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22-12-2015 N. 22 - CIRCOLARE MIUR

Argomenti trattati: circolare ministeriale, iscrizioni,
Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2016/2017.

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

 

CM 22 del 21/12/2015

AOODGOSV/Prot. 14017

 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2016/2017.

 

La presente circolare disciplina, per l’anno scolastico 2016/2017, le iscrizioni:

- alle sezioni delle scuole dell’infanzia;

- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;

- ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line” e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare;

- alle classi terze degli istituti tecnici e professionali;

- al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.

Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 22 gennaio 2016 al 22 febbraio 2016.

Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, di cui è cenno nel paragrafo 11 della presente circolare, si rinvia a una successiva nota della scrivente Direzione generale, nella quale saranno fornite dettagliate istruzioni, anche con riferimento ai termini.

 

1 - Iscrizioni on line

 

1.1 - Istituzioni scolastiche coinvolte

Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n.135, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali. A partire da quest’anno, il servizio “Iscrizioni on line” è attivo anche per le scuole in lingua slovena.

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 22 gennaio 2016 alle ore 20:00 del 22 febbraio 2016. Dalle ore 8:00 del 15 gennaio 2016 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line presso le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro partecipazione al sistema “Iscrizioni on line” è facoltativa.

Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli istituti professionali nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.

Per l’anno scolastico 2016/2017, il servizio di iscrizione on line per i percorsi erogati dai Centri di formazione professionale è attivato per le seguenti Regioni: Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Veneto.

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.

Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2016/2017.

 

1.2 - Esclusioni dal sistema “Iscrizioni on line”

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:

1. alle scuole dell’infanzia;

2. alle scuole della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano;

3 alle classi terze degli istituti tecnici e professionali;

4. al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;

5. ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;

6. agli alunni in fase di preadozione. Al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.

Per le iscrizioni sopraelencate, si fa riferimento ai corrispondenti paragrafi della presente circolare e/o alle eventuali disposizioni dettate dagli uffici competenti e/o alla istituzione scolastica presso la quale si chiede l’iscrizione.

 

2 - Adempimenti delle istituzioni scolastiche

Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione SIDI “Scuola in chiaro” nell’Area Rilevazioni, sulla base delle indicazioni fornite con nota dalla Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica – Ufficio VI - Statistica e studi.

Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on line attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI nell’area “Gestione Alunni”, percorso “Iscrizioni on line”. Sul processo delle iscrizioni on line (dalla personalizzazione del modello alla sua validazione, pubblicazione ed eventuale collaudo a cura delle istituzioni scolastiche), viene fornita una dettagliata spiegazione dalla predetta Direzione generale competente, attraverso la pubblicazione di una nota riassuntiva del processo stesso e l’aggiornamento della pagina dedicata sul portale SIDI, che conterrà le smart guide, le FAQ e ogni utile materiale.

In particolare, il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici degli alunni, e in una parte che ogni scuola può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un ampio elenco di voci predefinite o aggiunte dalla scuola.

Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda viene reso disponibile ai genitori attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere direttamente dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.

L’Amministrazione scolastica garantisce in ogni caso, soprattutto agli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale. Un’aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali consente di individuare in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie.

In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

Si rammenta in proposito che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori. In quest’ottica, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema ratio, a parità di ogni altro criterio. È, comunque, da evitare il ricorso a eventuali test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione.

 

2.1- Raccolta dei dati personali

Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, on line o cartaceo ove previsto, si raccomanda alle istituzioni scolastiche la scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito, Codice) e, con specifico riguardo al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato nell’ambito delle predette operazioni, del “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali” (d. m. 7 dicembre 2006, n. 305), in conformità al parere del 26 luglio 2006 del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciò, soprattutto in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e successivamente trattati si riferiscono prevalentemente a soggetti minori di età.

In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati personali con parere n. 563 del 12 dicembre 2013, si ritiene opportuno fornire indicazioni alle scuole che, nell’ambito della propria autonomia didattica, intendano integrare e adeguare il modulo di iscrizione per fornire agli studenti ulteriori servizi in base al proprio Piano triennale dell’offerta formativa (1) e alle risorse disponibili.

__________________

(1) La legge 13 luglio 2015, n. 107, ha delineato un’organizzazione scolastica innovativa che ha come obiettivo la completa realizzazione dell’autonomia scolastica. Si richiamano a tal proposito i commi da 12 a 19 dell’articolo 1 della predetta legge, afferenti al piano triennale dell’offerta formativa, documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, con il quale le scuole esplicitano alle famiglie la propria offerta formativa.

