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03-07-2015 N. 19400 - Nota MIUR

Anno scolastico 2015/2016 - adeguamento degli organici di diritto del personale docente alle situazioni di fatto

MIUR -  Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODGPER - Direzione generale Personale della Scuola
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0019400 - 03/07/2015 - USCITA

 

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

 

 

Roma, 03 LUG. 2015

Ai Direttori Generali degli Uffici
scolastici regionali
LORO SEDI

e p.c.    Agli Assessori Regionali
all'Istruzione
LORO SEDI

 

 

OGGETTO: Anno scolastico 2015/2016 - adeguamento degli organici di diritto del personale docente alle situazioni di fatto.

 

Con la presente circolare si impartiscono istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Tale adempimento è di fondamentale importanza in quanto preliminare rispetto alle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente ed educativo relative al prossimo anno scolastico e alla piena realizzazione delle condizioni di funzionalità e di efficienza dei servizi scolastici, che non sia stato possibile assicurare in sede di definizione dell'organico di diritto.

Le SS.LL, proseguendo negli incontri attivati nella fase di elaborazione degli organici di diritto, sulla base degli elementi e dei dati comunicati dalle istituzioni scolastiche, stabiliranno contatti e confronti con le Regioni e gli Enti locali per acquisirne gli orientamenti e le valutazioni, nell'ottica di una programmazione dell'offerta formativa il più possibile condivisa e rispondente alle effettive esigenze della scuola, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi scolastici e realizzare un più idoneo e proficuo utilizzo delle risorse. Subito dopo le SS.LL. daranno corso alla fase di informazione alle Organizzazioni sindacali attraverso appositi incontri.

Quanto al quadro delle disposizioni che attualmente disciplinano la definizione degli organici, si fa rinvio al Decreto interministeriale (in corso di perfezionamento) e alla Nota 6753 del 27 febbraio 2015 di questa Direzione, riferimenti ai quali pertanto si rimandano le SS.LL. per la trattazione e per la soluzione delle complesse questioni che caratterizzano la materia degli organici.

Si rammenta che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono individuati dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola (DPR 81/2009).

Come già comunicato con la Nota citata relativa all'organico di diritto, le dotazioni organiche del personale docente, sono state definite secondo le quantità determinate nell'anno scolastico 2011/2012 e ciò in base all'art. 19, comma 7, della legge 15 luglio 2011, n.111.

Ne consegue, pertanto, che l'organico adeguato alle situazioni di fatto a livello nazionale non potrà in alcun modo superare la consistenza di quello già previsto per l'anno scolastico 2014/2015, incrementato o diminuito dei posti in più o in meno assegnati nell'organico di diritto dell'a.s. 2015/2016.

 

Determinazione del numero delle classi e dei posti

Le SS.LL. attraverso interventi mirati e valorizzando in pieno l'autonomia delle scuole, individueranno le misure e le soluzioni atte a contenere ed eventualmente a ridurre le consistenze degli organici di fatto rispetto alle quantità dell'anno 2014/15. E' appena il caso di precisare che tali quantità devono intendersi comprensive anche degli spezzoni orario che non hanno concorso a costituire in organico di diritto posti o cattedre.

Per conseguire gli obiettivi di contenimento, si richiamano le tipologie di intervento già segnalate nelle precedenti circolari relative all'organico di fatto. Si sottolinea solo che una attenta gestione degli spezzoni orari inferiori a sei ore potrà, sicuramente contribuire al raggiungi mento dell'obiettivo del contenimento del tetto di posti di cui all'art. 19, comma 7, della legge 15 luglio 2011, n.111. Le azioni di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, dovranno tendere ad una rigorosa ricognizione delle effettive esigenze di personale, tenendo presente l'esigenza che tutti docenti in situazione di esubero trovino piena utilizzazione.

Ciò posto, considerato che alla determinazione del numero delle classi e dei posti e alla relativa articolazione si è provveduto in sede di definizione degli organici di diritto, gli interventi di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto, effettuati nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dal DPR 81/2009, debbono riguardare situazioni sopraggiunte che si rivelino altrimenti ostative al regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche.

A tale riguardo le SS.LL. impartiranno le opportune istruzioni ai dirigenti scolastici affinché i medesimi evitino di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal DPR n. 81/2009, per i vari gradi di istruzione, ovvero lo sdoppiamento delle classi già autorizzate.

Si ribadisce poi l'esigenza che i nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di situazioni adeguatamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate.

