Inserisci parola chiave:                      Ricerca Avanzata

  • Home > 04-02-2015 N. 25 - INPS Circolare

04-02-2015 N. 25 - INPS Circolare

Gestione Pubblica - Conguaglio previdenziale di fine anno 2014

INPS

 

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

 

Roma, 04/02/2015

Circolare n. 25

 

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e

Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di

Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei

Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l'accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO: Gestione Pubblica - Conguaglio previdenziale di fine anno 2014.

 

SOMMARIO: Operazioni di conguaglio previdenziale di fine anno 2014. Certificazione ai fini previdenziali

 

1. Premessa

A decorrere dal 1° novembre 2012, con riferimento alle retribuzioni erogate dal mese di ottobre 2012, le denunce individuate come ListaPosPA rappresentano le nuove modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa, per il calcolo del dovuto contributivo e per la costituzione e l’alimentazione delle posizioni di previdenza complementare per le Amministrazioni, Enti e Aziende, il cui personale sia iscritto alla Gestione Pubblica.

Al riguardo, si rappresenta che l’Istituto con circolari n.105 del 7 agosto 2012 e n.6 del 16 gennaio 2014 ha fornito ai sostituti di imposta le istruzioni per la compilazione delle denunce mensili analitiche.

Con la presente circolare vengono riepilogate le indicazioni per le operazioni di conguaglio 2014.

 

2. Conguaglio previdenziale annuo I sostituti di imposta, datori di lavoro, sono chiamati ad effettuate le operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale.

Per quel che concerne l’aspetto contributivo, le operazioni di conguaglio consentono la corretta applicazione dei massimali contributivi e delle aliquote correlate all'imponibile.

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale tenendo conto di tutti i redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere ovvero dei diversi rapporti di lavoro subordinato avuti dal dipendente nel corso dell’anno.

Le operazioni di conguaglio costituiscono un adempimento a carico dei sostituti di imposta principali e, in ogni caso, non sollevano i sostituti di imposta dall’obbligo di trasmettere mensilmente, in via telematica, le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni (art.44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

Di seguito, si forniscono le indicazioni per effettuare le operazioni di conguaglio annuale 2014 per i redditi imponibili ai fini pensionistici, corrispondenti ai valori delle retribuzioni liquidate, nel periodo di riferimento, al lavoratore subordinato.

Ai fini del conguaglio contributivo dell’anno 2014 per la Gestione Dipendenti Pubblici occorre tenere conto di tutti i redditi riferiti ai periodi compresi tra il 1/1/2014 e il 31/12/2014.

Devono essere considerati i redditi denunciati nei quadri E0, riferiti al 2014 nonché i redditi denunciati nei quadri V1, causale 1, causale 2, causale 5, nonché nei quadri V1, causale 7, questi ultimi secondo quanto meglio precisato nel successivo punto 5.

Si evidenzia che i quadri V1, da considerare ai fini delle operazioni di conguaglio sono esclusivamente quelli che hanno un periodo di riferimento (data inizio e data fine del V1) compreso nell’anno 2014.

Nel caso in cui i quadri V1, causale 5, abbiano annullato quadri E0 e V1 riferiti al 2014, i quadri annullati non devono essere considerati ai fini delle operazioni di conguaglio. Non devono essere, altresì, considerati ai fini delle operazioni di conguaglio i quadri riferiti al 2014, annullati da V1, causale 6.

 

2.1 Tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva 1% Ai sensi dell’articolo 3 ter, comma 1, della legge n. 438 del 14 novembre 1992 di conversione del decreto legge 19 settembre 1992, n.384 e dell’articolo 1, comma 241, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 per i dipendenti pubblici e privati è stata prevista, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto, nel caso in cui l’aliquota a suo carico sia inferiore al 10%.

L’aliquota dell’1% si applica sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Ogni anno, i tetti retributivi oltre i quali viene applicata la maggiorazione vengono aggiornati in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.

Si rammenta che per l’anno 2014 la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota dell’1% è pari ad € 46.031,00, corrispondente ad € 3.836,00 mensili.

Per quanto attiene le concrete modalità di applicazione e versamento, si rappresenta che il contributo deve avere cadenza mensile, salvo conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, da effettuarsi in occasione delle operazioni di conguaglio annuale fiscale e previdenziale tenendo conto anche dei redditi da lavoro dipendente o riconducibili ad esso comunicati da altri soggetti.

Le operazioni di conguaglio previdenziale si rendono, altresì, necessarie sia nell’ipotesi di più rapporti di lavoro nel corso dell’anno, sia nell’ipotesi di emolumenti erogati da diverse Amministrazioni, configurabili quali redditi di lavoro dipendente, e riconducibili al rapporto di lavoro del datore di lavoro, sostituto di imposta principale.

Si rappresenta, in entrambi i casi, l’obbligo di comunicazione ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

 

2.2 Massimale art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Come noto, l'art. 2, comma 18 della legge n.335/1995 ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 23 della legge n. 335/95, così come interpretato dall’art.2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27/11/2001, n. 417.

