Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Prot. n. 0002366 – 20/03/2015
Ai Direttori
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado
LORO SEDI
E, p,c. Al Capo di Gabinetto
Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione
Al Capo Ufficio stampa
SEDE
Oggetto: Indicazioni operative - Elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Come ormai noto, la sentenza del Consiglio di Stato n, 834/2015 REG. PROV. COLL. ha obbligato il Ministero ad emanare l'ordinanza per le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sulla base di quanto previsto dalla ordinanza commissariale del 23 dicembre U.S. con la possibilità di scadenzare gli adempimenti in modi e termini tali da poterli rispettare entro la data della indizione delle elezioni.
A seguito di alcuni dubbi interpretativi evidenziati dalle istituzioni scolastiche, al fine di assicurare un regolare svolgimento della procedura elettorale, si ritiene necessario precisare quanto segue:
Data delle elezioni - Termine di scadenza dei vari adempimenti
L'O.M. ha provveduto a fissare per il giorno 28 aprile p.v. la data delle elezioni. Nel caso di scuole chiuse per qualsiasi causa nel giorno stabilito, secondo i principi giuridici generali, la data si considera prorogata di diritto al giorno seguente non festivo. Lo stesso vale per scadenze e/o adempimenti che dovessero cadere in altri giorni di chiusura, avendo cura di assicurare, nell'ambito della propria autonomia, in linea generale il rispetto della tempistica definita per evitare di accumulare ritardi nell'espletamento di tutti gli adempimenti funzionali alle elezioni e alla successiva individuazione degli eletti.
Per quanto riguarda l'orario di svolgimento delle operazioni di voto, si precisa che esso va dalle ore 8.00 alle ore 17.00 per garantire al massimo l'esercizio del diritto di elettorato con possibilità di estensione dell'orario suddetto nelle scuole in cui sono attivi percorsi di secondo livello nell'ambito dell'istruzione per gli adulti.
Dirigenti scolastici
Secondo quanto previsto espressamente dall'O.M. all'articolo 20, co. 6, poiché nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto evitando che vi sia un solo elettore di una data componente elettiva assegnato al seggio, i dirigenti scolastici dovranno esercitare tale diritto presso le sedi delle istituzioni scolastiche individuate con immediatezza dagli UU.SS.RR. al fine di assicurare al minimo il disagio di detto elettorato, tenendo conto dell'ampiezza del tenit01io regionale. Nello stesso tempo alle commissioni elettorali ivi istituite dovranno essere comunicati i nominativi dei diligenti scolastici aventi diritto di voto in ognuna delle sedi scelte in modo da consentire a tali commissioni di procedere agli adempimenti previsti dagli art. 20 e ss. dell'O.M.
Resta fermo che, ai fini della presentazione delle liste dei candidati, la certificazione attestante la qualità di elettore di cui all'art. 23, co 10 dell'ordinanza viene rilasciata dalla commissione elettorale della scuola di appartenenza del dirigente scolastico candidato e presentatore sulla base degli elenchi formati, secondo quanto previsto dall'art. 20, co 1 lettera b).
Per quanto riguarda la composizione della commissione elettorale di istituto, con riferimento alle ipotesi di reggenze o di altri rilevanti impedimenti (es. volontà di candidarsi), il dirigente scolastico potrà nominare, all'interno della stessa, un suo sostituto tra gli appartenenti alla comunità scolastica nell'ottica del pieno e più ampio esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo. (Si veda, più ampiamente, l'art. 23, co 11 O.M.).
Elettorato attivo e passivo del personale docente e del personale A.T.A.
Con riguardo all'interpretazione del requisito della supplenza annuale o temporanea sono da escludere solo le supplenze brevi e quelle con scadenza antecedente al termine delle lezioni.
Commissione elettorale e seggio elettorale
Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione elettorale di istituto che svolge tutti i compiti previsti dall'art. 19 dell' O.M. Di norma è costituito presso ciascuna istituzione scolastica un unico seggio che, per semplicità organizzativa, corrisponde alla commissione elettorale. Nel caso di pluralità di seggi, gli stessi, dopo l'organizzazione e la gestione delle operazioni di scrutinio, trasmettono alla commissione elettorale i dati elettorali parziali e quest'ultima provvederà a riepilogare i risultati elettorali in relazione ala singola istituzione scolastica, comunicandoli, poi, al nucleo elettorale provinciale tramite PEC.
Presentazione delle liste
La presentazione delle liste dei candidati non è a cati.co di ogni singola scuola, ma le liste saranno presentate a livello nazionale presso la segreteria della commissione elettorale centrale.
La presentazione delle liste può avvenire dal 25 al 27 marzo p.v. dalle ore 9,00 alle ore 12,00 in linea con quanto previsto dall'articolo 25, comma 2 dell'O.M. presso la segreteria della commissione elettorale centrale posta al secondo piano della sede del Ministero nella sala ovale ex CNPI.
Formazione delle liste dei candidati
In relazione a quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 dell'O.M., si precisa che i risultati numerici con parte decimale derivanti dall'applicazione di tale meccanismo vanno sempre arrotondati per eccesso all'unità numerica intera superiore, al fine di assicurare l'operatività della surroga di cui all'articolo 39 della stessa ordinanza e di limitare il rischio di un ricorso in tempi brevi ad elezioni suppletive.
Rappresentanti di lista
Il presentatore di ciascuna lista deve comunicare per iscritto in tempi brevi, e comunque non oltre il settimo giorno antecedente a quello delle votazioni, termine in cui vengono pubblicate le liste definitive dei candidati, al presidente della commissione elettorale centrale e, anche tramite suoi delegati, ai coordinatori dei nuclei elettorali provinciali e regionali e ai presidenti delle commissioni elettorali di istituto i nominativi dei rappresentanti di lista secondo quanto previsto dall'articolo 28 dell'O.M.
Personale educativo e personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei convitti ed educandati.
L'individuazione della scuola per l'esercizio del diritto di voto da parte degli UU.SS.RR. è necessaria anche per il personale educativo e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei convitti ed educandati secondo quanto previsto dall'articolo 9 della suddetta ordinanza. Gli elenchi di detto personale devono essere comunicati da parte del convitto e/o educandato di appartenenza alla commissione elettorale di istituto della scuola individuata.
Autentica delle firme
Secondo quanto previsto dall'articolo 24 dell'ordinanza, le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dai dirigenti scolastici o da funzionari a ciò preposti dagli uffici dell'amministrazione periferica al fine di garantire il minor disagio per tali soggetti. Per l'autentica della firma dei presentatori e dei candidati accentanti potranno essere utilizzati i modelli rispettivamente degli allegati 2 e 4.
Allegati
Si trasmettono i file word relativi agli allegati all'ordinanza in precedenza inviati al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di poter lavorare in modo più immediato.
Il Direttore Generale
Carmela Palumbo
ALLEGATI (formato zip)