In particolare:

a) nell'istruzione secondaria di II grado, le nuove iscrizioni potranno essere accolte compatibilmente con l'invarianza del numero delle classi autorizzate in organico di diritto, in caso contrario, le famiglie saranno invitate ad iscrivere i propri figli in scuole viciniori della stessa tipologia di corso ed indirizzo, che abbiano la disponibilità di posti; ciò al fine di evitare l'incremento del numero delle classi già autorizzate;

b) nel primo ciclo, si procederà ad una equa distribuzione delle iscrizioni tra le sedi della medesima istituzione scolastica site nello stesso comune o distretto sub comunale, evitando di autorizzare, per un verso, classi con un numero ridotto di iscritti e, per altro verso, di procedere allo sdoppiamento delle classi già autorizzate in organico di diritto in dipendenza dell'incremento di un limitato numero di alunni.

Si raccomanda alla SS.LL di coordinare e monitorare queste operazioni.

Per quanto sopra, i dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 2, comma 411, letto c) della legge 244/2007 (finanziaria 2008), prima di procedere all'eventuale attivazione di nuove classi, per far fronte ad incrementi del numero di alunni non preventivabili in sede di determinazione degli organici di diritto, dovranno acquisire formale autorizzazione da parte del Direttore generale regionale, o di suo delegato.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione dell'articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, concernente l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.

I dirigenti scolastici, sia per il primo ciclo che per il secondo ciclo, comunicheranno agli uffici scolastici regionali, non oltre il giorno 11 luglio sia la variazione del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione per il completamento dell'orario obbligatorio all'interno della stessa istituzione scolastica.

Sempre ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto, fatta salva la deroga contemplata dall'art. 14, comma 3, del decreto  interministeriale, relativa alle variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni derivanti dal mancato recupero dei debiti formativi, qualora la relativa verifica si sia resa necessaria dopo il 31 agosto.

I Dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, avranno pertanto cura di proporre le eventuali variazioni della consistenza del numero delle classi già determinato in organico di diritto, anche sulla base di fondate previsioni di eventuali incrementi produttivi di scostamenti superiori ai limiti massimi previsti per le diverse classi (tra le cause di tali scostamenti vanno comprese, ovviamente, quelle riguardanti il recupero dei debiti formativi).

Gli Uffici territoriali competenti, una volta accertate le necessità eventualmente sopraggiunte, procederanno alla relativa eventuale autorizzazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 4111ett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dell'art. 14, comma 3, del decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche per l'a.s. 2011/12, tenendo conto del necessario rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione.

Relativamente a tale ultima previsione, si ribadisce che in presenza di certificazioni rilasciate dalle autorità competenti le classi vanno istituite tenendo conto di quanto indicato dalle certificazioni stesse.

Le SS.LL. inviteranno gli uffici competenti e le istituzioni scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre il 15 settembre al Sistema Informativo le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione delle leggi n. 333/01 e n. 244/2007, nonché gli accorpamenti disposti ai sensi della legge n. 268/2002.

In conformità di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche nei confronti degli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell'eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.

 

Quadro delle disponibilità

Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle complessive disponibilità, così come previsto dal citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni.

Un compito importante, per la buona riuscita dell'intervento, spetta alle scuole che dovranno provvedere ad acquisire, tramite l'apposita funzione, le disponibilità di ore derivanti dalla concessione del part-time, ecc .. a prescindere dalla presenza o meno della posizione di stato già comunicata a sistema. Di contro per le posizioni di stato che liberano il posto intero, non sarà necessario indicare nella citata funzione, il posto/cattedra, in quanto automaticamente il sistema le recepirà nel quadro delle disponibilità.

I dirigenti scolastici responsabili dell'adempimento dovranno individuare e rendere noto agli UST il responsabile del procedimento che dovrà provvedere a comunicare al sistema informativo i dati relativi alle posizioni di stato e alle disponibilità di ore che formeranno il quadro completo delle disponibilità. Ore che sommate a quelle derivanti dall'organico, già prospettate dal sistema, consentiranno agli UST di comporre i posti e le cattedre.

