INPS
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Centrale Previdenza
Roma, 23/06/2014
Circolare n. 79
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare numero 79 del 23-06-2014
e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, come modificato dall’art. 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 - termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr ed altri aspetti previdenziali connessi ai prepensionamenti per soprannumero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
SOMMARIO: Premessa. 1. Liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto. 1.1. Termini di pagamento del Tfs e del Tfr in caso di maturazione dei requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011. 1.2. Maturazione dei requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 con diritto alla decorrenza della pensione entro il 31 dicembre 2016. 1.3. Adeguamento degli applicativi gestionali
Premessa
Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 è stata pubblicata la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”. Con due circolari, la numero 3 del 29 luglio 2013 e la numero 4 del 28 aprile 2014, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito gli indirizzi applicativi delle norme contenute nell’art. 2 di cui al citato decreto che disciplinano i pensionamenti dei dipendenti in esubero delle amministrazioni che presentano situazioni di “soprannumerarietà” o di eccedenza di personale e per le quali trovano applicazione le misure di razionalizzazione, la c.d. “Spending Review”.
L’articolo 2 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, ha modificato e integrato alcune disposizioni dell’art. 2 del decreto legge n. 95/2012 ed ha introdotto alcune norme di interpretazione autentica di disposizioni rientranti nell’ambito della Spending Review o in qualche modo ad essa collegate.
Di seguito si richiamano le principali disposizioni riguardanti il pensionamento del personale in esubero e si descrivono le speciali disposizioni che disciplinano i termini di pagamento delle indennità di fine lavoro per questo stesso personale.
L’art. 2 del decreto legge n. 95/2012, come successivamente modificato, ha disposto la riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’art. 2, comma 3, del decreto legge 101/2013 ha poi precisato che le disposizioni di cui all’art. 2, comma 11 lettera a) in materia di gestione degli esuberi di personale, trovano applicazione nei confronti di tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 che attuino riduzioni del personale e che abbiano dichiarato posizioni soprannumerarie o eccedentarie. Pertanto, le misure sui prepensionamenti, di seguito richiamate, trovano applicazione nei confronti anche di altre amministrazioni (ivi comprese, quindi le autonomie locali, le regioni e le strutture del servizio sanitario nazionale) diverse da quelle statali, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici.
Per effetto di tali riduzioni, le situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza di personale che deriveranno dal raffronto tra i dipendenti in forza e le dotazioni di ciascuna amministrazione, dovranno essere gestite prioritariamente attraverso l’applicazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 2 del decreto legge 95/2012, come modificato dal decreto legge 101/2013, il quale testualmente prevede che “ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, (…) si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (….)”.
Si sottolinea, in proposito, che l'articolo 2, comma 6, del decreto legge 101/2013 contiene una norma di interpretazione autentica del citato art. 2, comma 11, lett. a), del decreto legge 95/2012 in base alla quale l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti pensionistici indicati nella disposizione.
Resta ferma la disciplina dell’adeguamento dei requisiti agli incrementi legati all’aumento della speranza di vita e, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’applicazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico deve tener conto dell’adeguamento alla speranza di vita determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2012. Pertanto, a decorrere da tale anno, i requisiti anagrafici per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono incrementati di 3 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge n. 243 del 2004 e s.m.i. sono incrementati di 0,3 unità. Gli aumenti per l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita non si applicano invece al requisito contributivo di 40 anni per il conseguimento della pensione indipendentemente dal requisito anagrafico, posto che l’adeguamento di questo requisito è stato introdotto dall’art. 24, comma 12, del predetto decreto legge n. 201 del 2011 e non era invece previsto sulla base delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto legge.
Il requisito anagrafico dei 65 anni non è invece incrementato degli adeguamenti alla speranza di vita ove il dipendente sia già in possesso del diritto a pensione al compimento dei 65 anni di età. In tal caso infatti il requisito anagrafico viene in rilievo come limite ordinamentale e non come requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. A questo proposito si sottolinea che con norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2, comma 5, del decreto legge 101/2013 è stato ribadito che l'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, va inteso nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
Il citato art. 2, comma 11, del decreto legge 95/2012 ha disciplinato, nel contempo, le decorrenze del diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto comunque denominato che sono esplicitate e riepilogate nei paragrafi che seguono.
1. Liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto
Acquisiti i pareri dei Ministeri vigilanti resi con nota prot. n. 3359/Varie/4088 del 19 marzo 2013 e con nota prot. n. 8597 del 30 gennaio 2014 (del Ministero dell’economia e delle finanze) nonché con nota prot. n. 4235 del 20 marzo 2014 e con nota prot. 7787 del 26 maggio 2014 (del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), si espongono le indicazioni applicative della disciplina in esame.
Nei confronti del personale in esubero interessato dai pensionamenti disciplinati dalla norma in oggetto, sono previste diverse decorrenze del diritto al trattamento di fine rapporto, comunque denominato, in relazione alla data di maturazione dei requisiti prescritti per il diritto al trattamento pensionistico.
Secondo quanto indicato dal comma 11 dell’art. 2 del citato decreto legge 95/2012, come successivamente modificato, tra il personale interessato dalla procedura di riduzione dei soprannumeri, rientrano:
-
i dipendenti che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
-
i dipendenti che, entro il 31 dicembre 2016, avrebbero maturato i requisiti anagrafici e contributivi, nonché il diritto alla decorrenza del pagamento della pensione, sulla base della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Il dies a quo dal quale far decorrere il termine di pagamento della prestazione di fine lavoro deve essere individuato in base alla circostanza che il dipendente sia in possesso dei requisiti pensionistici al 31 dicembre 2011 oppure maturi i requisiti stessi, nonché il diritto alla decorrenza della pensione, entro il 31 dicembre 2016, sulla base della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Si espongono di seguito i termini di pagamento dei trattamenti di fine rapporto o di fine servizio relativi a ciascuna tipologia di dipendenti.
1.1 Termini di pagamento del Tfs e del Tfr per i dipendenti che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011
Per i dipendenti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti anagrafici e contributivi ai fini della pensione, il termine di pagamento del trattamento di fine servizio (Tfs) o di fine rapporto (Tfr) decorre dalla data di collocamento a riposo (cessazione dal servizio).
Per tali soggetti trova applicazione la disciplina derogatoria introdotta dall’art. 1, comma 23, del citato decreto legge 138/2011, qualora gli stessi conseguano il diritto a pensione entro il 12 agosto 2011 (ovvero entro il 31 dicembre 2011 per il personale della scuola e del comparto Afam) disciplina che prevede la possibilità di ottenere termini di pagamento più brevi rispetto a quelli vigenti.
A tale proposito si ricorda quanto già indicato nella circolare n. 37 del 2012, secondo la quale il termine di pagamento del Tfs o del Tfr è di 105 giorni dalla cessazione dal servizio per gli iscritti che, entro il 12 agosto 2011, hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia connessa al limite di età ordinamentale previsto dall’amministrazione di appartenenza ovvero la massima anzianità contributiva ai fini pensionistici (di norma 40 anni). Il termine di pagamento è, invece, di 6 mesi dalla cessazione dal servizio per gli iscritti che, sempre entro il 12 agosto 2011, hanno maturato il diritto alla pensione anticipata con la “quota”.
In tutti gli altri casi, alla prestazione saranno applicati i termini di pagamento previsti dall’art. 3, commi 3 e 5, del decreto legge n. 79/1997 come modificato dall’art. 1, comma 22, del decreto legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, a seconda della causa di cessazione e quindi della tipologia di pensione maturata alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, se i requisiti per la pensione di anzianità con la “quota” sono stati maturati dopo il 12 agosto 2011 e, comunque, entro il 31 dicembre 2011, la prestazione non potrà essere pagata prima di 24 mesi dalla cessazione dal servizio se questa avverrà per dimissioni.
Diversamente, se la cessazione dal servizio avviene per raggiungimento del limite d’età previsto dall’ordinamento dell’amministrazione datrice di lavoro, la prestazione non potrà essere pagata prima di 6 mesi.
Se il requisito della anzianità contributiva massima (di norma 40 anni) per il diritto alla pensione, conseguita indipendentemente dall’età, è stato maturato dopo il 12 agosto (ma entro il 31 dicembre) 2011, il Tfs o il Tfr non potranno essere pagati prima di 6 mesi dalla cessazione dal servizio.
