Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTAla legge 31 dicembre 2009, n. 196 “legge di contabilità e finanza pubblica”;
VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 88 riguardante il Regolamento di riordino dei tecnici, a norma dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l’art. 8, comma 2, lettera b) che rinvia ad un successivo decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze la definizione dei criteri generali per l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente;
VISTOil D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 89 riguardante il Regolamento di riordino dei licei, a norma dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l’art. 6, comma 2, “Liceo Linguistico” e l’art. 10, comma 5, “Passaggio ad ordinamento”, con i quali è previsto, rispettivamente, per i licei linguistici che dal primo anno del secondo biennio è impartito l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica e che dal secondo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica, e che fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno delle altre tipologie liceali è impartito l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica;
TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135, prevede che con il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca debbono essere stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle scuole, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, a valere sui Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATOche nei “Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, di cui al citato art. 1, comma 601, sono confluiti l’autorizzazione di spesa di cui alla Legge 18 dicembre 1997, n. 440, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 634, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano programmatico, di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTOl’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, che individua le possibili destinazioni per l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 di approvazione delle “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 191 di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017“;
VISTO il DPCM n. 98 dell’11 febbraio 2014 riguardante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
VISTOil decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2014, n. 101094, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017”;
VISTOl’avviso concernente il citato decreto 29 dicembre 2014, G.U. del 13 gennaio 2015, serie generale n. 9, di sostituzione della Tabella 7 relativa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
DATO ATTOche la Tabella 7 allegata al suddetto D.M. n. 101094 del Ministro dell’economia e delle finanze, concernente lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’anno 2015 si articola in quattro Centri di responsabilità amministrativa;
VISTOil D.M. n. 46 del 30 gennaio 2015, con il quale sono state assegnate ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa di questa Amministrazione, e solo limitatamente al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ai Direttori Generali;
VISTO il D.M. n. 435 del 16 giugno 2015 (ex 440), registrato alla Corte dei Conti in data 15 luglio 2015, foglio n. 3191, concernente “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche“;
VISTO l’art. 23 comma 1, lettera a) del sopra citato Decreto Ministeriale n. 435/2015, che affida alla Direzione Generale per il personale scolastico la somma di € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) per la formazione del personale docente coinvolto nell’insegnamento della lingua inglese in modalità CLIL (Content and language integrated learning), di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 88 e 89;
CONSIDERATO che l’art. 23, comma 3 lettera a), del Decreto Ministeriale n. 435/2015, affida alla Direzione generale per il personale scolastico la ripartizione della somma complessiva di € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) per ambiti regionali e in proporzione al numero dei soggetti da formare;
CONSIDERATOche l’art. 23, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 435/2015 sottolinea che le iniziative nazionali di formazione previste dal medesimo art.23, comma 1, essendo previste da specifiche disposizioni di legge, non sono soggette al limite di spesa di cui all’articolo 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, così come stabilito con la circolare n.33 del 28 dicembre 2011 della Ragioneria Generale dello Stato, paragrafo 4. Tale indicazione è comprovata anche dal parere n.116/2011 Corte dei Conti, sezione regionale della Lombardia, richiamato nella medesima circolare;
CONSIDERATO inoltre, che l’art.23, comma 3 lettera b) e c) del Decreto Ministeriale n.435/2015, incarica la Direzione generale per il personale scolastico di definire le specifiche dei progetti per la formazione del personale docente coinvolto nell’insegnamento della lingua inglese in modalità CLIL (Content and language integrated learning), di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 88 e 89, incluse le modalità per la valutazione dei discenti e le competenze e/o conoscenze in uscita e le finalità con l’obiettivo di far raggiungere ai docenti di discipline non linguistiche una adeguata competenza professionale utile all’assolvimento del compito, fermo restando il profilo del docente individuato dal D.M. 30 settembre 2011;
ATTESO l’art. 23, commi da 4 a 8 del citato Decreto Ministeriale, individua gli adempimenti a cura degli Uffici Scolastici Regionali;
VISTOil decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 6 del 16 aprile 2012;
VISTOil decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 89 del 20 novembre 2013 ed in particolare l’art.4 che descrive le tipologie dei corsi ed in particolare il “corso standard” e il “corso di integrazione”;
VALUTATAl’opportunità di aumentare il numero dei partecipanti al “corso standard” e al “corso di integrazione” (denominato modulo breve) fino ad un massimo di 30 unità;
RITENUTO necessario, rideterminare il costo unitario del “corso standard” in € 8.000 (ottomila/00) in funzione del numero maggiore di partecipanti;
RILEVATO che il fabbisogno dei docenti per la formazione CLIL è prevalentemente orientato al proseguimento dei percorsi linguistici dal livello B1 e B1+ a B2 e dal livello B2 e B2 + a C1;
CONSIDERATA la necessità di garantire la formazione linguistica CLIL per il personale docente attualmente in formazione sui percorsi linguistici e di assicurare la presenza nelle classi di docenti formati con competenze linguistiche per l’insegnamento di Discipline Non Linguistiche, come previsto dai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 88/2010 e 89/2010:
D E C R E T A
Art. 1
(Oggetto)
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 23, comma 3 lettera b) del Decreto Ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015, definisce le specifiche del progetto formativo nazionale finalizzato al miglioramento delle competenze linguistico-comunicative del personale docente coinvolto nell'insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL (Content and language integrated learning), ai fini dell'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 88 e 89 del 15 marzo 2010, e definisce le modalità per la valutazione delle competenze linguistico-comunicative dei docenti in entrata e in uscita.