Si ricorda fin d'ora, che per la scuola primaria, le ore da inserire al sistema devono riguardare le sole ore di insegnamento (n. 22), con esclusione quindi delle due ore di programmazione ecc .. Analogamente si procederà per gli spezzoni orari (es. 11 per il part-time a metà orario). A tali ore si aggiungeranno, poi, rispettivamente, 2 e 1 ora di programmazione. Ne consegue, pertanto, che da 11 a 21 ore si aggiunge un'ora di programmazione e detta ora si aggiunge anche agli spezzoni che sommati raggiungano o superino le 11 ore di insegnamento

Per il part-time della scuola dell'infanzia, a seconda dei casi, vanno inserite 12 o 13 ore, non essendo previsto un orario inferi re all'unità oraria.

Per quanto attiene alle consistenze di organico relative ai singoli ordini e gradi di scuola si fa rinvio alle istruzioni ed indicazioni di cui alla citata Nota di accompagnamento allo schema di decreto interministeriale avente ad oggetto le dotazioni organiche dell'a.s. 2015/16, che ha dettagliatamente disciplinato tutte le innovazioni conseguenti all'emanazione dei provvedimenti applicativi dell'art. 64 della legge 133 del 2008.

Con la presente circolare, pertanto, si richiamano all'attenzione solo alcuni punti e profili di significativo rilievo che caratterizzano i singoli settori scolastici fermo restando che le indicazioni impartite nella Nota citata restano valide anche per le presenti operazioni salvo quanto diversamente disposto.

Si ricorda che deve essere assicurato l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati, rammentando che è stata diramata una nota (n. 26482 del 7 marzo 2011) che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva.

Scuola dell'infanzia:

La scuola dell'infanzia, com'è noto, non ha carattere obbligatorio e, pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 333/2001. Ne consegue che eventuali domande di iscrizioni in esubero non determinano la necessità di apportare variazioni in aumento del numero delle sezioni.

Pertanto, incrementi di posti, finalizzati all'estensione del servizio, possono essere autorizzati dalla SS.L1. solo nell'ambito delle risorse complessive assegnate, anche ricorrendo alle compensazioni. Si evidenzia la necessità, stante anche la continua dismissione del servizio da parte dei Comuni, di evitare di utilizzare posti di scuola dell'infanzia su altri gradi di istruzione.

Scuola primaria:

Com'è noto, la dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle cinque classi del ciclo a tempo normale e in 44 ore per le classi a tempo pieno. Le tre ore recuperate relative alle classi quarte e quinte sono state riassegnate nell'organico regionale, prioritariamente per mantenere nelle stesse scuole il tempo scuola funzionante, e non recuperate come risparmio.

L'esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale, ha comportato l'istituzione, anche nella scuola primaria, di "spezzoni orario" il cui computo, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con lo schema di decreto interministeriale relativo all'a.s. 2015/16. Detti spezzoni orario, ovviamente, vanno attribuiti in organico di fatto se non rapportati a posto intero in organico di diritto.

Scuola secondaria di I grado

La composizione delle cattedre derivanti dai quadri orario della scuola secondaria di I grado è stabilita dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, che prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di insegnamento. Per l'insegnamento di Italiano, storia e geografia, il citrato D.M. 37/09, per assicurare la continuità didattica delle tre discipline, ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. E' rimessa, pertanto, all'autonomia della scuola, la quantificazione del tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina.

L'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/ A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla scuola. Si raccomanda di evitare la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario previsto per l'approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27.10.2010.

Scuola secondaria di II grado

Come previsto dall'art.5, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da un' ora di insegnamento di geografia generale ed economica, laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia. Nel Sistema informativo l'ora è stata inserita nelle classi del primo anno, mentre l'istituzione scolastica, nella propria autonomia, potrà scegliere a quale delle due classi del biennio farla impartire.

La somma degli spezzoni orari rapportata a posti interi, sono da considerare come posti aggiuntivi in quanto non ricompresi nella dotazione che è stata assegnata ad ogni regione.

Opzioni

Con l'anno scolastico 2012/13, sono state attivate le ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti tecnici e degli istituti professionali con un numero contenuto di opzioni. Poiché le opzioni sono attivabili dal terzo anno di corso degli istituti tecnici e professionali la formazione delle classi deve seguire il principio generale relativo alle classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio ai quali continua ad applicarsi l'attuale normativa, sicché il numero delle classi deve essere definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, articolazioni e opzioni.

Percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP)

Per l'attivazione e la gestione dei percorsi IeFP si rinvia a quanto indicato nella Nota relativa all'organico di diritto. Si ritiene di dover precisare che i citati percorsi possono essere istituiti dagli istituti professionali, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando i seguenti strumenti:

-          la quota di autonomia del 20%, calcolata in relazione al monte ore del primo biennio, fermo restando che il monte ore di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20%;

-          la quota di flessibilità del 25% per il primo biennio, del 35% per ilo secondo biennio e del 40% per il terzo biennio previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) e c), del suddetto regolamento.

Mentre per l'utilizzo della quota di autonomia è stata prevista una apposita funzione dal Sistema informativo, la quota di flessibilità necessaria per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale potrà essere utilizzata in organico di fatto applicando le opportune "curvature" alle discipline previste dal riordino dell'istruzione professionale dal D.P.R. 15 marzo 2010, n.87.

Per consentire la realizzazione di tali percorsi il sistema informativo di questo Ministero ha predisposto una funzione che riporta le classi di concorso elencate dalla Tabella 2 della citata intesa e non ricomprese tra quelle previste dagli attuali ordinamenti, che consentirà di effettuare l'attribuzione dell'insegnamento alle classi di concorso finalizzate all'acquisizione degli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di IeFP. Resta inteso che la scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella 2 non dovrà comportare situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo a riferimento lo sviluppo quinquennale dei corsi statali e di quelli triennali dei corsi IeFP.

L'attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell'istituzione scolastica, nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e delle specifiche contrattazioni decentrate da attivare sulla base del CCNI relativo alle utilizzazioni del personale docente.

I regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali

rispettivamente all'art. 8, comma 4, per l'istruzione tecnica e all'art. 8, comma 7, per l'istruzione professionale, stabilisce che i posti relativi all'Ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni. Tali modalità sono stabilite dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. In presenza, pertanto, di personale I.T.P. in esubero sarà attivato l'Ufficio tecnico in via di fatto, qualora non sia stato possibile attivarlo in organico di diritto.

 

Posti di sostegno

L'art. 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l'assegnazione dei posti di sostegno.

Il citato comma stabilisce:

a)         le Commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge n.104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi per l'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsione ovviamente si applica alle nuove certificazioni;

b)         l'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'art. 2 della legge n.244/2007 (finanziaria per il 2008);

c)         l'organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all'uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell'alunno disabile.

La Tabella E, colonna D, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2013/14, ribadito per il corrente anno scolastico, riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell'a.s. 2015/2016, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto.

Gli eventuali ulteriori posti in deroga, in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, vanno autorizzati da parte del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell' articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell' art. 1, comma 605, letto b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno. I relativi posti vanno assegnati dopo aver accertato: -la effettiva presenza degli alunni nelle classi; -la regolarità della documentazione richiesta (diagnosi funzionale, il PEI elaborato dal GLHO, ecc..); - la accertata verifica della ricorrenza delle condizioni previste dalla citata sentenza della Corte (es. assenza di interventi di altre istituzioni o enti).

Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l'obiettivo di contenimento della spesa di cui all' art. 64, si confida in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l'istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte costituzionale.

Anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS.LL. comunicheranno a questo Ministero e al Sistema Informativo ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti.

Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell'assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.

Le SS.LL., sentite le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno le modalità di una equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.

Per quanto riguarda i posti di sostegno degli istituti di secondo grado, si rimanda all'art. 30 comma 6 del CCNI sulla mobilità 2015/16

Istruzione degli adulti

A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

Si richiamano, a riguardo, le disposizioni impartite con C.M. n. 36 del 10 aprile 2014, con la nota n. 1137 del 22 aprile u.s. e con nota n. 1665 del 19 maggio 2014 che ha fornito ulteriori precisazioni e indicazioni in merito ai corsi di secondo livello (ex serali).

In presenza di richieste numericamente sufficienti, i corsi di secondo livello devono essere attivati a partire dal primo periodo didattico.

Si invitano, infine, le SS.LL. a tenere in debita evidenza gli adempimenti previsti dagli accordi quadro tra questo Ministero e il Ministero dell'Interno dell'11/11/2010 e del 7/8/2012, valutando la possibilità di riservare apposite risorse.

Scuole presso le carceri e gli ospedali

Nell'ambito delle risorse di organico assegnate, vanno tenute in debita considerazione le scuole funzionanti presso gli istituti di pena e presso gli ospedali.

Personale educativo

Con separata nota verrà trasmesso il decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche di diritto per l'anno scolastico 2015/2016.

 

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Maddalena Novelli

 

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