1.2 Maturazione dei requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 con diritto alla decorrenza della pensione entro il 31 dicembre 2016
Per i dipendenti che, in data successiva al 31 dicembre 2011, maturano in deroga i requisiti pensionistici stabiliti dalla previgente normativa, il termine per il pagamento del Tfs o del Tfr decorre non dalla cessazione dal servizio ma dal momento in cui avrebbero maturato il diritto pensionistico sulla base delle disposizioni dell’art. 24 del citato decreto legge 201/2011 in ossequio al criterio indicato dai ministeri vigilanti nei citati pareri ed in base al quale “la liquidazione dei Tfs/Tfr dei lavoratori interessati non possa in alcun caso essere anticipata rispetto a quanto si sarebbe verificato se i lavoratori avessero avuto accesso al pensionamento secondo gli ordinari requisiti vigenti”.
Nei casi in esame in questo paragrafo, al fine di individuare i termini per il pagamento del Tfs o del Tfr occorre valutare:
il tipo di prestazione pensionistica cui gli interessati avrebbero diritto se fossero applicate le disposizioni dell’art. 24 del decreto legge 201/2011;
se il requisito pensionistico in deroga (cioè in base alla normativa previgente all’art. 24 del decreto legge 201/2011) sia stato maturato entro il o successivamente al 31 dicembre 2013 in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dall’ art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici), il termine di pagamento in caso di pensionamento per limite di età è di sei mesi se il predetto requisito pensionistico in deroga è stato conseguito entro il 31 dicembre 2013 e di 12 mesi se è conseguito dopo la stessa data.
Di conseguenza, se l’interessato raggiungerà prima il diritto (teorico) alla pensione anticipata secondo i requisiti del decreto legge 201/2011, rispetto al limite di età, da tale momento decorrerà il termine di pagamento in base al quale la prestazione di fine lavoro non può essere pagata prima di ventiquattro mesi.
Se, invece, l’interessato raggiungerà, sempre secondo i requisiti previsti dal decreto legge 201/2011, il diritto teorico alla pensione di vecchiaia prima del requisito contributivo relativo alla pensione anticipata allora il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagato una volta decorsi sei/dodici mesi dalla data di conseguimento del diritto (teorico) alla pensione di vecchiaia.
Vanno poi evidenziate le seguenti due situazioni che potrebbero determinare una riduzione del termine di pagamento in presenza del diritto teorico alla pensione anticipata maturato anteriormente ovvero in coincidenza ovvero successivamente al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la generalità dei dipendenti pubblici) previsto per il collocamento a riposo d’ufficio. In particolare nella eventualità che l’interessato raggiunga il limite ordinamentale prima del (ovvero in coincidenza con il) diritto teorico alla pensione anticipata, il termine di pagamento sarà di 6 o 12 mesi (a seconda che il diritto pensionistico in deroga risulti maturato entro o dopo il 31 dicembre 2013). Se, invece, l’interessato raggiunge il diritto (teorico) alla pensione anticipata e durante i ventiquattro mesi di attesa del pagamento del Tfs o del Tfr raggiunge il limite di età ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio, verrà applicato, se più favorevole, il termine dei 6 o 12 mesi, decorrente dalla data di compimento dell’età necessaria ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, secondo quanto previsto dall’art. 24 del decreto legge 201/2011 ovvero dalla data di raggiungimento dell’età prevista quale limite dell’ordinamento di appartenenza.
Di seguito si riportano alcuni esempi con la precisazione che l’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2016 è indicato a mero titolo esemplificativo, considerato che l’incremento effettivo non è al momento conosciuto. Gli esempi sono stati predisposti nel presupposto che il limite ordinamentale dei 65 anni rimanga inalterato.
Esempio 1
Un dipendente matura in deroga il diritto alla pensione di anzianità il 15 ottobre 2013 con 35 anni di contribuzione e 62 anni e 3 mesi di età.
Maturerebbe il diritto alla pensione di vecchiaia, secondo le nuove regole, il 15 febbraio 2018 (66 anni e 7 mesi, valori teorici), prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata.
Il Tfr/Tfs potrà essere corrisposto a decorrere dal 16 agosto 2018 (cioè non prima di 6 mesi dalla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia).
Esempio 2
Una dipendente matura in deroga il diritto alla pensione di anzianità il 6 febbraio 2013, con 40 anni di contribuzione e 58 anni e 8 mesi di età.
Secondo i nuovi requisiti prescritti dall’art. 24 del più volte citato decreto legge 201/2011, la stessa maturerebbe il diritto alla pensione anticipata il 6 agosto 2014 (41 anni e 6 mesi).
