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29-05-2015 N. 11 - ORDINANZA MINISTERIALE

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2014/2015

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ORDINANZA MINISTERIALE n. 11

 

Prot. n. 320 del 29 maggio 2015

 

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2014/2015

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare, l'articolo 205, comma 1, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l’articolo 21;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, e in particolare l’articolo 1, comma 2, che ha sostituito i primi due periodi dell’articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTO il decreto-legge 18 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca che, all’articolo 18, comma 2, ha modificato l’articolo 4, comma 6 della legge n.425 del 1997;

VISTO il decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, e in particolare l’articolo 2;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l’articolo 64, comma 4-bis, che ha modificato l’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n.53, e in particolare l’articolo 15, comma 6;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n.183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012), e in particolare l’articolo 15, comma 1, che ha parzialmente modificato il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili con la vigente normativa in materia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263,relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64,

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d'Aosta;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 7 aprile 2005, n. 14, concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta, “Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139, concernente le modalità di svolgimento della 1^ e 2^ prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

CONSIDERATA l’entrata a regime dei nuovi ordinamenti scolastici dell’istruzione secondaria di secondo grado, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 gennaio 2015, n.10, regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che ha abrogato l’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 settembre 1998, n. 358, relativo alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte nei corsi sperimentali del previgente ordinamento;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 39, concernente l’individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni, per l’anno scolastico 2014/2015;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 14 aprile 2015, n. 214, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l’anno scolastico 2014-2015;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2007, n. 80, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico;

VISTA l’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 5 novembre 2007, n. 92, concernente le attività di recupero;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 agosto 2014, n. 43, concernente disposizioni relative al calendario delle festività e degli esami per l’anno scolastico 2014/2015;

VISTO il decreto ministeriale 28 febbraio 2001, prot. n. 9007, concernente la costituzione di una struttura tecnico – operativa per gli esami di Stato;

VISTA la circolare ministeriale 3 giugno 2002, prot. n. 9680 “Esame di Stato - Nulla osta per candidati esterni detenuti”;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 29 novembre 2007, concernente percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122, concernente coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 dicembre 2009, n.99, concernente criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico;

VISTA la circolare ministeriale n. 90 del 26 ottobre 2007;

VISTA la circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008;

VISTA la nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, prot. n. 236 del 14 gennaio 2010, concernente disposizioni per gli esami di Stato per l’anno scolastico 2009-2010, e in particolare per gli esami preliminari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l’articolo 15, comma 6;

VISTA l’Intesa tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009;

VISTO il Protocollo d’Intesa 7 febbraio 2013 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ove è previsto che la seconda prova scritta del corso annuale nel sistema di istruzione e formazione professionale, determinata dal MIUR su proposta, rispettivamente, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, verte su discipline previste nelle aree di apprendimento, caratterizzanti lo specifico corso annuale, che non siano state oggetto della prima prova scritta; che la terza prova scritta viene elaborata dalla commissione d’esame in correlazione del piano di studi del corso annuale nel rispetto dei principi indicati nel Protocollo medesimo; che le commissioni di esame relative al corso annuale sono nominate dalle Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, recante Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese), le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate;

VISTA la circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20, relativa alla validità dell’anno scolastico;

VISTA la nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012, concernente la validità dell’anno scolastico in relazione ad eccezionali eventi atmosferici;

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170, recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, e allegate Linee guida, per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento;

VISTA la nota Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. 1749, del 12 aprile 2012, concernente nuove modalità di invio delle tracce delle prove scritte degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

VISTA la circolare ministeriale n.7316 del 25 novembre 2014, concernente termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione agli esami di Stato 2014/2015 da parte dei candidati interni ed esterni, nonché la nota prot. n. 7692 del 5 dicembre 2014;

ORDINA

Art. 1

Inizio della sessione di esame

1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

2. Per l'anno scolastico 2014/2015, la sessione inizia il giorno 17 giugno 2015 alle ore 08,30.

 

Art. 2

Candidati interni

1. Sono ammessi all'esame di Stato:

a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultima classe e che nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122). Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso di soggiorno.

b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione per merito ( articolo 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122);

c) nella regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Lombardia citata in premessa, i quali sono considerati candidati interni. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, sulla base dell’elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l’assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale, per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’Esame di Stato. L’ammissione all’esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento ed ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all’esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la classe-commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo, si configura come “articolata”;

d) nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e che hanno positivamente frequentato il corso annuale che si conclude con l’esame di Stato secondo quanto previsto dall’articolo 6 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e dall’Intesa del 7 febbraio 2013 citata in premessa. Essi sono considerati candidati interni. Nel rispetto di quanto disposto nel capitolo 2 “Struttura e articolazione dell’esame di Stato conclusivo del corso annuale” di cui all’Intesa sopra indicata, l’ammissione degli studenti all’esame di Stato è deliberata dal consiglio di classe della stessa istituzione formativa che realizza il corso annuale, la quale attribuisce agli stessi anche il credito scolastico.

2. Premesso che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122), la valutazione degli alunni, in sede di scrutinio finale, è effettuata dal consiglio di classe. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell’articolo 79, comma 4 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 e dell’articolo 37, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. Le deliberazioni del consiglio di classe di non ammissione all’esame devono essere puntualmente motivate.

4. Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale (votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi), il consiglio di classe, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.

5. L’esito della valutazione

•        se positivo, comporta la pubblicazione, all’albo dell’istituto sede d’esame, del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»;

•        se negativo, non comporta la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

6. L’esito della valutazione per gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell’articolo 15, comma 4, dell’ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, è espresso dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Essi sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Anche per tali alunni si procede, in caso di esito positivo, alla pubblicazione, all’albo dell’istituto sede d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge che la votazione è riferita al P.E.I. esclusivamente nelle certificazioni rilasciate, ma non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

7. L’esito delle valutazioni per i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, è espresso dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento del piano svolto. Sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto e finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all’albo dell’istituto sede d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge che la votazione è riferita al percorso didattico differenziato nelle certificazioni rilasciate, ma non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, Per tutti gli studenti, esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.

8. Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. In particolare, i voti per i candidati di cui al precedente comma 1, lettera c) saranno inseriti in apposito distinto elenco, che sarà allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.

9. La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. Essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all’esame di Stato (articolo 2, comma 3, decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).

10. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione per merito, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi:

a) che, nello scrutinio finale (anno scolastico 2014/2015) per la promozione all’ultima classe, hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e non meno di otto decimi nel comportamento;

b) che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;

c) che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.

Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica. La valutazione del comportamento si riferisce alla classe penultima e alle due classi antecedenti (cfr. decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, articolo 6, comma 2 e articolo 14, comma 3; decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99; nota prot. 236 del 14 gennaio 2010).

11. Gli alunni abbreviatari sostengono l’esame di Stato 2015 esclusivamente sul nuovo ordinamento nei corsi diurni. I candidati agli esami di Stato ad indirizzi di istruzione professionale, per abbreviazione per merito, non sono tenuti a presentare il diploma di qualifica in quanto hanno frequentato i percorsi del nuovo ordinamento.

12. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi sperimentali quadriennali, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

13. I candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

14. Le sanzioni per le mancanze disciplinari, commesse durante le sessioni d’esame, sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (articolo 1, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235).

15. Ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Si richiamano, in proposito, i chiarimenti forniti con la circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20 e, da ultimo, con la nota prot. n.1000 del 22 febbraio 2012.

 

Art. 3

Candidati esterni

1. Sono ammessi all’esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo scolastico;

b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;

c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame. In tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;

d) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

e) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, che abbiano comunque il requisito di cui alla lettera a), devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i candidati esterni all'esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso del diploma di qualifica.

3. I candidati esterni sostengono gli esami di Stato sui percorsi del nuovo ordinamento.

4. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali quadriennali, attesa la peculiarità di tali corsi.

5. I candidati esterni non possono chiedere di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali serali del previgente ordinamento, inclusi i corsi del c.d. Progetto Sirio.

6. Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, non sono ammessi candidati esterni con riferimento all’esame di Stato collegato al corso annuale di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d).

7. Unicamente per l’anno scolastico 2014/2015, i candidati che abbiano riportato esito negativo all’esame di Stato per l’indirizzo di studio del previgente ordinamento “Istituto tecnico per le Attività Sociali - Indirizzo Dirigenti di comunità” nell’anno scolastico 2013/2014 e i candidati in possesso di promozione o idoneità alla quinta classe o a classi intermedie dell’indirizzo di studio medesimo possono essere ammessi, in via del tutto eccezionale, a sostenere gli esami di Stato, in qualità di candidati esterni, per il predetto indirizzo di studio e secondo le modalità di cui al successivo articolo 4, comma 21.

8. È consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei suddetti corsi di studio del previgente ordinamento di “Istituto Tecnico per le Attività Sociali - Indirizzo Dirigenti di comunità” i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. Il mancato svolgimento del tirocinio dovrà essere annotato nella certificazione integrativa del diploma, prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. In particolare, per tali candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le Attività Sociali - Indirizzo Dirigenti di comunità, il mancato svolgimento del tirocinio di psicologia e pedagogia è consentito solo con riferimento al segmento formativo proprio della classe terminale.

Per i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, tale carenza non è ammessa in relazione agli anni precedenti l’ultimo (terza e quarta classe).

9. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell’esame preliminare, di cui all’articolo 7 della presente ordinanza (legge 11 gennaio 2007, n. 1, articolo 1, capoverso articolo 2, comma 3; articolo 1-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167).

10. I candidati esterni, provenienti da Paesi dell'Unione Europea (e, per analogia, gli studenti appartenenti a Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell’articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29), sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal precedente comma 1, previo superamento dell'esame preliminare, di cui all’articolo 7 della presente ordinanza. In particolare, il requisito dell'adempimento dell’obbligo scolastico, di cui al precedente comma 1, lettera a), si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell’obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 e al decreto interministeriale 29 novembre 2007.

11. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo, in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito promozione o idoneità all’ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dal precedente comma 1, in qualità di candidati esterni, previo superamento dell’esame preliminare di cui all’articolo 7 della presente ordinanza (legge 11 gennaio 2007, n. 1, articolo 1, capoverso articolo 2, comma 7; articolo 1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167). Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali (ivi compresa l’Intesa tra Italia e Svizzera, di cui allo Scambio di lettere firmato a Roma il 12 ottobre 2006, entrata in vigore il 15 gennaio 2008).

12. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

13. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.

 

Art. 4

Sedi degli esami

1. Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti statali e gli istituti paritari da essi frequentati.

2. Per i candidati esterni sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati.

3. Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano sono sedi di esame, in relazione al corso annuale di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d), le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l’esame di Stato.

4. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

5. Per i candidati esterni, gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Le relative documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati direttamente al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui si intende sostenere l’esame. Gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l’obbligo di trasmetterle immediatamente all’unico organo individuato dalla legge come competente. Così parimenti procederanno gli Uffici scolastici regionali, trasmettendo, sollecitamente, al competente Ufficio scolastico regionale le domande impropriamente ricevute. La mancata osservanza della disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

6. I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, verificato il possesso dei requisiti di ammissione agli esami - compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le norme, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, provvedono ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali danno comunicazione agli interessati dell’esito della verifica, indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione. Per i candidati esterni agli esami di Stato per l’indirizzo dirigenti di comunità, di cui al precedente articolo 3, comma 7 e per l’indirizzo linguistico, valgono le indicazioni di cui al presente articolo, rispettivamente, commi 21 e 22.

7. I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, tenuto conto che ad ogni singola classe sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, articolo 1, capoverso articolo 4, comma 2), verificano, in primo luogo, che, con l’assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il limite, previsto dall’articolo 1, capoverso articolo 4 - comma 9, della legge n. 1 del 2007, del cinquanta per cento dei candidati interni. Valutano, poi, l’esistenza di idonea ricettività dell’istituto di eventuale assegnazione, in relazione al numero delle classi terminali dell’indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per l’effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni. I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali verificano che gli istituti non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti i testi delle prove di esame e per i quali non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza.

8. Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni agli istituti statali o paritari, nel rispetto del vincolo del cinquanta per cento degli esterni rispetto agli interni e del vincolo dei trentacinque candidati per classe, il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale può costituire (nel rispetto del vincolo di trentacinque candidati per classe/commissione) commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero, esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, commissioni apposite con soli candidati esterni.

In particolare, presso ciascuna istituzione scolastica statale potrà essere costituita soltanto una classe/commissione di soli candidati esterni. Una ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere costituita - presso le istituzioni scolastiche statali – esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

9. In particolare, nell’assegnazione delle domande dei candidati esterni, i Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali seguono la procedura di cui alla circolare ministeriale n. 95 del 24 ottobre 2011 e successive modifiche, alla nota prot.7316 del 25 novembre 2014 e alla nota prot. 7692 del 5 dicembre 2014, rispettando, inizialmente, l’ordine delle preferenze espresse dai candidati esterni a livello comunale. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l’assegnazione agli istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto dall’interessato, si procede alla ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie. Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli istituti richiesti né ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni ed il criterio della territorialità, di cui al decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Da ultimo, nell’impossibilità di accogliere le domande in ambito provinciale, si passa all’ambito regionale, seguendo la stessa procedura, già utilizzata precedentemente.

