MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto
REGISTRO DECRETI
Prot n. 0000635 - 27/08/2015 - REGISTRAZIONE
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico
"Procedura relativa alla copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107"
IL MINISTRO
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", di seguito indicata come Legge, e in particolare il comma 92;
VISTO il decreto ministeriale prot. n. 499 del 20 luglio 2015 recante "Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
VISTA il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'articolo 25, concernente i dirigenti delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e successive modificazioni e, In particolare, l'articolo 17, commi l-bis e 6;
VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011/allegati.aspx?file=MIUR_DDG_130711_Bando_Conc_DS.htm&tipo=htm&tab=9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 20Il;
DECRETA
Articolo 1
(Procedura per la copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico)
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 1, comma 92, della Legge è indetta, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, una procedura annuale per la tempestiva copertura dei posti di dirigente scolastico di cui al comma 2 e previo parere dell'Ufficio Scolastico Regionale di destinazione sull'attivazione della procedura. Tale procedura è finalizzata alla copertura dei posti di dirigente scolastico in quelle regioni nelle quali risultino posti vacanti e disponibili con l'assunzione di soggetti idonei inclusi nelle graduatorie del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011 di altre regioni, che non siano stati ancora immessi in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili nella rispettiva regione.
2. I posti sono conferiti, per ciascun anno scolastico, nel limite massimo del 20% di quelli vacanti e disponibili in ciascuna regione, residuati all'esito delle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico e fatti salvi i posti accantonati per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 88, della Legge.
Articolo 2
(Soggetti destinatari)
1. Possono partecipare alla procedura di cui all'articolo 1 del presente decreto, i soggetti inclusi a pieno titolo e non già collocati a riposo nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 20 Il, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 20 Il, non ancora immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2015/2016 e successivi, per carenza di posti vacanti e disponibili nella rispettiva regione.
2. Sono esclusi dalla procedura di cui all'articolo 1, i soggetti inseriti nelle graduatorie che risultino sospese, fino alla relativa pronuncia e comunque entro i termini stabiliti per ciascuna procedura annuale.
Articolo 3
(Domanda di partecipazione termini e modalità di presentazione)
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che intendano partecipare alla procedura interregionale, presentano un'unica domanda all'Ufficio Scolastico della regione nella cui graduatoria sono inclusi. Nella domanda è espresso l'ordine di preferenza tra le regioni in cui risulti disponibilità di posti di cui all'articolo 1 comma 2.
2. Gli Uffici Scolastici Regionali forniscono, con apposito avviso, indicazioni circa i termini e le modalità di presentazione della domanda.
3. Per l'anno scolastico 2015/2016, il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1, è fissato al 7 settembre 2015. Entro 1'11 settembre 2015, gli Uffici Scolastici Regionali trasmettono alla Direzione generale per il personale scolastico le domande pervenute, dopo averne verificato l'ammissibilità.
Articolo 4
(Procedura di assegnazione)
1. Le posizioni dei soggetti di cui all'articolo 3 sono inserite, dalla Direzione generale per il personale scolastico, in un unico elenco secondo il punteggio conseguito nelle rispettive graduatorie regionali. A parità di punteggio ci si atterrà a quanto disposto dall'articolo 14 del Bando di concorso, di cui al decreto direttoriale 13 luglio 2011.
2. L'assegnazione della sede regionale all'aspirante candidato avviene sulla base della posizione occupata da ciascuno di essi nell'elenco di cui al comma 1 e delle preferenze espresse nella domanda di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Entro 5 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'assegnazione della sede regionale di destinazione, le posizioni dei candidati vengono definitivamente depennate dalle rispettive graduatorie regionali.
4. In caso di rinuncia espressa, da comunicare alla Direzione generale per il personale scolastico entro 3 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, le posizioni dei candidati rinunciatari vengono depennate dall' elenco di cui al comma 1 del presente articolo.
5. I destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio.
IL MINISTRO
Stefania Giannini
Allegati:
Tabella posti disponibili (pdf)
Modello di domanda (word zip)