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Prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità - Elevazione dei limiti temporali di fruibilità da 8 a 12 anni - Messaggio Inps

Argomenti trattati: congedi, disabilità,
Come è noto, il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80,

Come è noto, il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80, emanato in attuazione dell’articolo 1 commi 8 e 9 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” apporta, in via sperimentale per il solo anno 2015, modifiche al Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.

Con tali disposizioni vengono apportate modifiche agli artt. 33 e 36 del D.Lgs. n. 151/2001, prevedendo:

-      il prolungamento del normale congedo (legge n. 104/1992);

-      entro il dodicesimo anno di vita del figlio con disabilità in situazione di gravità;

-      l’ampliamento dell’arco temporale entro cui fruire del prolungamento del congedo parentale trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

A riguardo, l’Inps, con il messaggio n. 4805 del 16/7/2015, ha precisato che:

·         i giorni fruiti fino al dodicesimo anno di vita del bambino – o fino al dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento - a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, con diritto per tutto il periodo alla indennità economica pari al 30% della retribuzione;

·         i benefici previsti in favore dei genitori lavoratori per l’assistenza a figli con disabilità in situazione di gravità in alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001, sono:

-  tre giorni di permesso mensile, oppure le ore di riposo giornaliere per bambini, anche adottivi o affidati, fino a 3 anni di età;

-  tre giorni di permesso mensile per bambini tra i 3 e i 12 anni di vita, oppure tra i 3 anni di vita e fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

·         a partire dal compimento del dodicesimo anno di età del figlio biologico, e dal dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, si ricorda che i genitori possono fruire esclusivamente dei tre giorni di permesso mensile;

·         ai sensi dell’art. 26, comma 2, del suddetto decreto legislativo n.80/2015, il nuovo disposto normativo si applica in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 medesimo;

·         il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno, è entrato in vigore il 25 giugno 2015.

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