Nell’ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l’indirizzo di studi prescelto, il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza del candidato - acquisita ogni utile notizia - provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio scolastico regionale per l’assegnazione di sede, dandone comunicazione all’interessato.

10. I candidati esterni sostengono gli esami preliminari presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sedi di esame.

11. Il candidato esterno che abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica dovrà presentare al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione, ove ha la residenza anagrafica, apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga al superamento dell’ambito organizzativo regionale, di cui al decreto legge n. 147 del 2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Nella richiesta sono individuati il comune e l’istituto dove il candidato intende sostenere l’esame (comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte.

Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale comunica l’autorizzazione alla effettuazione degli esami fuori regione al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone l’interessato, e trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale ricevente l’autorizzazione provvede all’assegnazione del candidato. L’interessato è informato dell’istituto di assegnazione.

12. Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, dovrà presentare al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale apposita richiesta di modifica, della domanda in precedenza presentata, con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga all’obbligo previsto dal decreto-legge n. 147 del 2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza.

Nella richiesta sono individuati il comune e l’istituto dove il candidato intende sostenere l’esame (comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte.

Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato con la precisazione dell’istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale assegna la domanda all’istituto individuato nell’ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l’interessato.

13. Il Dirigente scolastico dell’istituto al quale è stata assegnata l’istanza, ha l’obbligo, ai sensi dell’articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

14. Il Dirigente scolastico, tenuto conto che, ad ogni singola classe/commissione d’esame, sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, articolo 1, capoverso articolo 4 comma 2), verifica, in primo luogo, che, con l’accoglimento di domande di candidati esterni - assegnati all’istituto da parte del Direttore generale o del Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 147 del 2007 - non venga superato il limite massimo, previsto dall’articolo 1, capoverso articolo 4 comma 9, della legge sopracitata , del cinquanta per cento rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe terminale.

15. Il Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

16. Indirizzi di studio a scarsa e disomogenea distribuzione sul territorio nazionale.

16.1. Qualora, per l’esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso indirizzo del comune, della provincia o della regione, i Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali dispongono che gli eventuali esami preliminari e le prove dell’esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole statali, anche di tipo ed ordine diverso, del comune o della provincia.

16.2. In tale situazione, i Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali procedono alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni, individuando gli istituti statali in base:

a) alla più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell’istituto, in relazione all'indirizzo di esame dei candidati esterni;

b) alla maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto o di altri in ambito provinciale. Si precisa che, presso ciascuna istituzione scolastica statale, possono essere istituite, al massimo, due commissioni di soli candidati esterni.

In questi casi, i commissari interni sono designati dal dirigente scolastico dell’istituto statale, al quale sono state trasmesse le domande, secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalità di nomina, di designazione e di sostituzione dei componenti le commissioni d’esame, prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze.

Il Dirigente scolastico comunica al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione del commissario interno. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale dovrà reperire i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente per la prova scritta affidata a commissario interno.

Il Presidente e i commissari esterni sono nominati dal Direttore generale o dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale.

Per gli esami preliminari, il Dirigente scolastico, al quale sono state trasmesse le domande, procede alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti.

Nelle predette commissioni sono nominati, prioritariamente, docenti dello stesso istituto.

In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente, che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie, non compete la retribuzione principale, ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Il Dirigente scolastico comunica al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione.

Quest’ultimo reperirà i commissari mancanti.

Le commissioni di esame preliminare sono presiedute dal Dirigente scolastico dell’istituto sede d'esame.

Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale dà comunicazione agli interessati dell’istituto al quale sono stati assegnati. Al fine di valutare la congruità dei programmi di esame presentati dai candidati, l’istituto di assegnazione acquisisce i programmi ufficiali di insegnamento relativi al corso di studi per il quale il candidato intende sostenere l’esame.

17. I candidati provenienti da uno stesso istituto non statale e non paritario o da corsi di preparazione, comunque denominati, sono assegnati, sempreché non si arrechi pregiudizio alla corretta organizzazione e al regolare svolgimento degli esami, possibilmente allo stesso istituto, tenendo presente che i candidati esterni, che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole o corsi di preparazione, non possono sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi come precisato dal comma 4 del presente articolo.

18. Effettuazione delle prove d’esame fuori della sede scolastica

18.1 I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame, fuori dalla sede scolastica, di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino l’opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

18.2 Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d’esame, si procede come di seguito:

a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono, alla scuola di provenienza, elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe della scuola di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all’esame (articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 );

b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza (articolo 11, comma 2 decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122). Il verbale dello scrutinio è trasmesso alla scuola di appartenenza, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri.

Sia nel caso in cui lo scrutinio di ammissione sia effettuato dagli insegnanti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi funzionanti in ospedali o in luoghi di cura sia nel caso in cui lo scrutinio sia effettuato dal competente consiglio di classe della scuola di appartenenza, il candidato ricoverato in ospedale o in luogo di cura è assegnato alla competente commissione esaminatrice costituita nella scuola di appartenenza.

19. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale al quale è presentata la domanda di ammissione agli esami.

20. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d’esame stabilite per i candidati.

21. Candidati esterni agli esami per l’indirizzo del previgente ordinamento di Dirigente di comunità – Articolo 3, comma 7 e 8 della presente ordinanza.

21.1 Gli interessati presentano domanda al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, con indicazione, in ordine preferenziale, delle istituzioni scolastiche, statali o paritarie, di istituto tecnico con classi terminali, ubicato nella regione di residenza.

21.2 Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale procede all’assegnazione dei candidati, nel rispetto delle indicazioni generali sopra riportate e delle indicazioni di cui alla circolare ministeriale n. 85 del 13 ottobre 2010 e delle precedenti, circolare ministeriale n. 90 del 2007, come modificata dalla circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008, e circolare ministeriale n. 85 del 2009, osservando il limite di trentacinque candidati per classe. Può costituire commissioni di soli candidati esterni, ma unicamente presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.

21.3 Nel caso di impossibilità di assegnazione di tutte le domande all’Istituto Tecnico con classi terminali, indicato o meno dai candidati, il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale individua, quale sede di esame, uno o più istituti statali di diverso tipo o ordine scolastico.

