Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
DM 832 – 10 novembre 2014
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare, l’articolo 3, comma 3, ai sensi del quale i comitati regionali di coordinamento “provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all’istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio”;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l’articolo 15, comma 3-bis, che dispone l’unificazione delle aree disciplinari per il sostegno;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 (di seguito, d.m. n. 249 del 2010), recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 (di seguito, d.m. n. 139 del 2011), relativo all’attivazione dei corsi per la formazione iniziale degli insegnanti in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 settembre 2011, recante criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, del 5 giugno 2013 su un ricorso straordinario in merito al valore abilitante all’insegnamento dei titoli di diploma magistrale, secondo il quale tra i “docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento” devono intendersi compresi anche coloro i quali “abbiano conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’ istituto magistrale (per la scuola primaria)”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 maggio 2014, n. 312 (di seguito, d.m. n. 312 del 2014), concernente l’indizione del II ciclo dei percorsi di tirocinio formativo attivo e di specializzazione sul sostegno e il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai predetti percorsi, come rettificato, agli allegati A e B, dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 giugno 2014, n. 376;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 giugno 2014, n. 487, concernente l’istituzione e l’attivazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo a decorrere dall’anno accademico 2014-2015;
RITENUTO opportuno, ai fini dell’emanazione del decreto di autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, procedere in analogia con quanto disposto all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 487 del 2014;
RAVVISATA la necessità di ribadire, anche per i percorsi di specializzazione sul sostegno, l’accesso in soprannumero ai soggetti che, in occasione del I ciclo, siano risultati idonei, ma non collocatisi in posizione utile ai fini della frequenza del relativo percorso, nonché ai soggetti che hanno sospeso la frequenza del I ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno per cause sopravvenute e comunque a loro non imputabili, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3, commi 6 e 7, del citato d.m. n. 312 del 2014;
D E C R E T A
Art. 1
(Procedura per la definizione dell’offerta formativa regionale dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno)
1. Le offerte formative presentate per i percorsi di specializzazione sul sostegno di cui all’articolo 13 del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, redatti sulla base dei criteri di cui al decreto dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, sono trasmesse dalla competente Direzione generale alla Direzione generale per il personale scolastico per il successivo inoltro agli Uffici scolastici regionali (di seguito, USR).
2. I dirigenti preposti agli USR provvedono all’individuazione dei contingenti distinti tra i vari gradi di scuola, tenendo conto delle necessità di personale specializzato.
Art. 2
(Istituzione e attivazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno)
1. I corsi sono istituiti e attivati dalle Università, anche in modalità interateneo. La loro istituzione è subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011 e relativi allegati, anche all’acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, d’intesa con il Direttore dell’USR, che valuta la coerenza della proposta con il d.m. n. 249 del 2010 e con quelli di cui al citato d.m. 30 settembre 2011.
2. Resta ferma la distinzione dei percorsi tra scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado.
3. Detti Comitati procedono ad allineare l’offerta formativa ai contingenti previsti dal decreto di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e alla suddivisione per gradi di scuola disposta dagli USR. La delibera è trasmessa alla Direzione generale al personale scolastico al fini della predisposizione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che autorizza l’attivazione dei suddetti percorsi.
Art. 3
(Norme transitorie e finali)
1. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito del I ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno, ma non collocatisi in posizione utile ai fini della frequenza del relativo percorso, sono ammessi in soprannumero ai percorsi oggetto del presente decreto, istituiti ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 maggio 2014, n. 312.
2. I candidati che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, possono a domanda riprendere la frequenza del percorso in un ciclo successivo, col riconoscimento dei crediti già acquisiti.
IL MINISTRO
Stefania Giannini