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28-07-2014 - SCHEMA D.I. inviato Corte Conti per registrazione

Schema di decreto interministeriale, tra il MIUR, il MEF e il MPA, relativo alla dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica a.s. 2014/2015, inviato alla Corte dei Conti per visto e registrazione

SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE inviato dal MIUR in data 28/07/2014
 

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

di concerto con

Il Ministro dell’economia e delle finanze

e con

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

 

VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, che reca esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenzaepiscopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, con il quale sono state apportate modifiche all’intesa di cui al decreto n. 751 del 1985;
VISTO  il piano programmatico di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, predisposto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO  il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale;
VISTO  il decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, concernente regolamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO  il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002;
VISTA   il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, e in particolare l’articolo 36, concernente per l’anno scolastico 2009/2010 la proroga fino al 31 agosto 2009 del termine di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255;
VISTA   la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e scuole di ogni ordine e grado;
VISTO  il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO  il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Scuola”;
VISTO  il decreto interministeriale 18 febbraio 2013, n. 6, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2013, reg. 5 – fg, 181, con il quale sono stati determinati gli organici del personale insegnante di religione cattolica per l’anno scolastico 2012/2013;
VISTO  il decreto interministeriale, in corso di registrazione, con il quale sono stati determinati gli organici del personale insegnante di religione cattolica per l’anno scolastico 2013/2014;
PRESO ATTO   dei dati acquisiti ed elaborati a mezzo del Sistema informatico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in merito alla determinazione dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2014/2015, delle istituzioni scolastiche della scuola dell’infanzia, nonché degli altri gradi di istruzione;
TENUTO CONTO        altresì, della rilevazione effettuata tramite il medesimo Sistema informatico e poi convalidata dai competenti direttori generali degli Uffici scolastici regionali, in merito alle ore di insegnamento di religione cattolica conseguenti alle classi istituite nel succitato organico di diritto, al numero degli alunni che intendono avvalersi di tale insegnamento, nonché al numero dei docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per i quali è prevedibile l’affidamento di tale insegnamento per l’anno scolastico 2014/2015;
CONSIDERATO          che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del 2003, “il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica e la sua ripartizione su base regionale, nella misura del 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti”;
FORNITA          la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Scuola”;

 

D E C R E T A

 

Art. 1
(Consistenza dotazioni)

1.  La consistenza della dotazione organica, per l’anno scolastico 2014/2015, degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, è indicata nell’allegata tabella “A”, costituente parte integrante del presente provvedimento.

2.  Le dotazioni organiche regionali, determinate in misura del settanta per cento dei posti di insegnamento complessivamente istituiti, sono indicate nella colonna “f” della tabella “A” di cui al comma 1.

3.  L’entità dei posti è definita sulla base del numero complessivo delle ore di insegnamento, rapportate ai divisori orari relativi alla costituzione dei posti e delle cattedre di insegnamento di ciascun grado di istruzione.

4.  Per effetto di quanto prescritto dall’articolo 1, comma 3, della legge 18 luglio 2003, n. 186, nel computo di cui al presente articolo non sono conteggiate le ore di insegnamento attribuite ai docenti titolari della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

 

Art. 2
(Ripartizione dotazione organica)

1.  Entro il limite riportato nella colonna “f” della tabella “A”, il dirigente dell’ufficio scolastico regionale effettua, per ciascuno dei ruoli indicati all’articolo 1, comma 1, della legge n. 186 del 2003, la ripartizione dei posti dell’organico di diritto, con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

2.  In via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari, anche suddivisi tra gradi di istruzione differenti, purché le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale.

 

Art. 3
(Gestione della situazione di fatto)

1.  I dirigenti scolastici che, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, hanno disposto, nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, incrementi del numero di classi a causa della variazione del numero degli alunni iscritti, provvedono ad istituire spezzoni di orario di insegnamento della religione cattolica, in relazione alle scelte delle famiglie e degli alunni.

2.  Per effetto di quanto prescritto all’articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, i dirigenti scolastici provvedono, nella medesima fase di adeguamento dell’organico di cui al comma 1, alla soppressione degli spezzoni di orario conseguenti ad accorpamenti di classi.

 

Art. 4
(Oneri finanziari)

1.  Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui all’articolo 1 gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

 

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Il Ministro per la semplificazione e lapubblica amministrazione

 

 

Tabella “A”

 

Regione

Scuola dell'infanzia Posti

Scuola primaria Posti

Scuola secondaria di I grado Posti

Scuola secondaria di II grado Posti

Totale

Dotazione organica

 

a

b

c

d

e=a+b+c+d

f=e*0,7

Abruzzo

72

239

96

151

558

390

Basilicata

31

107

46

79

263

184

Calabria

121

459

166

266

1.012

708

Campania

368

1.368

540

793

3.069

2.148

Emilia Romagna

143

579

273

414

1.409

986

Friuli

46

234

82

125

487

341

Lazio

225

1.061

395

590

2.271

1.590

Liguria

48

239

92

143

522

366

Lombardia

275

1.742

642

845

3.504

2.453

Marche

82

250

104

173

609

426

Molise

16

60

24

40

140

98

Piemonte

174

731

291

399

1.595

1.117

Puglia

215

710

314

511

1.750

1.225

Sardegna

78

314

126

201

719

503

Sicilia

312

1.075

426

623

2.436

1.705

Toscana

161

597

236

356

1.350

945

Umbria

45

179

60

95

379

265

Veneto

115

979

344

482

1.920

1.344

Totale complessivo

2.527

10.923

4.258

6.286

23.994

16.794

 

 

 

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