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21-04-2015 N. 2721 - MESSAGGIO INPS-HERMES

Gestione Dipendenti Pubblici - Problematiche attinenti al riesame dei provvedimenti di ricongiunzione della Legge 7/2/1979, n. 29.

INPS-HERMES

21/04/2015 - 2721

 

OGGETTO: Gestione Dipendenti Pubblici - Problematiche attinenti al riesame dei provvedimenti di ricongiunzione della Legge 7/2/1979, n. 29.

 

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

 

Diverse Sedi hanno chiesto chiarimenti in merito al riesame del provvedimento di ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/1979, nel caso in cui, dopo la definizione della pratica, intervengano regolarizzazioni contributive ex art. 13 della legge n. 1338/1962 o domande di riscatto a vario titolo, aventi ad oggetto periodi anteriori alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione.

Fino ad oggi, nella trattazione dei casi di cui in premessa, la Gestione Dipendenti Pubblici ha adottato l'orientamento secondo il quale è ammesso il riesame dell'originaria domanda di ricongiunzione ex art.2 della legge n. 29/1979, ancorché il provvedimento fosse stato emesso, notificato e già accettato dall'interessato con il pagamento dell'onere dovuto e delle prime tre rate, salvo gli effetti dell'art.26 della legge 315/1967 e degli artt. 203 e seguenti T.U. DPR 1092/1973, che disciplinano i termini entro cui i provvedimenti pensionistici possono, d'ufficio o a domanda degli interessati, essere revocati o modificati.

Per converso, nell'ambito della Gestione Dipendenti Privati il riesame delle domande di ricongiunzione ex art.2 per effetto dell'accredito di ulteriori periodi assicurativi pregressi (per costituzione di rendita vitalizia ex art.13 legge n.1338/1962, riscatto di lavoro all'estero, riscatto laurea ecc.) è ammessa fintanto che l'operazione di ricongiunzione non risulti conclusa, per accettazione, a seguito dell'avvenuto pagamento totale o parziale (prime tre rate) dell'onere stesso (circolare Inps n.104 del 13/5/1988 e n.12 del 15/1/1996).

Tanto premesso e precisato, al fine di uniformare l'azione amministrativa e adottare criteri univoci di trattazione dei casi in esame, si dispone di aderire ai principi fissati dalle citate circolari n.104/1988 e n.12/1996, cui si rimanda.

Pertanto, qualora l'interessato, dopo che la pratica di ricongiunzione ex art.2 della legge n.29/1979 presso la Gestione Pubblica sia stata definita per accettazione, con il versamento dell'onere dovuto o delle prime tre rate di esso, presenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'AGO o in altri fondi alternativi una domanda di riscatto a vario titolo di ulteriori periodi assicurativi anteriori alla data di presentazione della citata domanda di ricongiunzione, gli stessi potranno essere ricongiunti ma solo alle condizioni e nei termini disciplinati dall'art.4 della legge n. 29/1979 (presentazione di una seconda domanda di ricongiunzione).

Ciò in quanto, come chiarito nella circolare Inps n. 12/1996, la pratica di ricongiunzione onerosa ai sensi della legge n. 29/1979 deve considerarsi legittimamente definita con riferimento alla situazione assicurativa esistente alla data di presentazione della relativa domanda e non 6 suscettibile di riesame in considerazione del carattere negoziale proprio di tale operazione.

Viceversa, fintanto che l'operazione di ricongiunzione non risulti ancora conclusa per accettazione, i periodi assicurativi successivamente acquisiti nella gestione trasferente per effetto di domande di riscatto e collocati in epoca anteriore alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione potranno formare oggetto di comunicazione alla gestione accentrante ai sensi dell'art.5 della legge n. 29/1979 sulla base della originaria istanza.

I criteri sopra illustrati dovranno essere applicati a tutte le richieste di riesame delle domande di ricongiunzione ex art.2 della legge 29/1979 non ancora definite alla data di pubblicazione del presente messaggio.

 

II Direttore Centrale

Gabriele Uselli

Scadenze di: dicembre 2024