Per l’individuazione di altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico, il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, d’intesa con il Dirigente scolastico interessato, tiene presente:

a) la più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell’istituto, in relazione all’indirizzo di esame dei candidati esterni;

b) la maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale docente incluso nelle graduatorie di istituto o di altri istituti in ambito provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli esami preliminari e per gli esami di Stato;

c) la materiale capienza dei locali.

Dopo avere così individuato gli istituti statali da utilizzare quale sede di esame, il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale costituisce apposite commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia degli esami preliminari che degli esami di Stato, nel rispetto del limite di trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni previste dalla legge.

Ai candidati è data tempestiva comunicazione della avvenuta assegnazione.

21.4 I candidati esterni per tale indirizzo di studio del previgente ordinamento fanno riferimento al programma definito dal Ministero (disponibile sul sito internet: http://www.istruzione.it area tematica: Esami di Stato - quadro normativo 1999/2000), nonché al decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1963, n. 1500 e alla Circolare ministeriale n. 280 del 19 novembre1999, paragrafo 4.5.

21.5 I diplomi devono recare la dicitura di DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA’ SOCIALI – SPECIALIZZAZIONE: DIRIGENTE DI COMUNITÀ.

22. Licei linguistici

I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici presentano la domanda al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della Regione di residenza, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale provvede ad assegnare i candidati, nel rispetto dei commi 6 e 7 del presente articolo, seguendo inizialmente l’ordine di preferenza relativo agli istituti scolastici statali e/o paritari indicato dai candidati esterni per il comune di residenza.

Qualora non sia possibile assegnare i candidati alle sedi prescelte nel comune di residenza, il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale le assegna ad altri licei linguistici ubicati nel comune di residenza. In caso di assenza di altri licei linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici del comune di residenza, il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale assegna, nel comune di residenza, i suddetti candidati ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi ad indirizzo linguistico.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, l’assegnazione è disposta ad altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici della provincia, il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale procede alla assegnazione dei candidati predetti, in ambito provinciale, ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso in cui non risulti possibile l’assegnazione dei candidati in ambito provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale assegna gli stessi in ambito regionale, preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine, presso istituti statali o paritari in cui funzionino corsi ad indirizzo linguistico.

 

Art. 5

Presentazione delle domande

1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 12 dicembre 2014. La domanda dei candidati esterni, indirizzata al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, atta a comprovare il possesso da parte del candidato dei requisiti di ammissione all'esame, di cui al precedente articolo 3. La domanda dei predetti candidati esterni deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo, di cui all’articolo 28.

2. I candidati esterni agli esami di Stato negli Istituti professionali possono presentare eventuali esperienze di formazione professionale o lavorative.

3. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori generali o dai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2015. I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l’avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente scolastico.

Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale, secondo le modalità di cui al precedente articolo 2.

4. Le domande dei candidati interni per abbreviazione per merito devono essere state presentate al proprio istituto entro il 31 gennaio 2015.

5. Per gli alunni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe (art. 3, comma 1, lettera e) della presente ordinanza) dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2015.

6. L'accertamento del possesso, da parte dei candidati esterni, dei requisiti di cui all'art. 3, è di competenza del Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame - cui è stato assegnato dal Direttore generale o dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale il candidato esterno - che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati.

Il Dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore Generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

7. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo.

Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 12 dicembre 2014.

8. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore generale o dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale.

 

Art. 6

Documento del consiglio di classe

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano entro il 15 maggio per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso (articolo 5, comma 2 decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323).

2. Tale documento del consiglio di classe indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami, con specifico riferimento alla terza prova e al colloquio. Il documento terrà conto, inoltre, delle modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

3. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), il documento del consiglio di classe farà riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio. Il documento sarà predisposto dal consiglio della classe dell’istituto professionale a cui i candidati sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati, in coerenza con il successivo comma 5, si distinguerà in due, o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una delle articolazioni in cui si suddivide la classe-commissione.

4. Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano il documento del consiglio di classe predisposto direttamente dall’istituzione formativa farà riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.

5. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.

6. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, alle esperienze di alternanza scuola-lavoro, di stage e di tirocini eventualmente promosse, nonché alla partecipazione studentesca, ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

7. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

8. Il suddetto documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

 

Art. 7

Esame preliminare dei candidati esterni

1. L'ammissione dei candidati esterni è sempre subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. In particolare, sostengono l’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all’Unione Europea di tipo e livello equivalente, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato (legge 11 gennaio 2007, n.1, articolo 1, capoverso articolo 2, comma 3; articolo 1-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167).

2. I candidati in possesso dei titoli, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di competenze, abilità e conoscenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultimo anno. Analogamente, i candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di competenze, abilità e conoscenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultimo anno (articolo 3, comma 6 decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323).

3. I candidati esterni provenienti da Paesi dell'Unione Europea (e, per analogia, gli studenti appartenenti a Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell’articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29), di cui all’art. 3, comma 10, che non siano in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, previo superamento dell’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.

4. I candidati esterni non appartenenti a Paesi dell’Unione Europea di cui all’articolo 3, comma 11 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato previo superamento dell’esame preliminare di cui al comma 1 del presente articolo.

5. L'esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso di costituzione, presso le istituzioni scolastiche statali, di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

6. Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.

7. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

8. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.

9. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

10. I candidati esterni provvisti di promozione o idoneità su classi del nuovo ordinamento sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle materie del piano di studi relative agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o di idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del nuovo ordinamento.

11. In ragione dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento scolastico dell’istruzione secondaria di secondo grado (Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89) e +-limitatamente al corrente anno scolastico, i candidati esterni provvisti di titoli del previgente ordinamento, quali idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale dello stesso corso di studio, sostengono l'esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno del nuovo ordinamento. Il consiglio di classe è tenuto, comunque, ad accertare e valutare le competenze in esito dell’indirizzo, articolazione od opzione.

12. Sostengono, altresì, l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno del nuovo ordinamento i candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove ovvero non le abbiano superate.

13. L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato ovvero di mancata presentazione agli esami di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe.

 

Art. 8

Credito scolastico

1. La ripartizione del punteggio del credito scolastico, di cui al decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, il penultimo e l’ultimo sulla base delle tabelle allegate al decreto ministeriale stesso. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato al precedente articolo 2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A, allegata al citato decreto ministeriale n. 99 del 2009 e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione. Nei corsi sperimentali quadriennali del nuovo ordinamento, il credito scolastico viene attribuito al termine del secondo, terzo e quarto anno.

2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi, di cui al precedente articolo 2, comma 10, il credito scolastico, per l’anno non frequentato, è attribuito dal consiglio della penultima classe, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l’ultima classe, per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta, non frequentate. Qualora l’alunno sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, otterrà il relativo credito acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe.