Il Tfs/Tfr potrà essere corrisposto a decorrere dal 7 agosto 2016 (cioè non prima di 24 mesi dalla data di maturazione del diritto alla pensione anticipata).
Esempio 3
Un dipendente, nato il 18 agosto 1952, matura in deroga il diritto alla pensione di anzianità (60 anni di età e una contribuzione di 37 anni, 5 mesi) il 18 agosto 2012.
Secondo quanto previsto dall’art. 24 del decreto legge 201/2011, lo stesso maturerebbe il diritto al trattamento pensionistico il 18 gennaio 2018 in quanto raggiungerebbe prima i requisiti per il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi, valori teorici) rispetto a quelli per la pensione di vecchiaia che sarebbero conseguiti il 18 luglio 2019, al compimento di 66 anni e 11 mesi (valori teorici).
I termini di pagamento del Tfs/Tfr decorrono dal 19 gennaio 2018 ed il tempo che dovrebbe intercorrere prima che la prestazione possa essere pagata sarebbe di 24 mesi, quindi il pagamento non potrebbe avvenire prima del 19 gennaio 2020. Poiché, tuttavia, alla data di conseguimento del diritto teorico alla pensione anticipata (18 gennaio 2018) il dipendente avrà già compiuto i 65 anni (18 agosto 2017) e poiché tale circostanza, se l’interessato fosse rimasto in servizio, avrebbe comportato il collocamento a riposo d’ufficio per il raggiungimento del limite ordinamentale a decorrere dal 19 gennaio 2018, il termine si contrae a sei mesi e la prestazione potrà essere posta in pagamento dal 19 luglio 2018.
Esempio 4
Un dipendente, nato il 20 luglio 1952, matura il diritto alla pensione di anzianità (40 anni di contribuzione) il 20 luglio 2013.
Secondo quanto previsto dall’art. 24 del decreto legge 201/2011, lo stesso maturerebbe il diritto al trattamento pensionistico il 20 maggio 2016 in quanto raggiungerebbe prima i requisiti per il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi, valori teorici) rispetto a quelli per la pensione di vecchiaia che sarebbero conseguiti il 20 giugno 2019, al compimento di 66 anni e 11 mesi (valori teorici).
I termini di pagamento del Tfs/Tfr decorrono dal 20 maggio 2016 ed il tempo che dovrebbe intercorrere prima che la prestazione possa essere pagata sarebbe di 24 mesi, quindi il pagamento non potrebbe avvenire prima del 21 maggio 2018. Poiché, tuttavia, successivamente alla data di conseguimento del diritto teorico alla pensione anticipata il dipendente maturerà i 65 anni (circostanza che comporterebbe il collocamento a riposo d’ufficio per il raggiungimento del limite ordinamentale) il Tfs potrà essere messo in pagamento decorsi sei mesi dal compimento dei 65 anni, vale a dire dal 21 gennaio 2018.
Esempio 5
Un dipendente, nato il 20 luglio 1952, matura il diritto alla pensione di anzianità (40 anni di contribuzione) il 10 maggio 2014.
Secondo quanto previsto dall’art. 24 del decreto legge 201/2011, lo stesso maturerebbe il diritto al trattamento pensionistico il 10 marzo 2017 in quanto raggiungerebbe prima i requisiti per il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi, valori teorici) rispetto a quelli per la pensione di vecchiaia che sarebbero conseguiti il 20 giugno 2019, al compimento di 66 anni e 11 mesi (valori teorici).
I termini di pagamento del Tfs/Tfr decorrono dal 10 marzo 2017 ed il tempo che dovrebbe intercorrere prima che la prestazione possa essere pagata sarebbe di 24 mesi, quindi il pagamento non potrebbe avvenire prima del 10 marzo 2019. Poiché, tuttavia, successivamente alla data di conseguimento del diritto teorico alla pensione anticipata il dipendente maturerà i 65 anni (circostanza che comporterebbe il collocamento a riposo d’ufficio per il raggiungimento del limite ordinamentale) il Tfs potrà essere messo in pagamento decorsi 12 mesi dal compimento dei 65 anni, vale a dire dal 20 luglio 2018.
1.3. Adeguamento delle applicazioni gestionali
Gli applicativi SIN TFS e SIN TFR saranno adeguati per tener conto delle decorrenze del diritto al pagamento delle indennità di fine lavoro del personale di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2.
Il Direttore Generale
Nori