Il presente decreto ripartisce per ambiti regionali, secondo l’allegata tabella, lo stanziamento € 1.796.320,00 (unmilionesettecentonovantaseimilatrecentoventi/00) per l’attivazione dei corsi linguistici.
Art. 2
(Obiettivi)
Ai sensi dell’art. 23, comma 3, lettera c) del citato Decreto Ministeriale, l’iniziativa formativa è destinata ad attivare percorsi articolati di formazione linguistica con l’obiettivo di far raggiungere ai docenti di discipline non linguistiche una adeguata competenza professionale utile all’assolvimento del compito, fermo restando il profilo del docente individuato dal D.M. 30 settembre 2011 e successivamente declinato per i docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici con il Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012, citato in premessa.
Art. 3
(Tipologie dei corsi linguistici)
Il percorso formativo completo deve portare il docente di discipline non linguistiche al livello C1 (ed in via transitoria al livello B2) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Per il raggiungimento dell’obiettivo di far conseguire ai corsisti una adeguata competenza linguistico-comunicativa, devono essere realizzati corsi per i seguenti livelli: da B1 a B2, da B2 a C1, che possono articolarsi in sottolivelli intermedi B1+ e B2+.
Per un numero non inferiore a 20 e non superiore a 30 docenti possono essere organizzati:
• “corsi standard” della durata complessiva di 130 ore, articolati con attività sia in presenza sia on-line in modo da garantire almeno 60 ore in presenza. La durata del corso non deve superare gli otto mesi.
• "moduli brevi" di un numero inferiore di ore previste per il “corso standard”, articolati con attività in presenza e/o on-line per docenti che necessitino di un percorso di formazione ridotto per il raggiungimento di livelli prefissati. La durata del corso non deve superare i sei mesi.
L’attività on-line, monitorata da un tutor con elevate competenze linguistiche, didattiche e digitali,
deve essere erogata attraverso una piattaforma che presenti i seguenti requisiti di qualità:
a) ampia offerta di esercitazioni e task di ascolto, lettura, scrittura, parlato e uso della lingua;
b) contenuti didattici digitali e materiale interattivo;
c) predisposizione di strumenti per la rilevazione delle attività sviluppate dal corsista;
d) tracciamento del percorso formativo;
e) report di monitoraggio individuali e collettivi.
In base alla rilevazione del fabbisogno formativo, gli Uffici Scolastici Regionali possono programmare corsi per docenti DNL di varie lingue straniere.
Art. 4
(Destinatari dei corsi linguistici)
Sono destinatari del percorso linguistico, in via prioritaria, i docenti con contratto a tempo indeterminato impegnati nell'insegnamento secondo la metodologia CLIL, con competenza linguistica di ingresso pari ai livelli B1, B1+, B2, B2+, in servizio nei licei e negli istituti tecnici, che insegnano:
1. una disciplina non linguistica nelle classi terze, quarte e quinte dei licei linguistici;
2. una disciplina non linguistica nelle classi quinte delle altre tipologie liceali;
3. una disciplina di indirizzo nelle classi quinte degli istituti tecnici.
Art. 5
(Modalità di valutazione delle competenze linguistico-comunicative in ingresso e in uscita)
I percorsi linguistici sono avviati sulla base degli esiti di test di posizionamento, coordinati a livello regionale e somministrati su base territoriale, per i soli docenti privi di valida certificazione linguistica o di attestazione di competenza linguistico-comunicativa di corsi frequentati nei piani di formazione precedentemente organizzati, in modo da poter costituire gruppi classe di livello linguistico omogeneo. Al termine di ciascun corso è rilasciato un attestato di competenza linguistico-comunicativa che dà conto della collocazione su uno dei livelli QCER e che declina le competenze raggiunte in riferimento alle competenze iniziali.
Art. 6
(Criteri di individuazione delle istituzioni scolastiche )
Nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, gli Uffici Scolastici Regionali acquisiscono le candidature delle istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.
Le candidature saranno valutate da apposite commissioni nominate dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, una per regione, composte da personale dipendente in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti formativi. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità comunque denominate. La valutazione prevede un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:
a) adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 40 punti);
b) progetti formativi in favore di personale scolastico precedentemente portati a valido compimento (massimo 30 punti);
c) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti che rimangono di proprietà dell’Amministrazione (massimo 30 punti).