 

In particolare, la nota del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 5 ottobre 2015, n. 2157, in considerazione della recente approvazione della legge 107/2015 e dei tempi di perfezionamento dei piani di dimensionamento regionali, individua il 15 gennaio 2016 come termine ultimo per la predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure per l’avvio dell’anno scolastico 2016/2017, ivi comprese le iscrizioni degli alunni.

Inoltre, la nota del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione dell’11 dicembre 2015, n. 2805, definisce gli orientamenti per la redazione del piano triennale dell’offerta formativa.

In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel piano triennale dell’offerta formativa (cfr. art. 11 del Codice). La valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta verificando rispettivamente se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità considerata e se la stessa, tenuto anche conto del bagaglio informativo già a disposizione della scuola, possa essere comunque validamente raggiunta con l’esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola e selettivamente individuati (cfr. art. 3 del Codice).

A tale proposito, si richiama la nota della scrivente Direzione generale del 1° aprile 2015, prot. n. 2773, con la quale si rammenta che sono qualificati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori degli alunni.

Le richieste di informazioni finalizzate all’accoglimento delle domande di iscrizione, ovvero per l’attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa, sono definite con delibera del Consiglio di istituto che evidenzi in maniera puntuale i criteri sottesi, in modo da rendere comprensibile l’indispensabilità delle informazioni raccolte rispetto a ciascuna finalità perseguita.

Le scuole forniscono l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento ai diritti di cui all’art. 7 del predetto Codice, secondo le seguenti modalità:

1. per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa deve essere visualizzata prima dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare, e un flag ne deve registrare la presa visione;

2. per le iscrizioni che non vengono effettuate on line (a esempio, per le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema “Iscrizioni on line”), l’informativa deve essere opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea.

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare anche ulteriori modalità di pubblicizzazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali degli studenti, quali, a esempio, la pubblicazione del testo dell’informativa sul sito web della scuola.

Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, con modalità che consentono l’identificazione degli interessati, i moduli di iscrizione relativi agli studenti che, pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti, solo per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente necessario (cfr. art. 11 del Codice).

 

3 - Adempimenti dei genitori

I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:

-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro”.

A partire da quest’anno, per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni.

Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;

-si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 8:00 del 15 gennaio 2016;

-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 22 gennaio 2016;

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it.

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater (2) del codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.

Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato d.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

 

4 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione

 

4.1-Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, attraverso la compilazione della scheda A (3) allegata alla presente circolare, dal 22 gennaio 2016 al

 

___________

(2) Art. 316 co. 1 c.c.

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3 c.c.

Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.

Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche alfine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3 c.c.

Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

(3) L’eventuale personalizzazione del modello di iscrizione, che conterrà comunque le informazioni richieste nella scheda A allegata, viene effettuata direttamente dalle istituzioni scolastiche sulla base di specifica delibera del Consiglio di istituto, che si attiene a quanto precisato in merito alla individuazione delle ulteriori richieste di informazioni alle famiglie.

 

22 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 (4), possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiano entro il 31 dicembre 2016 il terzo anno di età.

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2017. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2017.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2016, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R.89/2009:

•         alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;

•         alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

•         alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

Sono attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal d.P.R. n. 89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’art.3, comma 1, del d.lgs. n.59/2004.

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

Le scuole comunicano per iscritto agli interessati, debitamente motivandolo, l’eventuale mancato accoglimento delle domande, in tempo utile per consentire l’opzione verso altra scuola.

 

4.2 – Iscrizioni alle “Sezioni primavera”

Per l’anno scolastico 2016/2017 è prevista la prosecuzione delle “Sezioni primavera”, che costituiscono un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio educativo integrato e aggregato alle scuole dell’infanzia ed eventualmente ai nidi d’infanzia, ai sensi dell’Accordo in Conferenza unificata n. 83/CU del 1° agosto 2013, rinnovato con l’Accordo in Conferenza unificata n. 78/CU del 30 luglio 2015.

Le iscrizioni avvengono secondo modalità definite nelle singole realtà territoriali da intese tra gli Uffici scolastici regionali e le Regioni.

 

4.3 – Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria statale si effettuano esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 22 gennaio 2016 alle ore 20:00 del 22 febbraio 2016.

I genitori (5):

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2016;

- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2016 e comunque entro il 30 aprile 2017. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2017.

______________

(4) Si evidenzia che la sentenza della Corte costituzionale n. 92/2011 ha annullato l’articolo 2, commi 4 e 6, del d.P.R. n. 89 del 2009.

(5) Cfr. art. 337 quater co.3

 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2017, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.

Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del predetto d.P.R. 89 /2009, è così strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).

L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.

L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.

Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel piano triennale dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), i genitori, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine.

L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola primaria statale viciniore, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando, altresì, ai genitori che entro il termine dell’anno scolastico 2016/2017 l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe seconda.

Analogamente, per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si rammenta che gli alunni soggetti all’istruzione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico.

 

4.4 – Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado

Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado statale degli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 22 gennaio 2016 alle ore 8:00 del 22 febbraio 2016.

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del d.P.R. n. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.

L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze che devono essere portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Pertanto, anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Resta inteso che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 22 febbraio 2016 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola secondaria di primo grado statale viciniore, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì che, entro il termine dell’anno scolastico 2016/2017, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe seconda.

Analogamente, per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, gli alunni soggetti all’istruzione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico.

 

5 - Obbligo di istruzione

 

5.1 - Modalità di assolvimento

L’obbligo di istruzione si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare;

- stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

- istruzione parentale. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere l’esame di idoneità alla classe terza dell’indirizzo di studi prescelto (6).

 

____________

(6) Si veda in proposito la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del 4 febbraio 2011, prot.781. Si fa presente che l’esame di idoneità deve essere sostenuto anche per l’accesso alla classe seconda della scuola secondaria di secondo grado.

 

5.2 - Responsabilità condivisa

L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base, necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

•         i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o l’affidatario, cui competono le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;

•         le istituzioni scolastiche, dalle quali dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito, assumono particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate all’orientamento della scelta dei percorsi di studio e di lavoro;

•         l’Amministrazione scolastica, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;

•         le Regioni e gli Enti locali, cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e di garantire le dotazioni e i supporti strutturali e necessari allo svolgimento dell’attività didattica.

 

5.3 - Verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.

Qualora risultino studenti non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori per verificare se abbiano effettuato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionale, ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite, tramite la procedura delle iscrizioni on line, nell’Anagrafe nazionale degli alunni.

A riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo aggiornamento dell’Anagrafe per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli studenti e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

 

6 – Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado

Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado nell’a.s. 2015/2016 alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado sono effettuate esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 22 gennaio 2016 alle ore 8:00 del 22 febbraio 2016.

I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai dd.P.R. n. 89/2010, n. 88/2010 e n. 87/2010 e successive integrazioni, riportati agli allegati nn. 1, 2, 3 alla presente circolare.

A tale riguardo, assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso ad orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.

A tal fine, si rammenta che il “consiglio orientativo”, definito dal consiglio di classe in forma analitica o sintetica, va reso noto ai genitori degli alunni al termine del primo trimestre/quadrimestre e, comunque, in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Per offrire un consiglio di orientamento efficace e puntuale, si suggerisce di individuare non più di tre possibili opzioni.

 

6.1 - Procedure di iscrizione

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado statale viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, infatti, si può rendere necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto). In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

In ogni caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.

L’iscrizione è disposta d’ufficio:

− per gli studenti delle classi successive alle prime, a eccezione degli studenti delle classi seconde che debbono iscriversi alla classe terza di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale, di cui ai successivi paragrafi 6.5 e 6.6.

− per gli studenti ripetenti le classi prime.

 

6.2 - Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici

Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 89/2010, che subordina l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.

Si precisa che il numero delle classi prime di tali licei non può superare, per l’a. s. 2016/2017, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.

Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire all’utenza, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola, entro il 22 febbraio 2016 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data.

 

6.3 - Iscrizioni alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici

Il d.P.R. 5 marzo 2013, n. 52, recante il “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei”, precisa che la sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico.

Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risultano autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi.

Si evidenzia che sarà consentita, anche per l’a. s. 2016/2017, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.

 

6.4 - Iscrizioni alla terza classe degli istituti tecnici

Dal 22 gennaio al 2016 al 22 febbraio 2016si effettuano le iscrizioni alla classe terza degli allievi che frequentano il secondo anno nell’a.s. 2015-16.

Sono disposte d’ufficio le iscrizioni degli alunni degli istituti tecnici frequentanti la classe seconda dell’indirizzo “Turismo” che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo.

Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, a esempio:

- prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/ opzione dell’indirizzo già frequentato;

− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del medesimo settore e presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico cui si è iscritti;

− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, purché del medesimo settore, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.

Si sottolinea che le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse dalla procedura delle Iscrizioni online.

 

6.5 Iscrizioni alla terza classe degli istituti professionali

Dal 22 gennaio 2016 al 22 febbraio 2016 si effettuano le iscrizioni alla classe terza degli allievi che frequentano il secondo anno nell’ a.s. 2015-16.