Tale massimale – pari a € 100.123,00 per l'anno 2014 - deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.

Lo stesso trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992 nonché per la contribuzione al fondo credito.

Si rammenta che il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti retribuito solo in parte.

Nell’ipotesi di rapporti di lavoro successivi o contemporanei, le retribuzioni percepite in costanza dei diversi rapporti, si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale.

Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva.

Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, fino al raggiungimento del massimale.

Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata, ove coesistano nel mese rapporti di lavoro subordinato, in modo proporzionale.

Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento della gestione pensionistica e della gestione credito del quadro E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento della gestione pensionistica e della gestione credito.

Nell’elemento deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell’imponibile della gestione pensionistica e della gestione credito.

Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento.

Nel caso in cui, nel corso dell’anno, vi sia stata un’inesatta determinazione dell’imponibile, che abbia causato un versamento dei contributi pensionistici e dei contributi del fondo credito anche sulla parte eccedente il massimale o, viceversa, un mancato versamento dei contributi, dovranno essere elaborati in corrispondenza dei mesi nei quali è stato rilevato il superamento o l’errata indicazione del massimale, dei quadri V1, causale 5, per annullare e sostituire i quadri errati.

Si evidenzia che nel caso in cui il superamento del massimale derivi anche da redditi erogati da altri soggetti riferiti ad un rapporto di lavoro distinto ovvero riconducibile ad un unico rapporto di lavoro, ciascun sostituto potrà modificare esclusivamente le proprie denunce tenendo conto della formazione nel tempo del montante.

Le operazioni di variazione riferite al massimale non possono essere effettuate utilizzando il quadro V1, casuale 7, in occasione delle operazioni di conguaglio contributivo in quanto tale quadro non consente di annullare e sostituire le denunce individuali errate inviate in precedenza.

 

2.3 Massimale contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all’art. 3 bis, comma 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Secondo il disposto contenuto nell’art. 3 bis, comma 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 in caso di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, l’imponibile contributivo è sottoposto ai limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, che vengono annualmente rivalutati sulla base dell’indice ISTAT. Per l’anno 2014 il massimale è pari al €182.509,00.

Tale massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992, nonché per il fondo credito e per la contribuzione previdenziale.

Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni richiamate, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento della gestione pensionistica e della gestione credito del quadro E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento della gestione pensionistica e della gestione credito.

Analogamente nel mese in cui si verifica il superamento del massimale previdenziale, l’elemento della gestione previdenziale del quadro E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento della gestione previdenziale.

 

3. Operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7, codici motivo utilizzo 1 e 2.

I datori di lavoro, sostituti di imposta principali, devono effettuare le operazioni  di conguaglio ai fini fiscali e previdenziali.

Si evidenzia che il sostituto di imposta è tenuto a considerare ai fini delle operazioni di conguaglio dell’1% anche i redditi del dipendente riferiti a precedenti rapporti di lavoro avuti nel corso dell’anno. In tale ipotesi, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate dall’ultimo datore di lavoro.

Nel caso in cui alla data del 31/12/2014 siano in corso più rapporti di lavoro subordinato, le operazioni di conguaglio contributivo devono essere effettuate dal datore di lavoro il cui rapporto di lavoro ha una data di inizio più remota.

Le operazioni di conguaglio del 18% per i lavoratori iscritti alla CTPS devono essere effettuate in riferimento a ciascun rapporto di lavoro.

Ne consegue che nel caso di redditi liquidati da diverse amministrazioni afferenti allo stesso rapporto di lavoro, le operazioni di conguaglio devono tenere conto di tutti i redditi liquidati.

Nel caso di redditi erogati da altri soggetti, riconducibili al rapporto di lavoro del sostituto di imposta principale, (redditi liquidati a personale in posizione di comando o distacco dall’Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, ovvero altri redditi comunque attratti nell’alveo dei redditi di lavoro dipendente) deve essere elaborato un quadro V1, causale 7, valorizzando l’elemento con il valore 2, inserendo nella denuncia i valori comunicati dall’altro soggetto.

Analogamente dovrà essere elaborato un quadro, V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2 nel caso in cui il sostituto di imposta abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini dell’1% per redditi riferiti ad altri rapporti di lavoro che comportano l’iscrizione ai fondi pensionistici della gestione dipendenti pubblici.

Si evidenzia che in tali campi non devono essere riportati i valori complessivamente liquidati nell’anno al lavoratore ma i valori discendenti dalle operazioni di conguaglio comprensivi dei redditi comunicati da altri soggetti, che concorrono alla formazione delle retribuzioni imponibili ai fini pensionistici e ai fini del fondo credito.

Nella sezione deve essere riportato il codice fiscale dell’altro soggetto indicando nell’elemento il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione da parte dell’altro soggetto.

Nel caso di erogazioni effettuate in mesi diversi è necessario elaborare record distinti.