5. La valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico.

6. Fermo restando il massimo di 25 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, nello scrutinio finale dell’ultimo anno può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, ai sensi del comma 2 del citato articolo 11, in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio, presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

7. Il punteggio attribuito, quale credito scolastico ad ogni alunno, è pubblicato all'albo dell'istituto.

8. Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare, di cui al precedente articolo 7, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame. Il consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito, quale credito scolastico, è pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame. Si precisa che il punteggio attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andrà moltiplicato per due, nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni, e per tre, nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.

9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare, di cui al precedente articolo 7, nella misura di punti 3 per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno, e per l’ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari.

10. Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato (calcolato secondo le tabelle allegate al decreto ministeriale n. 99 del 2009) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come sopra), dal consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici (secondo le indicazioni della Tabella C).

11. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione può motivatamente aumentare il punteggio nella misura di 1 punto, fermo restando il limite massimo di punti venticinque (decreto ministeriale n. 42 del 2007, articolo 1, comma 4).

12. L’attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto previsto all’articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, dal competente consiglio di classe.

13. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto.

14. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto, limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività.

15. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi, preventivamente forniti da eventuale personale esterno (esperti, e/o tutor), di cui si avvale la scuola per le attività di alternanza scuola-lavoro o per gli insegnamenti che contribuiscono all’ampliamento e al potenziamento dell’offerta formativa.

16. Sempre ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione, il consiglio di classe tiene conto anche dell’interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica, attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola, secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima.

Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative, in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000.

17. Nella Regione Lombardia l’attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c), ammessi agli esami di Stato, viene effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni. Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella A, allegata al decreto ministeriale n. 99 del 2009, viene attribuito per la classe terza in base al punteggio del titolo di Qualifica, per la classe quarta in base al punteggio del titolo di Diploma Professionale, per la classe quinta in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale, in coerenza con le successive Linee Guida adottate con decreto ministeriale 18 gennaio 2011, e sulla base della citata relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso.

18. Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, il credito scolastico viene attribuito secondo le modalità di cui al Protocollo d’Intesa 7 febbraio 2013, nel rispetto dei parametri di cui alle tabelle allegate al decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99. Il consiglio di classe dell’istituzione formativa delibera in merito all’ammissione degli studenti all’esame di Stato e attribuisce agli stessi il credito scolastico, tenendo conto, in particolare, dei risultati dell’esame di qualifica professionale, dei risultati dell’esame di diploma professionale e dei risultati di apprendimento del corso annuale, che devono essere non inferiori a sei decimi per ogni singola area di apprendimento e per il comportamento.

In particolare, ai fini dell’attribuzione allo studente del credito scolastico si applicano le seguenti modalità:

- ove necessario, il voto di qualifica e di diploma è trasformato in decimi. Il valore ottenuto è convertito in credito scolastico secondo le tabelle previste dal decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99, relative ai criteri per l’attribuzione del credito scolastico;

- i punti della banda di oscillazione del terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto dell’esame di qualifica;

- i punti della banda di oscillazione del quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto del diploma professionale di IeFP del quarto anno;

- i punti della banda di oscillazione del quinto anno sono riferiti alla media dei voti del corso annuale per l’esame di Stato;

- per l’attribuzione della lode si applica il decreto ministeriale n. 99/2009.

 

Art. 9

Crediti formativi

1. Per l’attribuzione dei crediti formativi, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49.

2. La documentazione, relativa ai crediti formativi, pervenuta all'istituto sede di esame di regola entro il 15 maggio, ha la finalità di consentire l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

3. I candidati esterni devono presentare gli eventuali crediti formativi, di regola, entro il 15 maggio 2015.

 

Art. 10

Commissioni d'esame

1. Per quanto concerne le modalità e i termini, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, concernente le modalità e i termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

2. Con riferimento all’articolo 7 del decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10, nei licei musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda prova, con riguardo alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la Commissione si avvale di personale esperto. Le nomine degli esperti vengono effettuate dal Presidente della Commissione in sede di riunione plenaria, affisse all’albo della scuola e comunicate al competente Direttore Generale o al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale.

3. Per la Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali, cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, gli studenti, di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), i docenti dell’istituzione formativa che ha erogato il corso, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d’esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell’esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

I commissari interni designati dal consiglio di classe di “associazione” dell’istituto professionale operano anche per tale gruppo di candidati.

4. Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del Protocollo d’Intesa 7 febbraio 2013, le commissioni di esame di Stato relative al corso annuale, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), sono nominate dalle medesime Province Autonome, secondo le modalità previste dalle specifiche norme di attuazione dello Statuto in materia di esame di Stato e dei criteri individuati nel suddetto protocollo di intesa.

 

Art. 11

Sostituzione dei componenti le commissioni

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore Generale o dal Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del citato decreto ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007. Tali sostituzioni e l’eventuale copertura di posti rimasti vacanti al termine della procedura di nomina devono essere immediatamente registrate a “SIDI”, utilizzando le specifiche funzioni dell’area esami di Stato.

4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2015, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

5. Nei casi di assenza successivamente all’espletamento delle prove scritte, il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame.

6. Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d’esame, sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno del commissario della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area. Resta ferma la responsabilità collegiale dell’intera commissione.

7. Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza temporanea dei commissari, devono essere interrotte tutte le operazioni d’esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi, infatti, in un’unica soluzione temporale alla presenza dell’intera commissione che procede all’attribuzione del relativo punteggio nello stesso giorno nel quale viene effettuato.

8. Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

9. L’assenza temporanea dei componenti della commissione di cui ai precedenti commi 6 e 7 deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.

 

Art. 12

Riunione plenaria e diario delle operazioni

1. Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate, unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il 15 giugno 2015 alle ore 8,30.

2. Il Presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore Generale o al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, se l’assenza riguarda il Presidente e i commissari esterni, ovvero al Dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario interno.

3. Nella riunione plenaria, il Presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.

4. Il Presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, l'ordine di successione tra le due commissioni per l'inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi disgiuntamente di valutazione degli elaborati e valutazione finale. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, aventi commissari interni che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il Presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.

 

Art.13

Riunione territoriale di coordinamento

1. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il Direttore Generale o il Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale convoca, in apposite riunioni, i presidenti delle medesime commissioni unitamente agli Ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato. La partecipazione a tali riunioni costituisce obbligo di servizio per i Presidenti delle commissioni.