Sono disposte d’ufficio le iscrizioni degli alunni degli istituti professionali frequentanti la classe seconda dell’indirizzo “Servizi socio sanitari” nonché delle relative articolazioni : “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”, “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo.

Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, a esempio:

− prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/ opzione dell’indirizzo già frequentato;

− prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione, del medesimo indirizzo, ma non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.

Si sottolinea che le iscrizioni al terzo anno degli istituti professionali sono escluse dalla procedura delle Iscrizioni online.

 

6.6 - Iscrizioni al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”

L’art. 8, comma 1, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, ha previsto, per i percorsi degli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia” la prosecuzione del percorso, successivamente all’esame di Stato del quinquennio, con un ulteriore anno di specializzazione denominato “Enotecnico”.

È possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.

Tenuto conto che l’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnico” è consentita, a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010, qualora le istanze di iscrizione superino il numero dei posti complessivamente disponibili in relazione alle classi attivate, l’ammissione al percorso sarà determinata tenuto conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

Si rammenta che le predette iscrizioni, da presentarsi entro il termine del 22 febbraio 2016, sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.

 

7 - Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 22 gennaio 2016 alle ore 20:00 del 22 febbraio 2016, le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare, nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che aderiscono al sistema “Iscrizioni on line” su base volontaria.

Per l’anno scolastico 2016/2017 il servizio di iscrizione on line ai Centri di formazione è attivato nelle seguenti Regioni: Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Veneto.

Si sottolinea che l’iscrizione on line ai Centri di istruzione e formazione professionale regionali è riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione nell’a.s. 2015/2016 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.

 

8 - Trasferimento di iscrizione

Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.

Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.

Nel richiamare l’attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si rammenta che le conseguenti rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione.

 

9- Accoglienza e inclusione

 

9.1 - Alunni con disabilità

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal d.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.

Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato di credito formativo comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2016/2017, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992, al fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati (articolo 9, comma 4, d.P.R. 22 giugno 2009, n.122 (7).

 

___________

(7) Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle Linee guida emanate dal MIUR- Direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione il 4 agosto 2009.

 

Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).

 

9.2 - Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al d.m.12 luglio 2011, n. 5669, e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata.

L’alunno con diagnosi di DSA, dispensato dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 6 del d. m. 5669/2011, che supera l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, consegue titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

L’alunno con diagnosi di DSA esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere, che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire il percorso di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i successivi crediti formativi maturati.

 

9.3 - Alunni con cittadinanza non italiana

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394/1999.

Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla c. m. 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici scolastici regionali, fissando - di norma - dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line.

Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

Si richiama, infine, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.

 

10 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dagli interessati al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line, del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente circolare.

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda C allegata alla presente circolare. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:

•         attività didattiche e formative;

•         attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;

•         libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);

•         non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

 

11 - Percorsi di istruzione degli adulti

I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati, come noto, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, in:

- percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al d. m. 22 agosto 2007, n. 139;

- percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’art. 4, co. 6, del d.P.R. 263/2012, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica;

- percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA, destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3 del predetto d.P.R. 263/2012, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa.

Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.

Possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.

Ai fini di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.

Con successiva nota della scrivente Direzione generale saranno fornite dettagliate istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, anche con riferimento ai termini.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela PALUMBO

ALLEGATI: (formato.zip)

ALLEGATO 1 - LICEI

ALLEGATO 2 - TECNICI

ALLEGATO 3 - PROFESSIONALI

SCHEDA A

SCHEDE B -C - ATTIVITA' ATERNATIVE

 

 

 

 

Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e paritarie

Ai Presidenti delle Regioni

Ai Presidenti delle Province

Ai Sindaci dei Comuni

LORO SEDI

 

Al Sovrintendente scolastico per la Regione Valle

D’Aosta

AOSTA

 

Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua

italiana

BOLZANO

 

All’Intendente scolastico per la scuola in lingua

tedesca

BOLZANO

 

All’Intendente scolastico per la scuola delle località

ladine

BOLZANO

 

Al Dirigente del Dipartimento istruzione per la

Provincia

TRENTO

 

e, p.c.,

 

al Capo del Dipartimento per il sistema educativo

di istruzione e di formazione

 

al Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

 

all’Ufficio legislativo

 

all'Ufficio Stampa

 

al Gabinetto dell’On. Ministro

SEDE

 

al Coordinamento tecnico della IX Commissione

della Conferenza delle Regioni

Via Parigi

ROMA

 

Scadenze di: dicembre 2024