La differenza tra i dovuti contributivi valorizzati nelle gestioni e quelli discendenti dai valori indicati nell’elemento con codice fiscale diverso dal quello del dichiarante rimangono a carico dell’Amministrazione che invia la denuncia per le operazioni di conguaglio contributivo.

Se la comunicazione inviata dai soggetti obbligati all’invio non specifica il/i mese/i in cui sono state liquidate le retribuzioni, il sostituto di imposta che effettua le operazioni di conguaglio deve indicare quale mese di riferimento il primo mese utile dell’anno.

Non è necessario elaborare il suddetto quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2 se il sostituto di imposta principale del pubblico dipendente destinatario di tali compensi ha incluso i redditi erogati dall’altra Amministrazione nelle proprie denunce mensili.

Il periodo di riferimento (data inizio e data fine) del V1, causale 7, corrisponde all’anno di riferimento delle operazioni di conguaglio (1/1/2014 – 31/12/2014) ovvero il periodo di riferimento del rapporto di lavoro se inferiore all’anno.

Se le operazioni di conguaglio afferiscono a situazioni differenti da quelle indicate in precedenza, deve essere elaborato un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1, valorizzando negli elementi relativi agli imponibili e ai contributi l’eventuale differenza in termini positivi o negativi discendenti dalle operazioni di conguaglio.

In tali campi non devono essere riportati i valori complessivi dei redditi liquidati nell’anno.

Le operazioni di conguaglio previdenziale effettuate nel corso dell’anno entro il mese di cessazione del rapporto di lavoro ovvero entro il mese di dicembre dell’anno di riferimento dei contributi non comportano la necessità di elaborare il quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1.

Si evidenzia che dovrà essere elaborato un quadro, V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1 nel caso in cui il sostituto di imposta abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1% per redditi derivanti da altri rapporti di lavoro che non comportano l’iscrizione ai fondi pensionistici delle gestione dipendenti pubblici.

I dati discendenti dalle operazioni di conguaglio previdenziale effettuati dal sostituto di imposta principale devono essere considerati anche ai fini della certificazione unica 2015 secondo quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione della sezione previdenziale.

 

3.1 Termini per l’invio

Per le aziende e le amministrazioni iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi oggetto del conguaglio.

Ne consegue che per i redditi liquidati nel 2014, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio 2015. Le denunce relative alle operazioni di conguaglio annuo, V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1 e 2, devono pervenire entro il mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio e comunque non oltre il mese di marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni di conguaglio. Il termine del versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni caso, il termine del giorno 16 del mese di marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni di conguaglio.

 

3.2 Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle fattispecie sanzionatorie

Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano effettuate oltre il termine sopraindicato, i contributi dovuti, scaturiti da dette operazioni, saranno maggiorati delle somme aggiuntive, sulla base dei criteri di cui all’art. 116, comma 8, lettere a) e b) della legge n. 388/2000, nel modo che segue:

a) Omissione Ove l’Amministrazione abbia inviato la denuncia (V1 causale 7) nei termini previsti ma non abbia effettuato il versamento - o, in alternativa, abbia presentato domanda di rateazione nei termini indicati nel precedente paragrafo - sui contributi dovuti maturano le sanzioni per omesso/ritardato pagamento, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a).

b) Evasione Ove l’amministrazione non abbia effettuato né la denuncia né il pagamento nei termini previsti, ricorre l’ipotesi di evasione, di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), ferma restando l’eventuale rimodulazione delle stesse nell’ipotesi in cui le fattispecie concrete siano riconducibili ad inadempimenti contributivi di minore gravità, previa istanza da parte del datore di lavoro da inoltrare all’area Gestione Dipendenti Pubblici della sede competente per territorio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento relativo al termine di invio della denuncia fino alla data di effettivo versamento.

 

4. Certificazione unica ai fini previdenziali

L’Amministrazione che si avvale di personale di altra amministrazione corrispondendo direttamente la retribuzione è tenuta a comunicare tempestivamente le somme corrisposte al sostituto di imposta principale al fine di consentire a quest’ultimo di compilare ed inviare la denuncia mensile nei termini previsti, includendo le somme corrisposte dalle altre amministrazioni.

Ai fini della certificazione dei redditi tutti i sostituti di imposta che erogano somme al personale per le quali effettuano le trattenute previdenziali ai fini della Gestione Pubblica devono valorizzare la sezione della certificazione unica 2015 dedicata ai dati previdenziali ed assistenziali INPS Gestione Dipendenti Pubblici.

Tale sezione non deve essere compilata se il sostituto di imposta ha provveduto a comunicare mensilmente i dati all’amministrazione pubblica datore di lavoro del dipendente per consentire a quest’ultima di elaborare mensilmente le denunce mensili contributive tenendo conto delle somme complessivamente percepite dal dipendente.

 

Il Direttore Generale

Nori

Scadenze di: dicembre 2024