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23-06-2015 N. 5850 - NOTA MIUR

Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione - Chiarimenti sul trattamento economico - Anno scolastico 2014/2015 e seguenti

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie

 

 

Prot. n. 0005850-23/06/2015

 

 

AI DIRETIORI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

 

AL SOVRINTEDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

 

AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE DELLA

PROVINCIA DI TRENTO

 

AI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA

LORO SEDI

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIOI E

SECONDARIA DI SECONDO GRADO STATALI, PARITARI

LORO SEDI

 

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA

TEDESCA

BOLZANO

 

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE

LOCALITA’ LADINE

BOLZANO

 

ALL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA DELLA

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA

AOSTA

 

AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE

AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA

AOSTA

 

ALL'ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA

ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA

PALERMO

 

AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE

PROVINCE AUTONOME DI

BOLZIANO E TRENTO

 

 

 

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione - Chiarimenti sul trattamento economico - Anno scolastico 2014/2015 e seguenti.

 

 

Tenuto conto di quanto previsto dal Decreto interministeriale del 24 maggio 2007 e della nota prot. n. 7054 del 2 luglio 2007 della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici al fine di uniformare 1'operato delle singole istituzioni scolastiche in relazione ai costi relativi allo svolgimento degli Esami di stato del secondo ciclo, si forniscono i seguenti chiarimenti in relazione a numerosi quesiti già pervenuti:

 

Compenso - Commissari interni

Con riferimento all'articolo 1, comma 2, del citato decreto interministeriale, si precisa che al commissario interno spetta un unico compenso forfetario qualora operi su un'unica commissione: TABELLA 1, Quadro A, punto 3) e Quadro B, punto a).

In base all'art. 3, comma 1 del decreto medesimo al commissario interno che svolga la funzione su due classi della stessa commissione o su più commissioni viene attribuito un secondo ed unico compenso aggiuntivo relativo esclusivamente alla funzione:

TABELLA 1, Quadro A, punto 3).

 

Compenso - Commissari esterni - Tempi di percorrenza: criterio di calcolo del compenso correlato al raggiungimento della sede di esame

Si richiama quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del succitato decreto interministeriale in merito alla individuazione dei tempi di percorrenza per l'attribuzione delle quote di compenso di cui al Quadro B della Tabella 1 "I compensi sono determinati da una quota, indicata nella Tabella 1 - Quadro B, attribuita con riferimento ai tempi della sede di servizio o di residenza a quella di esame. Per l'individuazione dei tempi di percorrenza, si fa riferimento agli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci effettivamente utilizzabili per raggiungere la sede di esame in tempo utile per l'espletamento dell'incarico nel caso in cui gli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci non siano identici tra l'andata e il ritorno, si conteggiano, fra i due orari, ai fini della determinazione dell'entità del compenso, i tempi più favorevoli all'interessato. Non vanno presi in considerazione i tempi impiegati per i trasbordi, per coincidenze ... “.

In ogni caso, ai fini del calcolo del compenso, non assumono alcuna rilevanza né i mezzi effettivamente utilizzati per l'espletamento dell'incarico né le spese effettivamente sostenute (spese di viaggio, vitto, pernottamento, ecc.) , dovendosi fare riferimento esclusivo ai tempi di percorrenza come individuati e definiti secondo un criterio generale dal suindicato decreto interministeriale.

 

Compenso - Esami preliminari

Per le istituzioni scolastiche paritarie non è previsto alcun compenso per l'effettuazione degli esami preliminari ai candidati esterni.

Al personale del consiglio della classe dell'istituto statale, collegato alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato, spetta il compenso previsto dalla Tabella 1, Quadro C del citato decreto interministeriale. In particolare, il compenso per ciascuna materia e ciascun candidato spettante a tale personale è pari a 15 euro. Si precisa, comunque, che l'importo complessivo del compenso attribuibile ad ogni singolo componente è pari massimo a 840 euro.

 

Compenso - Personale esperto

Gli esperti nominati per gli esami dei candidati con disabilità (art. 22, comma 1, O.M. 11/2015), secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato decreto interministeriale, hanno diritto esclusivamente ad un unico compenso forfetario pari a euro 171,00.

Tale articolo si applica anche agli esperti nominati in base all'art. 10, comma 2, dell'O.M.

n. 11 / 2015 nei licei musicali e coreutici.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

IL DIRETTORE GENERALE

Jacopo Greco

 

 

Scadenze di: aprile 2025