 

Art.14

Calendario delle prove

1. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2014/2015 è il seguente:

•        prima prova scritta: mercoledì 17 giugno 2015, ore 8.30; (durata massima: sei ore)

•        seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica: giovedì 18 giugno 2015, ore 8.30.

La seconda prova si svolge in un’unica giornata. La durata complessiva è di sei ore, salva diversa specifica previsione fornita contestualmente all’indicazione della prova.

Nei licei artistici la durata massima della prova è tre giorni, per sei ore al giorno, con esclusione del sabato.

Nei licei musicali e coreutici la prima parte della prova ha la durata di un giorno per massimo sei ore. La seconda parte nei licei musicali si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento, della durata massima di venti minuti. Nei licei coreutici la seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella esibizione individuale della durata massima di dieci minuti per candidato.

•        terza prova scritta: lunedì 22 giugno 2015, ore 8.30: ogni Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, determina anche la durata massima della prova.

Ciascuna commissione, entro il giorno di venerdì 19 giugno 2015, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente, ove necessario, stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. Il 22 giugno 2015 ogni commissione, tenendo presente quanto attestato nel predetto documento del consiglio di classe, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. Per i licei artistici il Presidente stabilisce la data della terza prova scritta.

•        quarta prova scritta: martedì 23 giugno 2015, ore 8.30. Tale prova si effettua:

•        nei licei ed istituti tecnici presso i quali è presente il progetto sperimentale ESABAC, disciplinato dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95 alle cui disposizioni si rinvia per tutti gli aspetti specifici non disciplinati dalla presente ordinanza;

•        nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese.

2. Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata, le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Ẻ, altresì, determinata la data di pubblicazione dei risultati, che deve essere unica per le due classi/commissioni. Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe

3. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.

4. Prima dell'inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare di cui al successivo articolo 15, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio.

Il Presidente nel giorno della prima prova scritta invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. I candidati dovranno specificare:

a) titolo dell'argomento;

b) esperienza di ricerca o di progetto;

c) esperienza di alternanza scuola-lavoro, stage o tirocinio.

5. Del diario dei colloqui, il Presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.

6. La prima prova scritta suppletiva si svolge nel giorno di mercoledì 1 luglio 2015 alle ore 8.30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo 2 luglio 2015 alle ore 8.30, con eventuale prosecuzione, nei giorni successivi per gli esami nei licei artistici e nei licei musicali e coreutici; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. La quarta prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge nel giorno successivo all’effettuazione della terza prova scritta. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.

7. L’eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l’espletamento della prova scritta suppletiva.

8. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe/commissione.

9. Il Presidente della commissione adotterà le necessarie misure organizzative per quanto non previsto.

 

Art. 15

Riunione preliminare

1. Per garantire la funzionalità della commissione stessa in tutto l’arco dei lavori, il Presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, esterni o interni. Il sostituto è unico per le due classi-commissione, tranne casi di necessità che il Presidente dovrà motivare.

2. Il Presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna classe commissione, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due classi-commissione verrà riportato nella verbalizzazione di entrambe le classi-commissione abbinate.

3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito per incompatibilità dal competente Direttore generale o dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale.

4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale competente, il quale provvederà alla necessaria sostituzione. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione. I Presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito ad espletare l’incarico devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:

a) elenco dei candidati;

b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui al precedente articolo 2, comma 10, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;

c) certificazioni relative ai crediti formativi;

d) copia dei verbali delle operazioni di cui al precedente articolo 8, relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;

e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l’assenza di ripetenze nei due anni predetti e l’indicazione del credito scolastico attribuito;

f) per i candidati esterni, l’esito dell'esame preliminare e l’indicazione del credito scolastico attribuito;

g) documento finale del consiglio di classe di cui al precedente articolo 6, compresa la documentazione consegnata dall’istituzione formativa che ha erogato il corso per i candidati ammessi agli esami di Stato nella Regione Lombardia, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c) e la documentazione per il corso annuale nelle Province Autonome di Trento e Bolzano di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d);

h) documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui al successivo articolo 22, in particolare individuando gli alunni con disabilità che sostengono l’esame con le prove differenziate di cui all’ordinanza ministeriale del 2001 n. 90;

i) eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES), individuando gli eventuali alunni che sostengono l’esame con le prove differenziate;

j) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.

6. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell'articolo 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.

7. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'articolo 14, comma 4 della presente ordinanza.

9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dal successivo articolo 21. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, nonché i criteri per l’eventuale attribuzione di 1 punto di credito scolastico di cui al precedente articolo 8, comma 11 nonché i criteri per l’attribuzione della lode, di cui al successivo articolo 26. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

 

Art. 16

Plichi, prima e seconda prova scritta

1. I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali devono confermare alla Struttura Tecnica Esami di Stato di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato (eventualmente anche della quarta prova scritta ESABAC), ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze deve essere resa nota, da parte dei Direttori generali o dei Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, alla Struttura Tecnica Esami di Stato di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.

3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Direttori generali o dai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali alla Struttura Tecnica Esami di Stato di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.

 

Art. 17

Prima prova scritta

1 Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prima prova scritta si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 139.

 

Art.18

Seconda prova scritta

1. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della seconda prova scritta si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10. Le tipologie di tale prova scritta per i diversi indirizzi di studio sono descritte dall’articolo 2 all’articolo 11 del suddetto decreto ministeriale.

2. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n.10, la seconda prova scritta, che può essere anche grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze, abilità e competenze specifiche acquisite dal candidato nell’ultimo anno del corso di studio frequentato, relativamente ai risultati di apprendimento indicati nei decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88, 89 del 15 marzo 2010 e verte su una delle materie caratterizzanti il corso di studio, di cui alle tabelle A, B, C, allegate al decreto citato, tenuto conto degli indirizzi, articolazioni ed opzioni in cui sia eventualmente strutturato. Negli istituti tecnici e professionali, nei licei artistici e nei licei musicali e coreutici, in cui la seconda prova scritta può essere anche grafica/scrittografica o compositiva/esecutiva musicale e coreutica, le modalità di svolgimento della prova tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale.

3. Per l'anno scolastico 2014/2015, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali del previgente ordinamento può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte. La disciplina o discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale del 29 gennaio 2015, n. 39.

4. Negli istituti che metteranno a disposizione delle commissioni e dei candidati i materiali e le necessarie attrezzature informatiche e laboratoriali (con esclusione di INTERNET), sarà possibile effettuare la prova progettuale (per esempio, di Progettazione, costruzioni e impianti e di analoghe discipline) avvalendosi del CAD. È opportuno che tutti i candidati afferenti agli indirizzi di studio interessati eseguano la prova secondo le medesime modalità operative.

