per il “bonus docenti” (chi fa che cosa ……….)
Fondi alle scuole per il bonus docenti.
Chi fa che cosa: collegio, consiglio, comitato di valutazione, dirigente scolastico e Rsu
Autonomia scolastica come corresponsabilità di sistema
Il Fondo istituito dalla legge 107/2015 per la valorizzazione del merito del personale docente è stato oggetto di una prima informativa sindacale presso il Miur; a seguire ci sarà una prossima riunione prima che il Miur comunichi, con apposito provvedimento, alle singole Istituzioni scolastiche le quote spettanti, così come previsto dal comma 126 - art.1 della legge 107.
Non appena risulteranno completate le nomine dei membri esterni da parte degli Uffici Scolastici Regionali, i Comitati di Valutazione neo-costituiti verranno chiamati alla loro operatività, e questo in una situazione nella quale quadro normativo appare ancora piuttosto confuso e il processo messo in campo dalle scuole alquanto disomogeneo.
Più volte sono state evidenziate le profonde criticità di una procedura che appare molto lontana dal concreto vissuto di un corpo professionale tradizionalmente orientato a pratiche di cooperazione e condivisione nella progettazione e gestione del proprio lavoro; lo strumento del bonus assume una logica tendenzialmente di segno opposto, con rischi non indifferenti di condizionamento e di divisione, specie se l’applicazione della norma si configurasse come affidamento in gestione a un’autorità salariale personalistica e monocratica. Anche prescindendo da altre valutazioni, va tenuto conto che l’assegnazione del bonus è un atto amministrativo e come tale non può configurarsi come esercizio di un arbitrario potere discrezionale, ma come decisione assunta sulla base di una “motivata valutazione”, attenta ai canoni della trasparenza, dell’imparzialità, dell’equità e dell’antidiscriminazione (cfr. legge 241/90, legge 190/2012, d.lvo. 133/2013), in esito a un percorso dal quale, trattandosi di retribuzione accessoria, non possono essere esclusi o elusi i dovuti passaggi di natura contrattuale.
Il doveroso rispetto delle norme di legge non può essere invocato a senso unico, circoscrivendolo alla sola legge 107 (o meglio: alla propria interpretazione dei suoi contenuti) ed escludendo altre norme, altrettanto vigenti in quanto mai abrogate, che definiscono prerogative e competenze degli organismi di governo della scuola e disciplina delle relazioni sindacali.
Si ricorda, a tal fine, che non sono in alcun modo intaccati i poteri del Collegio dei docenti in materia di definizione dei piani formativi, né rispetto alla definizione di articolazioni e compiti funzionali agli obiettivi prefissati, con riferimento sia alla didattica che ad aspetti organizzativi. Vanno dunque correttamente individuate e salvaguardate le prerogative del Collegio nell’individuazione di incarichi e attività, prerogative che in alcun modo possono essere trasferite al Comitato di valutazione.
Sarebbe in ogni caso inconcepibile un percorso di valorizzazione della professionalità che prescindesse da quanto gli Organismi Collegiali, nell’esercizio delle loro competenze, hanno discusso e deliberato in ordine all’offerta formativa e alle modalità con cui la scuola si organizza per un ottimale svolgimento delle sue attività.
L’ambito della disciplina negoziale non invade naturalmente le prerogative di altri soggetti e organismi, potendo a tal fine far conto anche su una consolidata esperienza che non ha mai visto sovrapposizioni, interferenze o conflitti tra le deliberazioni degli organi collegiali e le intese scaturite dalla contrattazione d’istituto. La stessa legge 107, nel delineare il percorso di predisposizione delle Linee Guida per la valutazione del merito che dovranno essere emanate al termine del triennio 2016/2018, prevede momenti di confronto con le parti sociali, così ammettendo che la materia chiama in causa inevitabilmente sensibilità e competenze anche di natura sindacale. Non vi è dunque ragione di escludere a livello di istituzione scolastica passaggi procedurali che le norme prevedono a livello nazionale.
Un percorso di valorizzazione professionale che sarebbe interesse di tutti riprendere è quello indicato come obiettivo dall’art. 24 del vigente CCNL di comparto, che assume come base di partenza il documento elaborato già nel 2004 dalla commissione mista governo-sindacati, a dimostrazione di come non vi siano opposizioni preconcette rispetto a percorsi di valorizzazione rispetto ai quali un ampio livello di condivisione servirebbe anche a ridurre i rischi di conflittualità e di contenzioso insiti in ogni procedura di natura selettiva.
È evidente che il profilo di dirigente cui fare riferimento non può essere quello centrato su un’assoluta discrezionalità di decisione (che nemmeno la legge 107 in effetti riconosce e consente), ma è piuttosto quello che contempla un sapiente e armonico governo “delle varie voci che si esprimono all’interno della scuola”, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e delle prerogative negoziali delle RSU in materia di salario accessorio.
Alleghiamo le istruzioni operative che esplicitano un percorso per l’attribuzione del “bonus” secondo legalità e trasparenza in modo che le istituzioni scolastiche, tutto il personale che vi opera e gli organismi collegiali possano utilizzarle.