La disponibilità, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, di aule corsi debitamente attrezzate nonché l’impegno a verificare la qualità delle attività on-line e delle piattaforme messe a disposizione dai soggetti erogatori costituisce requisito necessario per l’ammissibilità delle candidature delle istituzioni scolastiche.
Art. 7
(Criteri di individuazione dei soggetti erogatori della formazione)
Le Istituzioni scolastiche si avvalgono, per l’erogazione dei “corsi standard” e dei “moduli brevi” di formazione linguistica, della collaborazione di:
a) strutture Universitarie e centri linguistici d’ateneo i cui docenti dei corsi devono essere madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
b) enti culturali di governi stranieri i cui docenti dei corsi devono essere madrelingua di comprovata esperienza con almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola;
c) istituzioni private in possesso di certificazioni europee (ISO e altra certificazione di qualità per l’insegnamento delle lingue straniere) e sedi accreditate per gli esami di certificazioni linguistiche con Enti riconosciuti di cui al D.M. del 7 marzo 2012, che si devono avvalere di docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
d) associazioni professionali e disciplinari accreditate dal MIUR per la formazione dei docenti nelle lingue straniere che si devono avvalere di docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
e) docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera.
In ogni corso deve essere garantito l’utilizzo di una piattaforma informatica che rispetti i criteri di qualità di cui al precedente art. 3 alla quale deve essere dato accesso per un monitoraggio dell’andamento dei corsi all’istituzione scolastica e all’USR.
Art. 8
(Costo unitario del percorso linguistico)
Il costo del corso linguistico è pari a € 8.000,00 (ottomila//00) comprensivo di una somma non superiore al 4% dell’importo complessivo destinata alle spese generali e di monitoraggio, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 89 del 20 novembre 2013.
Per il “modulo breve” l'importo unitario è calcolato in modo proporzionale al “corso standard”, rispetto al numero delle ore di formazione erogate.
Art. 9
(Riparto finanziamento)
L’allegata tabella A riporta il piano di riparto dello stanziamento di € 1.796.320,00 (unmilionesettecentonovantaseimilatrecentoventi/00) per ambiti regionali.
Il piano di riparto è stato predisposto sulla base del fabbisogno dei docenti da formare in riferimento al numero di classi terze, quarte e quinte dei licei linguistici e quinte delle altre tipologie liceali e degli istituti tecnici e dei docenti attualmente in formazione sui percorsi linguistici.
Inoltre per ogni regione sarà individuata una scuola polo, ai sensi dell’ art. 6 del presente decreto direttoriale, cui verrà attribuita una quota supplementare non superiore al 3 % dei finanziamenti regionali per sostenere le azioni regionali di documentazione, coordinamento e monitoraggio.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Maria Maddalena Novelli
TABELLA A
RIPARTIZIONE FONDI
D.M. n. 435/2015
Regione
|
Fondi
formazione
|
Quota
coordinamento
regionale
|
Totale fondi
|
Abruzzo
|
€ 32.000,00
|
€ 960,00
|
€ 32.960,00
|
Basilicata
|
€ 24.000,00
|
€ 720,00
|
€ 24.720,00
|
Calabria
|
€ 80.000,00
|
€ 2.400,00
|
€ 82.400,00
|
Campania
|
€ 184.000,00
|
€ 5.520,00
|
€ 189.520,00
|
Emilia Romagna
|
€ 144.000,00
|
€ 4.320,00
|
€ 148.320,00
|
Friuli Venezia Giulia
|
€ 32.000,00
|
€ 960,00
|
€ 32.960,00
|
Lazio
|
€ 176.000,00
|
€ 5.280,00
|
€ 181.280,00
|
Liguria
|
€ 40.000,00
|
€ 1.200,00
|
€ 41.200,00
|
Lombardia
|
€ 208.000,00
|
€ 6.240,00
|
€ 214.240,00
|
Marche
|
€ 64.000,00
|
€ 1.920,00
|
€ 65.920,00
|
Molise
|
€ 16.000,00
|
€ 480,00
|
€ 16.480,00
|
Piemonte
|
€ 120.000,00
|
€ 3.600,00
|
€ 123.600,00
|
Puglia
|
€ 120.000,00
|
€ 3.600,00
|
€ 123.600,00
|
Sardegna
|
€ 56.000,00
|
€ 1.680,00
|
€ 57.680,00
|
Sicilia
|
€ 176.000,00
|
€ 5.280,00
|
€ 181.280,00
|
Toscana
|
€ 128.000,00
|
€ 3.840,00
|
€ 131.840,00
|
Umbria
|
€ 24.000,00
|
€ 720,00
|
€ 24.720,00
|
Veneto
|
€ 120.000,00
|
€ 3.600,00
|
€ 123.600,00
|
Totale
|
€ 1.744.000,00
|
€ 52.320,00
|
€ 1.796.320,00
|