5. Nei corsi interessati al Progetto ESABAC e nelle sezioni di liceo linguistico ad opzione internazionale, il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dalla lingua del Paese partner.

 

Art.19

Terza prova scritta

1. Per quanto concerne le modalità di attuazione della terza prova scritta trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche generali.

2. La terza prova scritta è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 1 della presente ordinanza.

3. Nella terza prova devono essere coinvolte, entro il limite numerico determinato nell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, tutte le discipline comprese nel piano degli studi dell’ultimo anno di corso, purché sia presente in commissione personale docente fornito di titolo ai sensi della vigente normativa.

4. La commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle competenze, abilità e conoscenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio, disciplina non linguistica insegnata tramite la metodologia CLIL, descritte nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 6 della presente ordinanza.

5. Nell’accertamento della conoscenza della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera tramite la metodologia CLIL, la Commissione terrà conto della modalità con cui tale insegnamento è stato attivato, secondo le risultanze del documento del consiglio di classe di cui all’articolo 6 della presente ordinanza.

6. Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano relativamente al corso annuale per l’esame di Stato, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d), la commissione, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze predispone la terza prova in correlazione al piano di studi del corso annuale nel rispetto dei principi indicati nel Protocollo d’Intesa citato in premessa. In particolare, la terza prova scritta è volta ad accertare le competenze dell’area matematica, scientifica e tecnologica, dell’area tecnico professionale e la competenza linguistica in riferimento ad una lingua straniera per la provincia Autonoma di Trento, alla seconda lingua per la Provincia Autonoma di Bolzano. Nelle scuole delle località ladine della provincia Autonoma di Bolzano si accerta la competenza linguistica nella lingua paritaria che non è stata oggetto della prima prova scritta.

7. Nei licei linguistici e nei corsi del settore economico dell’istruzione tecnica nei quali sia obbligatorio per tutti gli studenti lo studio di più lingue straniere e la lingua straniera sia oggetto della seconda prova scritta, la terza prova potrà prevedere il coinvolgimento di una o più lingue straniere diverse da quella oggetto della seconda prova scritta. In tale caso, la lingua o le lingue straniere interessate rientrano nel computo delle discipline da coinvolgere nella prova ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 429 del 2000.

8. Negli altri indirizzi è possibile coinvolgere nella terza prova scritta, quale o quali discipline specifiche, la lingua straniera o una o più lingue straniere studiate dai singoli alunni nell’ultimo anno di corso. In tale caso si applicano gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 429 del 2000.

9. Nel caso in cui la commissione non coinvolga nella terza prova scritta la lingua o le lingue straniere quali discipline specifiche e proceda quindi al solo accertamento della conoscenza linguistica, limitatamente a una sola lingua straniera, si applica l’articolo 4 del decreto ministeriale n. 429 del 2000. Il coinvolgimento della lingua o delle lingue straniere è subordinato alla presenza del commissario della o delle lingue straniere coinvolte.

 

Art.20

Correzione e valutazione delle prove scritte

1. La Commissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della terza prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.

2. La commissione dispone di 15 punti massimi per la valutazione di ciascuna prova scritta per un totale di 45 punti; a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

3. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle singole prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza assoluta. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, il presidente mette ai voti i punteggi proposti, a partire dal più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all’eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. In considerazione dell’incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l’intera scala dei punteggi prevista.

4. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l’astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere l’indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

5. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame il giorno precedente la data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui (articolo 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425). Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

6. Per l’anno scolastico 2014/2015, i candidati provenienti da corsi serali del previgente ordinamento, inclusi i corsi del c.d. “Progetto Sirio” dell’istruzione tecnica, che, in presenza di crediti formativi riconosciuti siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall’esame su tali materie nell’ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova scritta nonché il colloquio.

7. Analogamente, i candidati provenienti dai percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti del nuovo ordinamento (decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263) il cui Piano di Studio Personalizzato (PSP), definito nell’ambito del Patto Formativo Individuale (PFI) elaborato dalle Commissioni ai sensi del punto 3.2. delle Linee guida (CM 36/14), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili ad intere discipline, possono - a richiesta - essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova scritta, nonché il colloquio.

8. I candidati provenienti dall’estero possono utilizzare nelle prove scritte anche il vocabolario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza e viceversa).

9. Le commissioni possono procedere alle correzioni della prima e della seconda prova scritta anche operando per aree disciplinari secondo il decreto ministeriale in pari data relativo alla “Costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado”. Il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358 è ancora in vigore limitatamente nei corsi sperimentali del previgente ordinamento.

 

Art. 21

Colloquio

1. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle nell’argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su temi di interesse multidisciplinare, attinenti alle Indicazioni Nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, relativi ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso. Il colloquio si svolge in un'unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.

2. Il colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o pluridisciplinare, scelto dal candidato, anche riferito ad attività o esperienze attuate durante l’ultimo anno del corso di studi secondo quanto previsto dal precedente articolo 14, comma 4. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'articolo 1, capoverso articolo 3-comma 4, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare e con riferimento costante e rigoroso al lavoro didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, approfondendole. Ẻ d’obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

3. Per quanto concerne l’accertamento della conoscenza della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera, il cui insegnamento sia stato effettuato con la metodologia CLIL, il colloquio potrà accertare anche in lingua straniera le competenze disciplinari acquisite, qualora il relativo docente venga a far parte della Commissione di esame in qualità di membro interno.

4. La commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio.

Si precisa che i commissari sia interni che esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del maggior numero possibile delle discipline comprese nel piano degli studi dell’ultimo anno di corso, conducono l’esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente.

5. La commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio opportunamente e dettagliatamente indicate nel documento del consiglio di classe di cui al precedente articolo 6.

6. La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20.

7. La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti in sede di riunione preliminare e con l'osservanza della procedura prevista per le prove scritte di cui all'articolo 20.

8. Per i candidati delle classi/commissioni interessate al Progetto ESABAC si rinvia a quanto specificato nel decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95.

 

Art. 22

Esami dei candidati con disabilità

1. Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.

In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dell’alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della Commissione.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell’istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica esami di stato del Ministero la percentuale di ingrandimento.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte, anche in modalità grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e del colloquio, previsti dal comma 3, dell'articolo 16, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato (P.E.I.) e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Essi sostengono l’esame con le prove differenziate di cui all’art. 15, comma 4, dell’O.M. n. 90 del 2001. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.

5. I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l’indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute. La registrazione dei risultati di tali prove parziali sostenute deve essere riportata nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto nello stesso modo in cui è indicato il mancato svolgimento delle prove scritte da parte di eventuali candidati assenti. Per detti candidati, inoltre, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato, pertanto, solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

6. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente.

La valutazione finale verrà indicata sul tabellone dei risultati all’albo della scuola, senza alcuna indicazione del fatto che la stessa si riferisce al percorso didattico differenziato, e sull’attestato di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

7. Agli alunni, ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I.. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2, commi 6 e 7.

 

Art.23

Esame dei candidati con DSA e BES

1. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, - considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”.

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.

In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. Per la pubblicazione delle prove scritte e la valutazione complessiva delle prove, si rinvia a quanto previsto nel precedente articolo al comma 4 e seguenti.

3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 6, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui al precedente articolo 20. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

 

Art. 24

Assenze dei candidati. Sessione suppletiva e straordinaria

1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente articolo 14, comma 6; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente articolo 16.

2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici il termine è fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.

3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalità di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429.

4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall'articolo 14, comma 6, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.

5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale competente.

6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori generali o dai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

7. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.

8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

9. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore generale o dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della terza prova.

 

Art. 25

Verbalizzazione

1. La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.

2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate decisioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.

3. La Commissione, nella compilazione dei verbali, utilizzerà, di norma, lo strumento informatico di supporto e, solo eccezionalmente, si avvarrà della compilazione cartacea, motivando opportunamente le ragioni di tale scelta. In particolare, si raccomanda l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” che permette una più completa ed agevole verbalizzazione di tutte le fasi di svolgimento dell’esame.

 

Art. 26

Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

1. Ciascuna classe-commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.

2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.

4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi del precedente articolo 15, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari ad almeno 70 punti. Per l’attribuzione del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all’articolo 20, comma 3 e all’articolo 21, comma 7.

5. La Commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

c) abbiano conseguito il credito scolastico annuale massimo relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno con voto unanime del consiglio di classe.

d) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame con voto unanime della commissione d’esame.

6.1. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, articolo 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2014/2015, la commissione, all’unanimità, può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323;

b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi al penultimo anno e ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento;

c) abbiano conseguito il credito scolastico annuale relativo al penultimo e al terzultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame nella misura massima con voto all’unanimità.

6.2. Il credito scolastico è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella A, allegata al decreto ministeriale n.99 del 2009, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno (articolo 3, comma 4 del suddetto decreto ministeriale).

6.3. Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, ai candidati abbreviatari per merito si applica la tabella A allegata al decreto ministeriale n. 99 del 2009 (cfr. articolo 4, commi 4, 5, 6, del suddetto decreto ministeriale).

7. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 8. La menzione della lode va trascritta sul modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa. Le eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.

8. Il modello di certificazione è quello di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26.

9. Per i candidati che hanno superato l’esame ESABAC, la Commissione provvede a compilare il modello allegato alla presente ordinanza ministeriale (allegato 4) per il rilascio del certificato provvisorio, in attesa del diploma di Baccalauréat.. Tale modello viene inviato a cura della istituzione scolastica interessata al Rettorato dell’Académie di Nizza che trasmette il suddetto certificato. Le modalità informatiche di invio e ricevimento di tali certificazioni saranno comunicate, come di consueto, direttamente alle scuole interessate dagli esami ESABAC. Per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza si rinvia al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95.

10. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l’esame. Per l’esame ESABAC, il diploma di Baccalauréat, come precisato nel comma precedente, viene consegnato in tempi successivi.

11. In relazione alla prova scritta di matematica dei Licei Scientifici, i Presidenti delle relative commissioni d’esame possono compilare un questionario, utilizzando il SIDI, tramite le segreterie delle scuole sedi di esame. I risultati di tale questionario, in forma aggregata, saranno restituiti alle scuole medesime. E’, inoltre, disponibile sul SIDI e nell’applicativo “Commissione web” una griglia di valutazione che la commissione può adottare nella propria autonomia nella fase di correzione di tale prova scritta.

12. I Presidenti di commissione, qualora lo ritengano opportuno, potranno trasmettere al competente USR un’apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative dell’esame di Stato.

13. A sua volta, il coordinatore regionale, anche avvalendosi degli elementi forniti dagli ispettori di vigilanza, predispone una relazione conclusiva sull’andamento generale degli esami di Stato. Tale relazione è trasmessa contestualmente al Direttore regionale, alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e al Coordinatore della Struttura Tecnica Esami di Stato.

14. Ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.

15. Si rammenta che i certificati rilasciati dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati - a seguito della Direttiva n. 14 del 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - devono riportare, a pena di nullità, la dicitura:<>. Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull’originale del diploma di superamento dell’esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio.

 

Art. 27

Pubblicazione dei risultati

1. L'esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato, contestualmente, per tutti i candidati delle due classi costituenti la commissione, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell’esame stesso (cfr. articolo 6, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122).

2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.

3. L’esito della parte specifica dell’esame ESABAC con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la formula: “Esito ESABAC: Punti….” in caso di risultato positivo; con la sola indicazione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell’esame relativo a detta parte specifica.

4. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di 100 con l’attribuzione della lode, la scuola provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo Nazionale delle Eccellenze.

 

Art. 28

Versamento tassa erariale e contributo

1. Il versamento della tassa erariale da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all’atto dell’iscrizione all’esame.

2. Il pagamento della tassa erariale, nonché dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore generale o del Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale.

3. Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio di istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. Il contributo è restituito, ad istanza dell’interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio.

4. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.

5. In caso eventuale di cambio di assegnazione di istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore, ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

 

Art. 29

Accesso ai documenti scolastici e trasparenza

1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale è responsabile della loro custodia e della procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di accoglimento delle istanze di accesso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo.

 

Art. 30

Termini

1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell’ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.

 

Art. 31

Esami nella regione Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano

1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione, ai sensi dell'articolo 21, comma 20 bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52.

2. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, le modalità di svolgimento della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 7 aprile 2005,avente per oggetto: “Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige”.

 

Art. 32

Disposizioni organizzative

1. Ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i Direttori Generali o i Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali potranno valutare l’opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli Uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.

2. L’invio delle prove scritte avverrà attraverso il “plico telematico”, contenente i testi della prima e della seconda prova scritta (nonché, ove prevista, della quarta prova scritta). Ciascuna sede di esame diviene destinataria del “plico telematico”, documento digitale, protetto con procedimenti di cifratura, e, a tal fine, il dirigente scolastico deve garantire la dotazione tecnica indispensabile e, almeno, un “referente di sede”.

Roma,

 

IL MINISTRO

Stefania Giannini

 

ALLEGATO 4

Scadenze di: ottobre 2024